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Conferenza droga
Taradash Marco - 9 giugno 1992
Politica in materia di droga;
decisioni del Consiglio federale.

Ordinanza sulla valutazione di progetti tendenti a prevenire la tossicomania e a migliorare le condizioni di vita dei tossicodipendenti.

Il Consiglio federale ha esaminato il "Rapporto sui risultati della consultazione relativa all'ordinanza sulla valutazione di progetti tendenti a prevenire la tossicomania e a migliorare le condizioni di vita dei tossicodipendenti". Ha deciso di procedere alla prescrizione di eroina nell'ambito di progetti pilota e di verificare se esista una base giuridica che autorizzi tali progetti nonché le condizioni alle quali sarebbero sottoposti. In merito, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) è stato incaricato di elaborare un progetto di ordinanza prima delle vacanze estive.

Raccogliere nuovi dati scientifici.

Nel nostro paese, le conoscenze scientifiche sull'efficacia delle misure di prevenzione, di educazione e di assistenza presentano delle lacune. L'ordinanza sulla valutazione dei progetti summenzionati ha lo scopo di permettere alla Confederazione di incoraggiare e di finanziare tali progetti nonché la loro analisi scientifica. Gli esperimenti verteranno sull'analisi dell'efficacia di un'ampia gamma di misure. Maggiore enfasi è posta sulla riduzione della domanda (impedire che aumenti il numero dei tossicomani/facilitare il processo di disintossicazione). Gli esperimenti potranno anche prevedere la prescrizione, sotto controllo medico, di stupefacenti.

Condizioni-quadro

Il Consiglio federale si è dichiarato favorevole a esperimenti di distribuzione di stupefacenti purché entro limiti ben definiti:

- La Confederazione è disposta ad avallare progetti pilota che comportino la prescrizione, sotto controllo medico, di stupefacenti diversi dal metadone, utilizzato da numerosi anni.

- Purché autorizzati dal cantone interessato e dalla Confederazione, potranno essere effettuati anche esperimenti che comportino l'eroina, la cui prescrizione è limitata dalla legge sugli stupefacenti.

- Il numero di persone partecipanti ad un progetto che implichi la prescrizione di stupefacenti sarà limitato a 50.

Queste decisioni dimostrano l'importanza che il Consiglio federale attribuisce allo studio di programmi efficaci di prevenzione, di educazione e di assistenza, nonché la sua disponibilità a considerare soluzioni innovative. Esse si iscrivono nelle grandi linee della politica che ha elaborato il 20 febbraio 1991, secondo cui:

- Il fine ultimo di qualsiasi programma di prevenzione e di assistenza in materia di droga è l'astinenza;

- Il consumo illecito di stupefacenti resta punibile conformemente alla legge sugli stupefacenti;

- Gli esperimenti non devono aggirare le disposizioni della legge sugli stupefacenti.

Aspetti giuridici

Il Consiglio federale ha parimenti deciso di autorizzare tramite ordinanza gli esperimenti con l'eroina. A tal fine si è resa necessaria una deliberazione del Dipartimento federale di giustizia e di polizia (vedere documentazione per la stampa). Il Consiglio federale è pienamente consapevole del fatto che la base giuridica per la distribuzione di eroina nell'ambito di esperimenti pilota non è incontestata.

Cantoni interessati

I cantoni di Basilea-Città, Berna, Friburgo, Soletta, Zug nonché il servizio di assistenza sociale della città di Zurigo hanno già manifestato per iscritto il loro interesse nei confronti di esperimenti pilota con prescrizione di stupefacenti sotto controllo medico. E' probabile che altre città o cantoni seguano questo esempio. l'Office fédéral de la santé publique prevede di ricevere domande per una decina di progetti pilota di prescrizione diversificata di stupefacenti, di cui cinque comprendenti l'eroina. Attualmente i cantoni stanno elaborando alcuni programmi e procedendo all'inventario delle risorse disponibili. I primi progetti dovrebbero poter essere avviati nell'autunno del 1992.

Bilancio

La Confederazione dispone di 1 milione di franchi all'anno per la valutazione dei progetti.

Credito supplementare destinato a misure urgenti di assistenza

Il Consiglio federale ha inoltre approvato un credito supplementare destinato a misure urgenti in materia di droga, il cui ammontare è di 3,1 milioni di franchi per il 1992.

In questi ultimi mesi, in parte a causa della chiusura degli "spazi aperti" alla droga, la situazione di alcune zone si è profondamente deteriorata. La grave carenza di strutture di accoglienza e di appoggio, nonché di misure volte ad aiutare il tossicodipendente a sopravvivere e a prevenire l'Aids, si fa sentire in modo particolare. Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni della popolazione di fronte a questa situazione e desidera offrire il proprio sostegno ai comuni colpiti e in particolare alle città. Spesso infatti, i cantoni e i comuni non sono in grado di concretizzare buoni progetti per mancanza di locali. Il Consiglio federale intende aiutare i cantoni ad ovviare alla carenza di locali offrendo infrastrutture della Confederazione atte a far fronte ai problemi più urgenti, cioè locali o terreni non occupati (esercito, poste, ferrovie). Una somma pari a 2 milioni di franchi potrà essere utilizzata per la ristrutturazione ed il riassetto di tali locali e terreni.

