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Conferenza droga
Agora' Agora - 2 dicembre 1991
DROGA: Relazione redatta dalla Commissione di inchiesta sul diffondersi del crimine organizzato legato al traffico della droga nei Paesi Membri della Comunità Europea.
Relatore: Patrick COONEY

Parte a) - Preambolo

Il potere delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga registra un'espansione preoccupante. Esso ha effetti sempre più gravi sulla società e sulle istituzioni politiche degli Stati membri, scalza le basi dell'economia legale e minaccia la stabilità degli Stati della Comunità. I profitti finanziari resi possibili dal traffico di droga consentono alle organizzazioni criminali che lo gestiscono di contaminare e corrompere le strutture degli Stati a tutti i livelli.

Il costo assai elevato delle droghe sul mercato è causa di delinquenza, di insicurezza, di disordine e di discriminazione sociale e razziale. La salute dei consumatori di droghe proibite soffre non solo per gli effetti delle sostanze consumate, ma anche per la situazione di illegalità nella quale il mercato si sviluppa.

Nella comunità, soprattutto in alcuni paesi, la diffusione della criminalità organizzata, la sua potenza finanziaria, la sua capacità di infiltrarsi nelle istituzioni e di orientare il consenso elettorale, le attribuiscono un potere di condizionamento e di ricatto che incide sulle decisioni politiche. Più volte, come dimostra lo scandalo della BCCI, sono emerse chiaramente collusioni tra gruppi criminali, da un lato, e servizi segreti e altri poteri dello Stato, dall'altro, in attività eversive o di riciclaggio, di finanziamento occulto, di sfruttamento delle stesse istituzioni finanziarie. Tutto ciò indebolisce la volontà politica di colpire le principali centrali del traffico internazionale della droga.

Di fronte a questa situazione, il PE propone una serie di raccomandazioni volte a migliorare l'efficacia della repressione, conformemente al contenuto della Convenzione di Vienna del 1988. Le presenti raccomandazioni si ispirano ai seguenti criteri.

Le forze di polizia, di dogana e il sistema giudiziario devono concentrare le proprie attività sulla repressione del traffico e del reato di riciclaggio, garantendo allo stesso tempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo.

I vari servizi e strutture comunitari, nazionali e regionali preposti alla repressione, devono essere soggetti al controllo parlamentare.

Le politiche finora attuate non hanno conseguito l'obiettivo prefissato: bloccare o quanto meno ridurre la penetrazione del traffico di droga nella CEE. Finora la repressione ha avuto un'incidenza valutata tra il 5 e il 15% sul traffico di stupefacenti e sul derivante traffico di capitali. Occorre quindi valutare se, ammettendo che sia possibile, un incremento determinante dell'efficacia della repressione possa colpire in misura significativa, se non definitiva, il traffico, oppure se non sia opportuno ipotizzare altre strade.

La Commissione chiede quindi di procedere ad una valutazione dei costi e dei benefici della politica attuale in materia di droga, tenendo conto dei seguenti indicatori: condizione di vita dei consumatori di droghe illegali, diffusione dell'AIDS e dei rischi di overdose tra i tossicomani, ruolo dell'economia della droga nelle regioni meno sviluppate, influenza del traffico di droga e penetrazione della criminalità nel sistema politico e nell'amministrazione pubblica, numero e tipologia dei reati violenti nelle città, percentuale dei processi per reati legati alle leggi sulla droga rispetto alla globalità dell'attività giudiziaria e della popolazione carceraria. Deve essere prevista l'elaborazione di politiche nuove.

I seguenti punti corrispondono ad altrettante raccomandazioni formulate dalla Commissione di inchiesta incaricata di indagare il fenomeno del diffondersi del crimine organizzato legato al traffico di droga nei Paesi Membri della Comunità Europea e degli effetti di tale fenomeno sulla democrazia.

La Commissione è del parere che, oltre al traffico di droga in sé, occorra esaminare le conseguenze della lotta alla droga, in particolare i suoi effetti sulla democrazia e sulla sicurezza e libertà del cittadino.

