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Conferenza droga
Radio Radicale Roberto - 26 settembre 1991
ECCO IL REFERENDUM
Le ragioni del Cora per cambiare la legge

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di Tiziana Maiolo

Il Manifesto 25.9.1991

Il quesito dell'ottavo referendum, quello che chiede l'abrogazione parziale della legge Vassalli-Jervolino, prospetta una molto seria e benefica svolta rispetto alla politica sulla droga. Non una bacchetta magica che tutto risolva, ma almeno una strada altra rispetto al fallimento di una legge in presenza della quale le carceri si sono gonfiate, morti e malati nonché suicidi sono sotto gli occhi di tutti, mentre il narcotraffico allegramente prospera e ingrassa. Prima di tutto, dice il quesito referendario proposto dal Cora (Coordinamento Radicale Antiproibizionista) cancelliamo quel mostro giuridico che fu la bandiera della legge. Cioè quell'articolo 72 che, ancorché sanzionare con la pena un determinato comportamento - "l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope" - lo vieta a priori. Abrogare questo principio non comporta conseguenze pratiche, se non quella di eliminare una zavorra dal sapore più etico che giuridico.

Fondamento del quesito su cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi (se la Corte costituzionale accetterà il referendum) è la non criminalizzazione del consumatore di sostanze stupefacenti. Si chiede infatti l'abolizione dell'intero articolo 76 della legge che prevede l'intervento di sanzioni penali nei confronti di chi fa uso personale di droghe. Si chiede, con questa parte del referendum, un vero cambiamento di cultura, che sottolinei l'accettazione di un principio di libertà, la libertà di scelta dei propri comportamenti. Il cambiamento passa anche attraverso l'abolizione della "dose media giornaliera", di cui all'articolo 75. Un concetto già messo in crisi dalla sentenza della Corte costituzionale e dal decreto Martelli dell'estate scorsa. Ma è importante distinguere chi consuma da chi spaccia non sulla base della quantità di sostanza detenuta, ma sulla volontà o meno di cedere la sostanza ad altri. Perché non è la sostanza ma il profitto a qualificare lo spacciatore come tale.

Abrogare questi articoli vuol dire anche prendere le distanze dalle ambiguità della legge precedente la Vassalli-Jervolino, quella del 1975. Che puniva comunque il consumo, facendo eccezione per chi detenesse una "modica quantità" (a discrezione del magistrato) di sostanza. Se il referendum elimina le sanzioni penali, lascia comunque aperto un problema. Assumere droghe rimane un illecito amministrativo. C'è un ostacolo che neppure il più libertario dei referendum potrebbe superare, pena la violazione assunta dal Parlamento nel 1990 come ratifica della convenzione Onu di Vienna del 1988. I trattati internazionali infatti hanno valenza superiore alle leggi ordinarie, e come tali non sono abrogabili tramite referendum.

Gli altri punti sottoposti a referendum riguardano la libertà dei medici. Si toglie al ministro la possibilità di sostituirsi al medico nello stabilire le terapie, attraverso l'indicazione (art.2) dei farmaci sostitutivi. Non sarà più possibile un decreto come quello con cui il ministro De Lorenzo ha nei fatti impedito la somministrazione del metadone. Con la cancellazione degli articoli 120 e 121 si aboliscono infine le norme che impongono al medico di famiglia, che venga a conoscenza dello stato di tossicodipendenza del paziente, di segnalarlo al servizio pubblico. Costringendo quindi chi non lo ha scelto a essere "curato".

 
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