Il canone d'affitto e la manutenzione saranno a carico degli utenti. Saranno inoltre incoraggiati lo screening e il trattamento precoce dei giovani che rischiano di cadere nella trappola droga. Infine, è stato aperto un credito supplementare destinato a migliorare la pianificazione. Infatti, dati suffragati e tecniche di ricerca scientificamente ineccepibili sono indispensabili per raccogliere informazioni attendibili al fine di elaborare la pianificazione futura e di permettere un confronto delle misure sul piano internazionale.

Questo programma supplementare d'importo pari a 3,1 milioni di franchi per il 1992 è destinato ad alleviare i disagi della popolazione in generale e di chi deve far fronte a problemi legati alla droga.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

Servizio stampa e informazione

Informazioni: Prof. Thomas Zeltner, Direttore dell'Office fédéral de la santé publique, tel. 031 61 95 01

Allegati: - rapporto sulla consultazione

- documentazione per la stampa

ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE DI ESPERIMENTI PILOTA

Principi e condizioni-quadro

1. Il consumo illecito di stupefacenti resta vietato conformemente alla legge sugli stupefacenti.

2. In Svizzera, i dati scientifici sull'efficacia delle misure di prevenzione, di educazione e di assistenza tendenti a ridurre i problemi legati alla droga presentano delle lacune.

3. Vengono incoraggiati esperimenti pilota in questo campo. I metodi esistenti e quelli nuovi devono essere studiati e comparati al fine di valutare la loro efficacia.

4. Saranno condotti esperimenti pilota che comportano la prescrizione di stupefacenti da parte di un medico.

5. Esperimenti pilota che comportano la prescrizione di stupefacenti diversi dal metadone, prescritto da molti anni, permetteranno di valutare l'importanza di un supporto terapeutico tendente a stabilizzare la situazione dei tossicomani e a permettere loro di superare la fase di dipendenza. Anche in questo caso, come per i programmi a base di metadone, il fine ultimo che ci si prefigge è quello dell'astinenza.

6. Gli esperimenti di distribuzione degli stupefacenti non devono in nessun caso servire ad aggirare la legge sugli stupefacenti. La prescrizione generalizzata di stupefacenti, anche sotto controllo medico, è esclusa.

7. Il numero di persone ammesse a partecipare ad esperimenti pilota che prevedano la prescrizione di stupefacenti è stato limitato a 50 per progetto. Un numero relativamente elevato di partecipanti è necessario al fine di avere la garanzia che, dopo eventuali e probabili defezioni, si disporrà ancora di un numero di persone sufficiente per permettere una valutazione scientifica. D'altro canto, ciò permette di impedire che alcuni progetti assumano dimensioni troppo grandi e scientificamente non giustificate. La partecipazione a questi progetti sarà volontaria. Saranno necessari almeno 20 progetti con prescrizione di stupefacenti.

8. Nell'ambito degli esperimenti pilota, ciascuna prescrizione, distribuzione e somministrazione di stupefacenti a tossicomani dovrà essere sottoposta ad autorizzazione particolare del cantone (art. 15a, 5· comma, LStup). Qualsiasi terapia a base di stupefacenti sarà sottoposta al controllo di un medico. Non sarà consentito consegnare ai tossicomani stupefacenti da iniettare affinché li portino con sé.

9. Gli esperimenti pilota potranno anche prevedere la prescrizione di diacetilaminmorfina (eroina). Per questo tipo di prescrizione, l'OFSP dovrà concedere una autorizzazione individuale per medico e per paziente (art. 8, 5· comma, LStup).

10. L'articolo 8 della legge sugli stupefacenti offre la base giuridica, ristretta ma sufficiente, che consente di condurre esperimenti scientifici. La prescrizione di stupefacenti prevista nell'ambito di questi esperimenti potrà così essere regolamentata tramite ordinanza.

DEPARTEMENT FEDERAL DE L'INTERIEUR

Documentazione per la stampa Maggio 1992

Obbiettivi, strategie e misure della politica della Confederazione in materia di droga

Obbiettivi

Ridurre qualitativamente e quantitativamente i problemi legati alla droga in Svizzera:

- stabilizzare il numero di tossicomani entro il 1993

- ridurre del 20% il numero di tossicomani entro il 1996

- migliorare la situazione dei tossicomani e della popolazione.

Strategie

La Confederazione ha adottato le seguenti strategie:

- priorità: ridurre la domanda di droghe illegali;

- intensificare il proprio impegno utilizzando pienamente le proprie competenze;

- migliorare l'efficacia delle varie misure attraverso il coordinamento;

- sostenere attivamente le misure che hanno già dimostrato la loro efficacia e incoraggiare la ricerca di soluzioni innovative;

- intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla droga.