1. La Commissione ritiene che sia i governi dei diversi stati, sia la Comunità Europea debbano compiere uno sforzo maggiore per agire in modo più incisivo sul "lato della domanda" del problema droga. I governi dei Paesi Membri dovrebbero consentire ai vari ministeri della sanità e degli affari sociali di intervenire più incisivamente nella pratica e dedicare maggiori risorse umane e finanziarie alla riduzione dei rischi collegati all'abuso di stupefacenti, facendo in modo che si crei quantomeno un equilibrio tra le risorse finanziarie destinate alla riduzione della domanda e quelle investite nella riduzione delle scorte. Le misure terapeutiche e i programmi di sostituzione per l'aiuto ai tossicodipendenti non ricevono la dovuta attenzione da parte dei governi e delle autorità locali. Nell'ambito della sua competenza legale, la Comunità Europea ha il potere di intervenire in materia di politica sociale, incrementando l'allocazione di risorse umane e finanziarie. Nei nostri Paesi Membri non è ancora stato fatt

o abbastanza per prevenire nei bambini comportamenti che mettano a repentaglio la salute come l'uso di stupefacenti e per insegnare loro a resistere alle pressioni esterne e ad assumere le proprie responsabilità;

2. La tossicodipendenza e l'abuso di droghe dovrebbero essere trattati come problemi che riguardano in primo luogo la sanità e il benessere, non questioni di competenza della sfera politica o giuridica. Il possesso di piccole quantità di droga per uso personale non dovrebbe essere considerato un crimine. La legge sulla droga dovrebbe inoltre contemplare una distinzione tra consumatore e sfera criminale ed evitare di trattare i tossicodipendenti come delinquenti mettendo così a repentaglio la possibilità che tali soggetti si integrino nella società. Chi assiste i tossicodipendenti non dovrebbe più essere esposto al rischio di essere perseguito penalmente;

3. Occorre constatare il fallimento della lotta alla droga basata unicamente sulla repressione a termini di legge e sulla costrizione all'astinenza da stupefacenti come presupposto per l'intervento pubblico e governativo. Infatti, la richiesta di droga non è affatto diminuita, mentre le condizioni mediche e sociali dei tossicodipendenti peggiorano costantemente, un numero sempre maggiore di essi contraggono il virus HIV e la percentuale dei decessi aumenta. Inoltre, il traffico di droga registra profitti sempre più cospicui facendo salire il tasso di criminalità nelle grandi città e acuendo la paura della gente nei confronti dei trafficanti;

4. La Commissione di inchiesta ritiene che sia interesse della Comunità Europea e dei suoi Paesi Membri condurre una campagna di informazione sugli aspetti sopra citati, in modo da acquisire maggiore familiarità col problema e mettere a disposizione del pubblico i dati concernenti la domanda di droga, oltre ad offrire consigli a coloro che ne fanno uso e aiutarli a superare la dipendenza dagli stupefacenti. Le campagne pubblicitarie, la creazione di banche dati (osservatori) e l'adozione generale di protocolli relativi alla tutela della salute e all'alleviamento dei sintomi sono solo alcune delle misure da adottare; esse risultano compatibili col rispetto delle libertà democratiche da un lato e con l'obbligo da parte delle autorità di salvaguardare la salute pubblica dall'altro. Nell'ambito di tale prospettiva i Paesi Membri dovrebbero dare la possibilità di accedere gratuitamente ai trattamenti di cura, distribuire siringhe e comporre un registro di cliniche abilitate alla prescrizione di stupefacenti (meta

done, temalgesico);

5. Gli interventi di contrasto al fenomeno droga non devono concentrarsi sui consumatori e sui gradi inferiori della gerarchia criminale, bensì sulle organizzazioni a delinquere che operano a livello internazionale e sugli alti vertici del traffico di droga. Occorre un approccio pragmatico relativamente alla riduzione dei rischi associati all'uso e all'abuso di droghe (riduzione del danno), rimborsando i costi di assistenza sanitaria e sociale ai tossicodipendenti. Lo scopo principale è quello di organizzare e garantire la disponibilità di dosi specifiche di droghe non adulterate in modo da ridurre i casi di decesso e i problemi medici (in particolare l'infezione da virus HIV) e abbassare i tassi di criminalità derivata. Detto ciò, secondo le relazioni che alcuni esperti hanno presentato alla Commissione, le misure adottate per far fronte al problema droga nella Comunità Europea non hanno sortito effetti di rilevanza positiva: il numero di persone che fanno uso di stupefacenti aumenta ogni anno insieme a que

llo delle morti per droga, inoltre vengono prodotti nuovi stupefacenti più forti e dannosi per l'organismo e si registra l'incremento della produzione di droghe nel suo complesso. Malgrado tutti gli sforzi compiuti, sembra poi impossibile impedire il riciclaggio dei proventi derivati dal traffico di stupefacenti.

