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Conferenza droga
Fiorenzi Massimiliano - 12 maggio 1992
AIDS LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA IN OSPEDALE

ROMA, 9 MAG - In dieci anni da quando e' sorto in

Italia il problema dell'Aids non ci sono mai stati problemi

sulla difesa dell'anonimato dei malati, grazie alle norme che

impongono agli operatori sanitari di non rivelare a nessun il

nome di un soggetto contagiato, nemmeno ai familiari o al

coniuge senza l'autorizzazione del malato stesso. E' quanto ha

sottolineato il prof. Donato Greco, responsabile del centro

operativo Aids dell'Istituto superiore di sanita'. Sul problema

dell'anonimita' dei malati (vedi Ansa 545/0B) in Italia esistono

due leggi che prevedono la tutela della riservatezza; la prima -

prosegue Greco - e' quella che regola il segreto professionale

dei medici, ha origini antiche ed esiste in tutti i paesi; la

seconda e' quella sul ''segreto d'ufficio'' che impone alle

istituzioni di non diffondere il contenuto di atti pubblici e le

cartelle cliniche rientrano in questa categoria.

''La situazione della riservatezza - conclude Greco - e'

cosi' ben tutelata da queste due norme che sul tema specifico

dell'Aids, la legge 135 nel giugno 1990 non ha ritenuto

necessario inserire ulteriori disposizioni protettive. Questa

legge si e' invece preoccupata di inserire (all'articolo 8)

disposizioni che eliminino discriminazioni per sieropositivi nel

campo del lavoro, della scuola, dello sport''.

Fra le difese dell'anonimita', la disposizione che prevede

una delega del sieropositivo per ritirare le analisi .

** ( SIDAnet Information ) **

 
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