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Conferenza droga
Taradash Marco - 18 agosto 1992
PROVVEDIMENTI PER I MALATI TERMINALI DI AIDS NELLE CARCERI E PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA AIDS

ONOREVOLI COLLEGHI! - La relazione che illustrava un analogo progetto di legge presentato nella X legislatura, metteva in evidenza come il problema dell'infezione da HIV in carcere sia senza dubbio uno dei più drammatici ed urgenti tra quelli che tale patologia ha suscitato nel suo impatto con la realtà sociale italiana.

E' oggi per tutti doveroso riconoscere che negli ultimi mesi la situazione è sfuggita ad ogni controllo: il terribile sovraffollamento delle carceri, determinato in particolare dalla legge Jervolino-Vassalli, sommandosi alle carenze strutturali e di organico, ha aggravato ulteriormente il fenomeno. Questo è avvenuto per l'ingresso in carcere di tossicodipendenti puniti in quanto tali, a seguito della sancita punibilità, e in particolare per l'infernale automatismo legato al criterio della dose media giornaliera che ha portato in carcere con l'accusa di spaccio migliaia di persone che facevano uso personale degli stupefacenti.

La dimensione quantitativa del problema è tale da esigere un intervento immediato ed efficace.

Secondo i dati della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, sui 39.330 detenuti presenti al 15 febbraio 1992 nelle carceri italiane i tossicodipendenti erano 12.684, pari al 32.25%. La situazione è in costante deterioramento. Se guardiamo a una data di poco posteriore all'approvazione della legge 162/90, troviamo che al 31 dicembre 1990 i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 24.670, e di questi 7.299 erano tossicodipendenti, pari al 29.59% per cento.

In 14 mesi e mezzo, con l'entrata a regime della nuova legge sulla droga, la popolazione carceraria è dunque aumentata di 14660 unità. Una catastrofe sociale, cui non ha minimamente corrisposto alcun beneficio in termini di ordine pubblico. Per comprendere quale sia l'attuale linea di tendenza basta poi mettere a paragone le cifre relative alla popolazione carceraria il 31 dicembre 1992 e il 15 febbraio 1992: in due mesi e mezzo, il numero dei detenuti è salito di ben 4162 unità.

D'altra parte neppure questi dati, già più che inquietanti, danno un quadro realistico della situazione, almeno per quanto concerne i detenuti tossicodipendenti: lo stesso direttore degli istituti di pena, dottor Nicolò Amato, in una audizione presso la Commissione giustizia della Camera che si è svolta nel giugno 1992, ha affermato che le cifre ufficiali sottostimano la realtà della tossicodipendenza e che in alcune carceri di grandi città il numero dei tossicodipendenti raggiunge il 70-75% del totale.

Quanto alla infezione da HIV, alla fine del 1991 la percentuale fra i tossicodipendenti era del 20,2%. Va tuttavia ricordato che il test è volontario e che quindi queste cifre non si riferiscono al totale della popolazione detenuta, ma ad una percentuale di detenuti sottoposti a test che in certe carceri, soprattutto meridionali, scende al di sotto del 10%.

Del resto è universalmente noto che il virus colpisce in Italia soprattutto i tossicodipendenti per la modalità di trasmissione del virus attraverso l'uso plurimo di siringhe infette: fra i malati di AIDS la percentuale di tossicodipendenti o ex-tossicodipendenti è del 67.2%, e questa sale al 69.7% se comprendiamo anche i tossicodipendenti omosessuali.

E' stata pronunciata una parola terribile, a riguardo della condizione in cui versano le carceri italiane: lazzaretto. Le ragioni per cui presentiamo questa proposta di legge sono molteplici: l'attuale qualità dell'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta affetta da virus HIV; lo stress della detenzione ed i suoi effetti sulla evoluzione della patologia; la difficoltà a svolgere programmi di prevenzione adeguati alla complessità della situazione, sia per pregiudizio culturale, sia per la difficoltà di ordine legislativo; la necessità sia di garantire provvedimenti omogenei nel territorio nazionale, sia di non caricare la magistratura competente di un'ulteriore discrezionalità che suoni come deresponsabilizzazione del legislatore e di delega al singolo giudice.