6. La maggior parte delle persone che fanno uso di droghe vivono nelle grandi città o si trasferiscono nelle metropoli dove si concentra il mercato e c'è la possibilità di una maggiore assistenza. Per questo motivo molte città sono afflitte da problemi relativi alla droga; malgrado ciò, l'influenza delle municipalità nella politica antidroga è limitata e non commisurata ai problemi di cui tali città devono farsi carico;

7. Vi deve essere una netta distinzione tra crimine organizzato e crimine ordinario e una chiara definizione dell'uso di misure coercitive. Vi è la necessità di dare spazio alla ricerca scientifica indipendente in quelle aree in cui la piena comprensione dei problemi è il requisito indispensabile per intraprendere azioni che possono avere conseguenze negative e i cui effetti sono spesso più svantaggiosi rispetto ai piccoli successi conseguiti dalle unità investigative (ad esempio l'ammissibilità legale dei metodi per combattere la droga). La Comunità Europea dovrebbe inoltre esaminare la correlazione tra crimine organizzato e reati finanziari da un lato ed effetti negativi di tali crimini sulla situazione sociale e sulle condizioni ambientali dall'altro, in modo da acquisire maggiore coscienza del fatto che tali crimini costituiscono un'evidente violazione dei diritti umani. In questo modo si contrasterebbe la tendenza a trattare come reati di banale importanza i reati finanziari e le persone in essi coinvol

ti potrebbero essere accusate e condannate più facilmente;

8. Sebbene la Commissione non consideri esaustive le citate raccomandazioni, esse sono tuttavia di importanza fondamentale e dovranno essere prese in considerazione dalla Comunità Europea e dai suoi Paesi Membri. In alcuni casi la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga non è stata condotta in maniera compiuta, né in modo efficiente. Anche in stati firmatari delle Convenzioni delle Nazioni Unite cui si è fatto riferimento in questa relazione è venuta a mancare l'urgenza delle priorità di attuazione delle misure stabilite in tali convenzioni. E' dunque probabile che la risoluzione iniziale possa essere minata alla base: è pertanto necessaria una nuova risoluzione comune;

9. Il Parlamento e la Commissione dovrebbero collaborare per promuovere una Conferenza europea sulla droga al fine di esaminare in maniera approfondita i risultati delle politiche seguite fino a questo momento e valutare se sia appropriato o meno armonizzare i sistemi giuridici degli Stati membri in vista dell'integrazione politica ed economica, tenendo conto delle esigenze delle città europee che sono al centro del traffico di droga;

Produzione di droghe

10. Malgrado la FAO abbia stabilito che gli interventi più efficaci sono quelli che incidono sulla domanda piuttosto che sulla produzione, l'impegno delle Nazioni Unite nel coordinamento di una politica globale relativa al traffico della droga e ai problemi ad esso correlati dovrebbe essere confermato e i Paesi Membri dovrebbero incrementare i propri contributi finanziari al Programma di controllo delle droghe delle Nazioni Unite e a quello relativo all'abuso di stupefacenti elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di rafforzarne l'efficacia in particolare nei paesi in via di sviluppo. Tutti gli stati membri della Comunità Europea (e i paesi candidati a farne parte) devono ratificare e attuare le seguenti Convenzioni delle Nazioni Unite:

la convenzione del 1961 relativa ai narcotici (varata da tutti i paesi della CEE e dell'EFTA);

la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope (ratificata da otto paesi della CE, esclusi Belgio, Lussemburgo, Olanda e Irlanda. Tra i paesi dell'EFTA Austria e Svizzera non l'hanno varata);

la convenzione del 1988 contro il Traffico illegale di narcotici e sostanze psicotrope (varata dalla CEE nel dicembre del 1990 e ratificata anche da Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia e Yugoslavia);

11. La Comunità Europea dovrà acquisire maggiore coerenza nell'approccio al problema droga, tenendo in debito conto le priorità economiche globali delle aree maggiormente coinvolte e consentendo loro un più ampio accesso ai mercati nazionali e internazionali. Tutto ciò implica il perfezionamento delle comunicazioni e delle infrastrutture, oltre all'attuazione di provvedimenti che consentano a questi paesi maggiori opportunità di investimento nella produzione agricola e non;

12. In tali condizioni gli stati membri e la Comunità Europea nel suo complesso dovrebbero perseguire una coerente politica di sviluppo che, contrariamente a quanto è accaduto finora, non sia finalizzata esclusivamente al loro tornaconto finanziario, ma si concentri sulle esigenze e sulle condizioni politiche, economiche e sociali dei paesi in questione. Per questo la Comunità e i Paesi Membri dovrebbero lavorare nell'ambito del GATT a una politica del commercio mondiale che promuova lo sviluppo, oltre a mutare le strategie di politica estera e fare in modo che l'Europa eserciti la propria influenza in seno alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale per consentire ai paesi appartenenti al cosiddetto terzo mondo di partecipare a uno sviluppo che sia adeguato alle loro esigenze fondamentali;