Misure

- Prevenzione (impedire che aumenti il numero di tossicodipendenti). La prevenzione deve essere rivolta a bambini e adolescenti. Si tratta di stimolare le capacità e gli atteggiamenti atti a prevenire un comportamento di dipendenza. Il punto forte della prevenzione è rappresentato dai programmi presso le scuole (con la collaborazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione) e da iniziative in campo sportivo in funzione antidroga, con la collaborazione dell'Ecole fédérale de sports di Macolin.

- Offerte di sostegno e di assistenza destinate ad accrescere il numero di tossicomani che smettono. Il sostegno della Confederazione ai cantoni e ai comuni si traduce in programmi d'impulso. L'enfasi è posta sull'integrazione nel mondo del lavoro e sull'alloggio.

- Adesione alle convenzioni internazionali sugli stupefacenti. Conformemente al decreto del Consiglio federale, la questione dell'adesione della Svizzera alle tre convenzioni internazionali sugli stupefacenti sarà prossimamente sottoposta al Parlamento. Il fatto che la Svizzera non partecipi a queste convenzioni e, di conseguenza, alla lotta condotta sul piano internazionale al traffico di droga e al riciclaggio del denaro sporco, ha conseguenze nefaste sia a livello nazionale che internazionale.

- Formazione e perfezionamento professionale del personale specializzato.

- Documentazione e studio delle informazioni.

- Valutazione e ricerca.

Mezzi

Bilancio della Confederazione per ridurre i problemi legati alla droga 1992:

Misure Importi (in milioni di franchi)

Prevenzione primaria:

campagna di sensibilizzazione 2.00

progetti di prevenzione 1.15

valutazione 0.25

Screening/Trattamento precoce 0.60

Assistenza/Terapia:

programmi d'impulso 1.40

valutazione 0.20

locali messi a disposizione 2.00

Formazione e perfezionamento:

progetti 0.75

valutazione 0.05

valutazione globale della strategia 0.70

Analisi situazione:

censimento dati (epidemiologia) 1.10

Ricerca:

progetti pilota

con prescrizione di stupefacenti 0.5

altri 0.9

Totale 11.6

Ordinanza sulla valutazione di progetti tendenti a prevenire la tossicomania e a migliorare le condizioni di vita dei tossicodipendenti

Questa ordinanza, che dovrebbe essere sottoposta al Consiglio federale entro la fine di giugno, è fondata sui seguenti principi.

Dopo un'analisi approfondita, è stato constatato che gli esperimenti e i dati riguardanti l'efficacia dei diversi metodi e soluzioni applicati fino ad oggi presentavano delle lacune o erano incompleti, sia sul piano nazionale che su quello internazionale.

L'ordinanza è un contributo attivo alla ricerca di dati sui quali potranno basarsi le future decisioni relative alla scelta dei metodi di assistenza, di prevenzione e di formazione in materia di droga.

Essa:

- crea la base giuridica che permette alla Confederazione di partecipare alla valutazione di progetti pilota;

- crea la base che permette lo studio sistematico, mirato e coordinato di (nuovi) metodi in materia di assistenza, prevenzione e formazione nel campo della droga sul piano nazionale;

- definisce il concetto di valutazione scientifica dei progetti.

Nel quadro di questa valutazione nazionale la Confederazione e i cantoni devono agire in stretta collaborazione:

- La Confederazione è responsabile della valutazione dei progetti;

- I cantoni e i comuni sono competenti per quanto concerne l'esecuzione dei progetti. Incaricano istituzioni esterne della valutazione, eccezion fatta per i progetti che comportino l'iniezione di stupefacenti. La Confederazione è responsabile della valutazione di questi progetti;

- Il programma nazionale di valutazione verte sui progetti dei cantoni, dei comuni o di organizzazioni private. Un progetto potrà essere iscritto al programma solo se ha ricevuto l'avallo del cantone competente.

Prescrizione differenziata di stupefacenti

La prescrizione di stupefacenti rappresenta solo una misura integrativa nell'ambito dell'assistenza globale, medica e psicosociale, (ivi compresi l'alloggio delle persone senza fissa dimora, la reintegrazione attraverso il lavoro e l'assistenza medica). Parte dei tossicomani non è in grado di impegnarsi a rispettare un programma terapeutico tendente all'astinenza totale o di sottoporsi ad una terapia a base di metadone somministrato per via orale.

Tenuto conto del crescente numero di decessi e dell'aggravamento della povertà dei tossicomani, ci si è chiesti se l'ampliamento dell'attuale gamma di terapie (programmi di astinenza e di somministrazione orale di metadone) non permetterebbe di trovare nuovi modi per avvicinarsi ai tossicomani fortemente dipendenti. Attraverso la prescrizione di stupefacenti ci si prefigge di migliorare il loro stato di salute e la loro situazione psicosociale, in modo da convincerli ad aderire ad un programma di astinenza che, nella prima fase, prevede la somministrazione orale di metadone.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

 
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