E infine la necessità inderogabile di allestire una rete di servizi di assistenza extraospedaliera per coloro che hanno ottenuto la scarcerazione a causa della malattia: quasi sempre infatti ci si trova davanti all'abbandono della persona dimessa dall'istituzione penitenziaria. A fronte di situazioni familiari spesso del tutto assenti e comunque inadeguate, le poche realtà del privato sociale presenti sul territorio hanno dovuto farsi carico, con forze e mezzi insufficienti, di gravi compiti di sostituzione, vista l'assenza e l'inadeguatezza dei servizi sanitari e sociali pubblici.

Un segno evidente della particolarissima gravità della situazione è dato dalla presentazione, da parte del ministro di Grazia e Giustizia, di un decreto legge, il numero 335 del 13 luglio 1992, che cerca di alleviare le condizioni di vita dei malati di AIDS nelle carceri attraverso procedure come il ricovero provvisorio in ospedale o gli arresti domiciliari.

Con il decreto n. 335, il governo ha voluto dare una risposta alla drammatica situazione di quanti, affetti da infezione da HIV, vengono tenuti in stato di detenzione nonostante le loro precarie condizioni di salute. Il decreto si presenta in tutta evidenza come soluzione di emergenza che il governo ha voluto prospettare per la situazione ad alto rischio di ingovernabilità in cui versano le carceri italiane dopo due anni di applicazione della legge Jervolino Vassalli sulla droga.

Nonostante che con questo decreto il governo veda "l'emergenza AIDS" - come del resto, ci pare, "l'emergenza tossicodipendenza" - prioritariamente come problema di governabilità delle strutture carcerarie, senza prendere in esame le ragioni che stanno alla base della situazione, è tuttavia un chiaro segnale - il primo, dopo tanti anni - dell'attenzione che il governo e le forze politiche hanno dovuto finalmente dare alla drammatica situazione di chi vive malato di AIDS in stato di detenzione.

Un segnale, ma non una soluzione, visto che il decreto non afferma l'assoluta incompatibilità fra la detenzione in carcere e la fase terminale della malattia. E' per questo che torniamo a presentare una proposta di legge specifica che restituisce senso e umanità alla pena eliminando al contempo ogni discrezionalità e difformità di trattamento, e si pone l'obiettivo di sottrarre al regime detentivo le persone in cui l'infezione da HIV abbia già dato segni di evolutività.

Il provvedimento si rivolge alle persone per le quali è accertata una infezione sintomatica o asintomatica da HIV con un valore di linfociti CD4 non superiore a 200. E' la proposta avanzata da tutte le associazioni in sede di Consulta nazionale AIDS al momento della discussione della circolare del Ministero della Sanità che si esprimeva sulla stessa materia. Tale valore deve essere riconosciuto come motivo di incompatibilità anche indipendentemente dalla diagnosi di AIDS conclamato; in caso contrario, significherebbe tornare indietro anche da quanto già stabilito dalla circolare in materia emessa il 25 luglio 1991 dal Ministero della Sanità.

Onorevoli colleghi,

E' stato ormai ampiamente dimostrato in diverse conferenze scientifiche come situazioni di scarsa igiene, di prolungato stress psicologico e di depressione cronica possano favorire l'evoluzione clinica della sindrome. Attualmente lo sforzo terapeutico e di ricerca è rivolto in maniera determinante a cercare di evitare una ulteriore evoluzione della situazione di sieropositività che conduca a stati patologici irreversibili. In tale direzione è determinante la possibilità di accesso a tutte le forme terapeutiche anche sperimentali.

La pervicace detenzione di malati affetti da AIDS determina, quindi, una accelerazione del loro percorso verso la morte, crea alto rischio di contagio, date le condizioni di vita e la carenza di interventi di prevenzione, e il peggioramento delle condizioni di salute delle persone sieropositive. E' in tale quadro che, determinatasi una situazione sintomatica irreversibile, viene meno il fine costituzionalmente sancito della pena. Crediamo che il Parlamento non possa rimanere indifferente a quanto, molto responsabilmente e civilmente, viene suggerito e richiesto dai gruppi di detenuti autorganizzati e dalle molte associazioni esterne al carcere che, sulla base delle loro condizioni ed esperienze, chiedono il rispetto e la salvaguardia delle loro già compromesse condizioni di salute e di vita.

La presente proposta di legge vuole rappresentare un contributo a rimuovere la situazione attuale nel nostro paese, facendo compiere un passo avanti di civiltà e di solidarietà umana e sociale anche verso i detenuti colpiti da infezione da HIV. In questo senso si inquadra nell'ambito di quanto già legislativamente definito nel nostro paese con la legge 5 giugno 1990, n. 135.