13. La Commissione di inchiesta non ha condotto un esame approfondito della situazione relativa alla produzione della droga in paesi come il Pakistan, l'Afghanistan, la Bolivia, il Perù, la Thailandia e il Libano, dal momento che una tale indagine non rientrava nei compiti precipui della Commissione stessa. Malgrado ciò, le condizioni di quei paesi che producono colture utilizzate per la lavorazione di stupefacenti (e si tratta per la maggior parte di paesi in via di sviluppo) sono tali da richiedere l'intervento della Comunità Europea, che nell'ambito della politica di sviluppo e cooperazione e della politica estera, dovrà adottare provvedimenti concreti volti a sostenere quei governi che si mostrano determinati a mettere fine alla produzione illecita di droghe. E' opportuno ricordare che vi sono prove del coinvolgimento di uomini politici e di alcuni leader (a volte tribali) nel crimine organizzato e nel traffico di droga che ha luogo in paesi tra cui Pakistan, Panama, Suriname, Bolivia e altri ancora. Per

finire, dovrà essere instaurato un coordinamento totale delle operazioni svolte nell'ambito delle Nazioni Unite da organizzazioni intergovernative, organizzazioni nazionali e governi dei singoli paesi, amministrazioni locali e organizzazioni alternative o non ufficiali;

14. Occorre controllare attentamente la quantità delle colture di piante narcotiche destinate all'uso medico e scientifico o per altri fini che rientrano nella legalità. E' necessario però eliminare l'eccedenza di tali colture, dal momento che esse impoveriscono il terreno e prendono il posto di altre coltivazioni - legali - aumentandone i costi. Per quanto riguarda la rimozione di tali colture, occorre proseguire nella ricerca di metodi di sradicamento di piante narcotiche che tutelino al massimo la salute dell'uomo e dell'ambiente, dal momento che gli agenti chimici attualmente in uso costituiscono un pericolo per entrambi;

15. La rimozione dell'eccedenza di colture di piante narcotiche deve automaticamente accompagnarsi a una sostituzione delle coltivazioni condotta su larga scala. E' però di vitale importanza che i governi dei paesi coinvolti in tale operazione aderiscano volontariamente al progetto: un progetto di aiuti economici finalizzati allo sviluppo che dipendesse dalla cooperazione con i programmi antidroga equivarrebbe a una sorta di ricatto internazionale e come tale sarebbe inconcepibile. La Comunità Europea dovrà adottare provvedimenti concreti per promuovere la sostituzione delle coltivazioni (ad esempio offrendo vantaggi di importazione) e dovrà altresì ridurre la domanda di narcotici all'interno della Comunità, rendendo più efficace il controllo delle sostanze chimiche e di base necessarie alla produzione di droghe illecite e psicotropi. Nell'ambito del progetto di sostituzione delle colture, dovrà essere garantito il ciclo economico commerciale: il commercio nazionale all'interno dei paesi produttori e l'espor

tazione sono infatti fattori indispensabili per il successo del suddetto progetto. L'organizzazione del progetto di sostituzione delle colture dovrà inoltre contemplare aiuti per lo sviluppo, contributi economici e finanziari, evoluzione di infrastrutture sociali e fisiche, ecc.;

16. In futuro si renderà necessaria una maggiore differenziazione tra i vari tipi di droga (che comprenda sia l'origine della sostanza che i suoi effetti) in modo da facilitare l'esame del problema e l'approccio specifico ai tre livelli di rifornimento, traffico e domanda. Una tale distinzione tra droghe pesanti e leggere e dunque tra droghe naturali, coltivate e lavorate industrialmente potrebbe essere formulata nel seguente modo:

Droghe ultra-pesanti: eroina, crack

Droghe pesanti: morfina, cocaina, fenciclidina, metadone, petidina

Droghe medio-pesanti: anfetamine, barbiturici, LSD, psilocibina, mescalina, solventi chimici e assenzio

Droghe medio-leggere: oppio, hashish, khat, coca, tabacco, alcol distillato

Droghe leggere: cannabis, alcol fermentato, peyotl, funghi allucinogeni, codeina e tranquillanti

Droghe ultra-leggere: tè, caffè e cioccolata Questa classificazione evidenzia la necessità di una politica sanitaria unitaria, basata su fattori epidemiologici, tossicologici e farmacologici, che si riferisca a tutte le droghe, indipendentemente dal loro stato di legalità;

