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Conferenza droga
Taradash Marco - 25 luglio 1992
TESTO DELLA MOZIONE SUL DECRETO MINISTERIALE SUL METADONE ANNUNCIATA IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL'INTERGRUPPO ANTIPROIBIZIONISTA
(24 LUGLIO 1992)

MOZIONE

LA CAMERA (IL SENATO)

premesso che

- Il 70% dei malati di AIDS in Italia sono tossicodipendenti o ex-tossicodipendenti, una situazione che colloca l'Italia nel novero dei pochissimi paesi che non sono stati in grado di attuare nessuna politica sanitaria per fronteggiare la trasmissione del virus fra gli eroinomani e da loro nella società;

- i programmi metadonici costituiscono attualmente in Olanda, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in moltissimi altri Stati il più diffuso e controllato sistema di trattamento degli eroinomani, e si sono rivelati lo strumento migliore per contenere i rischi legati all'uso quotidiano di eroina (overdose compresa), i rischi legati alla siringa (epatiti, infezioni in genere, AIDS), i rischi legati al taglio (reazioni allergiche anche mortali), i rischi legati al costo dell'eroina e al fatto che è illegale (reati contro la persona e i beni, prostituzione, spaccio e di conseguenza il carcere); per questo motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio dei ministri della Comunità Europea, la Commissione d'inchiesta sulla droga del Parlamento Europeo, hanno raccomandato l'adozione di programmi terapeutici con somministrazione di metadone;

- L'Art.2, comma 1, lettera e, punto 4 del D.P.R. n·309/90, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti prevede che: "Il Ministro della Sanità, nell'ambito delle proprie competenze...stabilisce con proprio decreto...i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi"; su questa base il Ministro della Sanità De Lorenzo ha emesso un decreto ministeriale, il n·445 del 19/12/90: "Regolamento concernente la determinazione dei limiti e delle modalità d'impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza", che riguarda, in particolare, la prescrizione del metadone, limitando in maniera drastica la possibilità di utilizzo della terapia sostitutiva sia per l'utente dei SERT che per il medico;

- tale decreto è subito apparso e si è rivelato in pratica un corollario particolarmente odioso delle parti repressive della legge sulla droga, perchè subordinava l'uso del metadone non a criteri di utilità specifica, salvaguardando il diritto alla salute degli utenti dei SERT, ma a finalità politiche di disintossicazione e astinenza;

- il decreto impone di scegliere il SERT sulla base della residenza dell'utente, obbligandolo ad accettare la terapia minima che gli viene prospettata o a restare senza cura, come di fatto avviene, vista l'applicazione restrittiva del decreto che ha reso indisponibile il metadone in gran parte dei SERT su tutto il territorio nazionale;

- il decreto, oltre a rivelarsi del tutto inefficace nella prevenzione dell'AIDS, ha di conseguenza rappresentato un ulteriore potente fattore di espansione del rischio di diffusione del virus HIV tra la popolazione in generale e di incremento dei rischi di infezioni e overdose tra i cittadini tossicodipendenti;

- su iniziativa del CORA (Coordinamento radicale antiproibizionista) sono stati presentati due ricorsi al TAR della Lombardia contro diversi articoli del decreto stesso, da parte in un caso di due medici, nell'altro di due utenti dei servizi, col pieno sostegno degli Ordini dei Medici di Milano e di Bergamo, per i quali si è in attesa del giudizio di merito;

IMPEGNA il Governo a modificare il decreto in oggetto sulla base dei seguenti criteri e obiettivi:

a) è diritto di ogni medico suggerire e praticare la forma di terapia più appropriata alle condizioni del paziente, mentre è diritto di ogni cittadino potere scegliere in un ampia gamma di offerte sanitarie e di quella che ritiene più confacente ai suoi bisogni; di conseguenza il trattamento con metadone non viene più riservato a chi abbia prima fallito altri tipi di trattamento, ma è autorizzato come possibile prima terapia;

b) i medici di base vengono coinvolti nel trattamento con metadone, che può svolgersi anche al di fuori dei piani terapeutici integrati e non necessariamente ad opera del personale dei SERT;

c) Il metadone, come altri farmaci di sostituzione dalle caratteristiche analoghe, deve essere fornito da tutti i SERT, nell'ambito di un programma sanitario graduato sugli obiettivi a breve e lungo termine, secondo le priorità di riduzione del danno: evitare la trasmissione dell'AIDS e di altre malattie infettive provocate dall'uso plurimo di siringhe, evitare il rischio di overdose, allontanare l'utente dal circuito criminale, facilitare il suo reinserimento nella vita sociale, ridurre e se possibile eliminare qualsiasi forma di dipendenza da qualsiasi droga;

d) l'impiego dei farmaci sostitutivi viene garantito da tutti i SERT, anche al di fuori della zona di residenza dell'utente;

e) l'assunzione dei farmaci sostitutivi non deve necessariamente avvenire alla presenza del medico del SERT o di un suo delegato, e non necessariamente nella sede del SERT;

f) il trattamento con farmaco sostitutivo non deve essere esclusivamente effettuato a tempo determinato, né con dosaggi necessariamente "minimi" e a scalare, e non deve avere l'unico scopo di conseguire la disintossicazione;

g) l'assunzione di sostanze stupefacenti illegali durante la terapia non può essere motivo di interruzione della terapia stessa;

h) è autorizzata la sperimentazione, in un numero significativo di città, della distribuzione controllata di altri farmaci sostitutivi dell'eroina illegale, come il temgesic, la morfina, l'eroina legale, sulla base delle priorità di riduzione del danno sopra descritte; al termine del periodo sperimentale, e in funzione dei risultati ottenuti, verrà deciso se sopprimere la sperimentazione o estenderla a tutto il Paese.

i) il metadone è immediatamente reso disponibile in farmacia per le terapie del dolore.

 
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