Collaborazione tra polizia e dogana

17. Gli Stati membri della Comunità Europea dovrebbero istituire entro breve tempo una Unità Investigativa Europea Antidroga (EDIU), composta da funzionari di polizia e ufficiali doganali provenienti dai vari Paesi Membri oltre che da ufficiali di collegamento di paesi extra comunitari di importanza fondamentale;

18. Tale Unità Investigativa dovrà essere soggetta a controllo democratico per garantire un'adeguata responsabilità. L'istituzione di un tale meccanismo di controllo dovrà precedere la costituzione dello stesso organismo investigativo;

19. Ogni Paese Membro della Comunità dovrà, nel caso in cui non l'abbia già fatto, procedere all'istituzione di una Unità antidroga che operi a livello nazionale. Questi organismi saranno composti da funzionari di polizia e ufficiali doganali oltre che da esperti in materia finanziaria e ognuno di essi si renderà democraticamente responsabile;

20. Tutti i paesi della CE e i paesi candidati a farne parte dovrebbero attuare rapidamente provvedimenti all'interno della propria legislazione nazionale che consentano il controllo di consegne in base a procedure simili in precedenza concordate: in pratica, essi dovrebbero permettere che una spedizione già individuata di droghe illecite arrivi al punto di destinazione;

21. Le forze di polizia dei Paesi Membri della Comunità Europea, alla pari dei servizi doganali, debbono avere il preciso dovere di fare rapporto alle unità investigative antidroga dei rispettivi paesi;

22. Attualmente, la responsabilità politica dei servizi di polizia e dogana è troppo diversificata. Nei paesi membri in cui sussiste tale stato di cose sarebbe opportuno prendere provvedimenti tesi ad affidare il controllo politico ad una commissione coordinatrice interministeriale nazionale dotata di potere effettivo, possibilmente presieduta dal capo del governo o dal suo rappresentante, che sia tenuto a rendere conto dell'operato di fronte al parlamento nazionale;

23. In vista di una armonizzazione più generalizzata del diritto penale a livello comunitario, i Paesi Membri della Comunità dovranno stabilire delle norme di procedura comune, miranti a semplificare la collaborazione tra le autorità legali dei vari paesi ed a coordinare e migliorare le indagini di polizia;

24. Tutti i Paesi Membri della CE e i paesi candidati a farne parte dovranno sottoscrivere la Convenzione Europea per l'Estradizione, al fine di limitare il numero di "porti sicuri" per le organizzazioni criminali;

Sostanze base e sostanze chimiche essenziali

25. La Comunità Europea e i suoi Paesi Membri dovrebbero accettare le proposte della Task Force dei G7 per il controllo dei prodotti chimici e sollecitare le Nazioni Unite a emendare laConvezione del 1988 contro il traffico illecito di narcotici e di sostanze psicotrope, affinché venga inserito l'elenco completo di sostanze chimiche proposto dai G7. Inoltre, dovrebbe essere prevista l'introduzione di provvedimenti che consentano un ulteriore ampliamento e un costante aggiornamento di tale elenco man mano che nuove sostanze vengono create;

26. La Comunità Europea dovrebbe proporsi come obiettivo la sollecita adozione della direttiva già proposta riguardante il monitoraggio della lavorazione di sostanze base e sostanze chimiche essenziali, tenendo nella debita considerazione il contenuto di questa relazione nonché gli emendamenti proposti dal Parlamento Europeo nella sua relazione (Relatore: Sir. J. SCOTT-HOPKINS);

27. Pur riconoscendo i notevoli sforzi compiuti da molte industrie chimiche e farmaceutiche interne alla Comunità Europea per assicurare che i prodotti chimici catalogati non siano stornati da un consumo finale lecito, la Comunità Europea dovrà inasprire la propria legislazione e introdurre pesanti sanzioni penali a carico di quelle società che violano tale legislazione. Quest'ultima andrà anche estesa a vettori e compagnie di trasporto, la cui organizzazione e gestione dovrebbe essere sottoposta a un sistema di concessione di licenze standardizzato a livello europeo;

28. La Comunità Europea dovrà esercitare particolari pressioni su tutti quei paesi in cui viene attualmente prodotto un numero crescente di droghe illecite a base chimica;

Le vie della droga e l'abolizione dei controlli frontalieri

29. La Comunità Europea dovrà garantire che, anche successivamente all'abolizione dei controlli frontalieri interni fissata a partire dal 1· gennaio 1993, vengano mantenuti nei Paesi Membri controlli selettivi riguardanti traffici ad alto rischio;

30. Gli organismi operativi dovranno essere autorizzati ad agire abitualmente all'interno di un perimetro che potrà valicare le frontiere nazionali in collaborazione diretta con i paesi confinanti, ma solo in seguito all'istituzione di un appropriato sistema di responsabilità democratica cui spetterebbe l'enunciazione e la supervisione di orientamenti chiari riguardanti tali attività;

31. Si renderà necessario un miglioramento delle tecniche di sorveglianza terrestre, aerea e marittima alle frontiere esterne della Comunità, da attuare insieme con il Consiglio di Cooperazione Doganale;

32. La Comunità Europea dovrà prendere in considerazione un eventuale rafforzamento dei servizi doganali dei Paesi Membri, nonché la riassegnazione e l'addestramento di funzionari doganali, in particolar modo nei Paesi Membri più poveri, i quali dovrebbero poter beneficiare di stanziamenti comunitari per la formazione e per l'acquisizione di nuove tecnologie ed attrezzature;

33. Al fine di accrescere la loro capacità di intervento contro il traffico degli stupefacenti, bisognerà sollecitare la riassegnazione e l'addestramento di funzionari doganali, in particolare mediante il Mattheus Programme;

34. I funzionari doganali e le forze di polizia dovrebbero essere incoraggiati a prender parte a programmi di scambio con colleghi di altri Paesi Membri, continuando a mantenere la propria competenza e autorità nel paese ospitante;

35. Vi è urgente richiesta di sistemi informativi compatibili da parte di quegli organismi operativi che incorporano programmi già esistenti applicati nei Paesi Membri della Comunità;

36. La Comunità Europea dovrà compiere un'ulteriore riflessione sulla proposta "direttiva bagagli" che, allo stato attuale, non facilita la libera circolazione delle persone e dei loro effetti, né affronta efficacemente i problemi posti dai trafficanti di droga;

37. La concessione di licenze a veicoli per il trasporto stradale internazionale e l'ottenimento di targhe di immatricolazione TIR da parte di questi ultimi dovrebbe essere sottoposta a un più severo controllo internazionale; il Consiglio di Cooperazione Doganale dovrebbe fare delle raccomandazioni in proposito;

Istituzioni politiche, corruzione e organizzazioni criminali

38. La corruzione di esponenti governativi e impiegati statali (specie nella magistratura e nelle forze della legge e dell'ordine) a vantaggio del traffico di stupefacenti è sia la causa che l'effetto della diffusione di tale crimine. Ciò rende estremamente difficile qualsiasi azione repressiva, in particolare perché i legami tra politici e organizzazioni criminali sono spesso indiretti e celati dal complesso sistema di riciclaggio del denaro sporco. Onde garantire che l'intervento delle pubbliche autorità si attenga alla legge non solo in termini di legittimità formale dell'azione intrapresa e per evitare l'influenza e l'infiltrazione della criminalità organizzata, sarà necessario varare nei Paesi Membri una importante iniziativa riguardante le "regole di trasparenza". La CE potrebbe prendere in considerazione l'eventuale adozione di una vera "Carta della trasparenza" sotto forma di raccomandazioni dirette ai Paesi Membri, che sia valida in tutta la Comunità e che riguardi le procedure di appalto, le nomine

a incarichi pubblici e la distinzione tra funzioni e incarichi politici e amministrativi. Sarebbe inoltre opportuno prestare particolare attenzione alle raccomandazioni concernenti la trasparenza delle azioni condotte dai partiti politici (finanziamenti e budget, spese elettorali dei candidati, selezione e nomina dei candidati);

39. Allo scopo di promuovere l'integrità dei partiti politici, cercando di sradicare potenziali "fattori inquinanti", bisognerà esigere trasparenza dai partiti politici per quanto riguarda la loro struttura economica e i loro bilanci; i partiti dovranno essere incoraggiati a scegliere i propri candidati secondo criteri assolutamente severi e ad escludere quei candidati che siano notoriamente o presumibilmente in contatto con la criminalità organizzata o esposti alla corruzione;

40. Funzionari eletti, esponenti politici o altri pubblici rappresentanti che a seguito di una sentenza incontestabile vengano dichiarati colpevoli di avere legami con gruppi della criminalità organizzata dovrebbero essere sospesi dall'incarico per un periodo proporzionale alla gravità del crimine commesso. A tale fine, in tutti i Paesi Membri della Comunità dovrebbe essere introdotta una legislazione apposita in base alla quale agire;

41. I Paesi Membri dovranno prendere provvedimenti adeguati al fine di proibire alle autorità locali, pena lo scioglimento delle stesse, di assegnare sovvenzioni, licenze e ordini a persone giudicate colpevoli di riciclaggio di denaro sporco in un Paese Membro o che siano sotto inchiesta per presunti legami con organizzazioni criminali;

42. Le autorità locali e gli enti goverativi non debbono avere la facoltà di accordare contratti, licenze, sovvenzioni o altri favori a ditte, società o individui giudicati colpevoli di avere legami con organizzazioni criminali;

43. Si raccomanda alla Commissione delle Comunità Europee di istituire un ufficio dotato di sufficiente personale competente in materia che abbia il compito di controllare l'espansione del crimine organizzato nella Comunità;

44. Si raccomanda al Parlamento Europeo di istituire una sottocommissione o un gruppo di lavoro permanente che sia effettivamente in grado di eseguire controlli, in modo democratico e continuativo, sulle trame del crimine organizzato, in particolare sul traffico illegale di armi e stupefacenti, e che possa sottoporre alle istituzioni e agli organismi competenti proposte intese a contenerle e combatterle;

45. I legami tra crimine organizzato, pubblica amministrazione, politica e mondo degli affari dovranno essere sottoposti a indagini più approfondite. Le prove così ottenute dovranno essere rese disponibili a tutti gli organismi interessati, comprese le organizzazioni non governative interne alla Comunità Europea, affinché si possano avviare una collaborazione e un coordinamento di contromisure su vasta scala, sia a livello locale, regionale e nazionale, sia a livello comunitario;

Le infiltrazioni nel settore economico, l'uso dei proventi ricavati dal traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro

46. Dall'entrata in vigore della direttiva comunitaria mirante a prevenire l'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro sporco, fissata al 1· gennaio 1993, la Comunità e i Paesi Membri dovranno includere tra le proprie priorità il controllo dell'applicazione di tale direttiva. A tale scopo, la Commissione dovrebbe istituire un servizio specializzato. La legislazione dovrà garantire una trasparenza dei flussi economici e finanziari affinché sia possibile distinguere tra operatori economici onesti e disonesti da un lato e, dall'altro, tra mercati legali e illegali. Poiché il riciclaggio consente ai trafficanti di immettere nell'economia legittima vasti profitti derivanti dal commercio illegale di droga, è necessario non solo sottoporre a controllo i canali economici e finanziari, ma anche studiare delle misure miranti a prevenire l'accumulo di tali profitti, regolando il commercio di sostanze oggi proibite;

47. In base a tale approccio, i provvedimenti tesi a combattere detto riciclaggio dovranno rientrare in un sistema molto più coerente di quanto non sia oggi ritenuto possibile, che comporti impegno e collaborazione congiunti (a livello nazionale e internazionale, collegamenti tra i normali strumenti di repressione e gli strumenti di controllo e sorveglianza del mercato). Ciò avrà anche l'effetto di ridurre il numero di procedimenti penali e delle attività di monitoraggio interno e amministrativo, consentendo agli investigatori di concentrare i propri sforzi e le proprie energie sui casi più importanti. Nel definire il ricilaggio, sembrerebbe opportuno introdurre un valore soglia, come nel caso della legislazione statunitense, onde garantire una maggiore efficienza;

48. E' necessario anche prestare la dovuta attenzione all'applicazione della Convenzione del Consiglio Europeo su riciclaggio, perquisizione, sequestro e confisca dei proventi derivanti da attività criminose, i cui provvedimenti principali dovrebbero essere incorporati nella legislazione comunitaria (speciali poteri e tecniche d'indagine, obbligo di confisca e riconoscimento di decisioni adottate in paesi esteri). Il rapporto tra libertà di mercato e controllo dei flussi finanziari dovrà essere visto in termini di correlazione. Il controllo è inerente alla libertà e alla sicurezza del mercato;

49. Onde ostacolare la libertà di movimento delle persone coinvolte nel riciclaggio di denaro, i paesi della Comunità dovrebbero stringere fra loro e con il maggior numero possibile di altri paesi degli accordi sulla confisca. Gravi crimini fiscali riguardanti una somma equivalente o superiore ai 50.000 ECU dovrebbero essere considerati dai Paesi Membri reati per i quali è prevista l'estradizione;

50. Nei casi in cui venisse comprovato il ricorso a paradisi fiscali per il riciclaggio di denaro, la Comunità Europea dovrebbe imporre eventuali sanzioni contro le autorità e le istituzioni finanziarie dei paesi interessati. Nel caso dei paradisi fiscali, che si trovano per la maggior parte in piccoli paesi del Terzo Mondo, sarebbe opportuno intervenire a livello internazionale onde stabilire norme che consentano chiarezza e ridurre gli incentivi che permettono lo sviluppo di tali paradisi fiscali: ciò comporterebbe una politica di cooperazione e sviluppo modellata sull'esempio di quella che le Nazioni Unite e la CE dovrebbero adottare per la salvaguardia dei diritti umani; sarebbe inoltre opportuno eseguire controlli più attenti sull'applicazione dei regolamenti adottati dai tradizionali paradisi fiscali e bancari;

51. La Comunità Europea dovrà mantenere stretti collegamenti con la Task Force dei G7 per il controllo finanziario e con il segretariato di quest'ultima; 52. E' importante che in qualsiasi indagine di polizia riguardante reati di droga su vasta scala siano impiegati esperti finanziari per individuare la conformazione della struttura finanziaria ed esperti fiscali per il calcolo degli arretrati fiscali;

53. La Comunità Europea e i suoi Paesi Membri dovranno introdurre, come provvedimento d'urgenza, meccanismi regolativi maggiormente validi sulle attività di banche e istituzioni finanziarie al fine di scoraggiare e dissuadere tali istituzioni dal rimanere coinvolte, volontariamente o involontariamente, in operazioni di riciclaggio. I Paesi Membri dovrebbero intraprendere un'azione congiunta onde garantire che il segreto bancario non possa più essere invocato. Dovranno anche essere varati provvedimenti legali per contenere il crimine del riciclaggio di denaro; occorrerà dunque prendere le necessarie misure affinché sia possibile determinare l'ammontare del denaro riciclato, accertare quali banche siano coinvolte nell'operazione e smascherare le società "schermo";

54. La Comunità Europea e i suoi Paesi Membri dovranno assumersi il compito di imporre sanzioni mediante il ritiro delle autorizzazioni concesse per attività bancarie e finanziarie a tutte le istituzioni dichiarate colpevoli di riciclaggio di denaro in qualsiasi parte del mondo;

55. Dato che il riciclaggio di denaro non viene effettuato esclusivamente tramite banche o istituzioni finanziarie, sarebbe opportuno prendere in esame l'eventuale registrazione di società di sviluppo di proprietà immobiliari e altre organizzazioni suscettibili di coinvolgimento in operazioni di riciclaggio di denaro ricavato dal traffico di stupefacenti. Particolare attenzione dovrà inoltre essere dedicata al controllo di settori economici e commerciali tradizionali quali quello turistico, quello immobiliare e delle costruzioni, il settore alberghiero e dei trasporti, il mercato dell'arte, i titoli di stato e in generale tutti i settori in cui vengano utilizzate ingenti somme di denaro;

56. Trattandosi di forme scelte di investimento, dovrà essere ideato un sistema di sorveglianza e controllo essenzialmente informale, che preveda una collaborazione tra le autorità addette al controllo e le organizzazioni dei vari settori economici interessati;

57. All'interno della proposta Unità Investigativa Europea Antidroga, dovrebbe essere organizzata una sezione che si occupi specificamente di reati finanziari;

58. I paesi aspiranti ad entrare nella Comunità Europea dovrebbero aderire alla direttiva riguardante il riciclaggio di denaro e ad altri provvedimenti comunitari già prima che la loro candidatura sia presa in esame;

59. Nell'ambito della CELAD (Commissione Europea Antidroga), sarebbe opportuno redigere un esauriente programma di pubblica informazione diretto ai dodici Paesi Membri, che prenda in considerazione tutti i fattori presenti, nonché la particolare natura e mentalità della popolazione di ciascun paese. Da parte del Parlamento Europeo, dovrebbe essere varata una inziativa mirante a diffondere informazioni sulla droga tramite la televisione, la radio e la stampa. A livello nazionale, i media dovrebbero prendere attivamente parte alla campagna informativa. Nei paesi Membri, i programmi di studio della scuola secondaria dovrebbero comprendere lezioni speciali riguardanti non solo la droga, ma anche il fumo e l'AIDS. Dovrebbero essere organizzati speciali incontri informativi per genitori, insegnanti, magistrati, forze di polizia, ecc. Nella campagna d'informazione dovrebbero essere coinvolte le organizzazioni non governative, la Chiesa e le autorità locali. La Comunità Europea dovrebbe fornire un supporto finanziar

io e morale ai programmi di prevenzione e informazione varati dai Paesi Membri.

 
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