Ci auguriamo d'incontrare l'attenzione e la sensibilità di tutti gli onorevoli colleghi per un confronto positivo che approdi all'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, è inserito il seguente:

ART. 5bis - 1. "In deroga al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputata è persona di cui sia stata accertata infezione sintomatica o asintomatica da HIV con valore di linfociti CD4 non superiore a 200".

2. In seguito all'istanza dell'imputato, o del suo difensore, di essere sottoposto agli accertamenti relativi all'infezione da HIV, il giudice dispone tali accertamenti e, nei casi di cui al comma 1, accoglie l'istanza, provvedendo comunque entro il tempo massimo di venti giorni dalla presentazione della istanza.

3. Gli accertamenti devono essere eseguiti dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, secondo la presente legge, all'assistenza delle persone affette da HIV".

2. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 giugno 1990, n. 135, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

ART. 5-ter. 1 - "L'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale è differita, ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, se deve essere eseguita nei confronti di una persona per la quale è stata accertata infezione sintomatica o asintomatica con valore di linfociti CD4 non superiore a 200".

2. In seguito all'istanza del condannato, o del suo difensore, di essere sottoposto agli accertamenti relativi all'infezione da HIV, il tribunale di sorveglianza dispone gli accertamenti con le modalità e a mezzo delle strutture indicate nel comma 3 dell'articolo 5-bis e, nei casi di cui al comma precedente, accoglie l'istanza provvedendo comunque entro quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Il tribunale di sorveglianza provvede analogamente a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo nei confronti di persone internate per misure di sicurezza detentive".

3. Dopo l'articolo 5-ter della legge 5 giugno 1990, n. 135, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"ART. 5-quater - 1. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è applicabile, se ne ricorrono le condizioni di ammissibilità, anche alle persone indicate nell'articolo 5-ter della presente legge che chiedano di essere affidate in prova al servizio sociale, per proseguire o intraprendere un programma di assistenza e cura concordato con il Servizio sanitario nazionale o con gli enti previsti dalla presente legge".

4. Dopo l'articolo 5-quater della legge 5 giugno 1990, n. 135, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"ART. 5-quinquies - 1. Nel contesto degli interventi previsti dalla presente legge, e in base all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, è stanziata nel triennio 1992-1994, la somma di lire 200 miliardi, destinata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione e la riqualificazione dei servizi sociali territoriali, anche residenziali, necessari all'assistenza delle persone di cui agli articoli 5-bis e 5-ter e 5-quater della presente legge. I servizi realizzati in base al presente articolo si integrano con quelli previsti dagli articoli precedenti.

2. Il Ministero della sanità ripartisce la somma prevista nel triennio 1992-1994 a livello regionale, utilizzando, quali parametri oggettivi, la popolazione e il numero di detenuti presenti nella regione.

3. Le regioni, unitamente ai comuni richiedenti, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle cooperative di solidarietà sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti sul territorio, provvedono ad elaborare i progetti di realizzazione dei servizi sociali territoriali che sono inviati al Ministro della sanità. Tali progetti devono altresì essere corredati di un piano finanziario circostanziato che quantifichi costi e durata dell'intervento.

4. La gestione dei servizi sociali e territoriali, di cui al comma 3, può essere affidata anche alle organizzazioni di volontariato o alle cooperative di solidarietà sociale operanti sul territorio che siano state riconosciute ai sensi del successivo articolo 5-sexies, previa convenzione con gli enti locali o le unità sanitarie locali. Le modalità di convenzionamento sono definite rispettivamente dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. La regione, entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti, elabora una graduatoria degli stessi rendendo conto della localizzazione territoriale degli interventi e della possibile sovrapposizione. La graduatoria deve tener conto, anche su scala subregionale, della presenza degli istituti di prevenzione e pena nel territorio e del numero dei detenuti in essi ristretti.

6. Le regioni provvedono a predisporre una relazione riguardante il numero e l'efficacia degli interventi realizzati, nonché il grado di avanzamento dei progetti approvati".

5. I progetti di cui al comma 3 dell'articolo 5-quinquies della legge 5 giugno 1990, n. 135, introdotto dal comma 4 del presente articolo, sono elaborati dalle regioni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dopo l'articolo 5-quinquies della legge 5 giugno 1990, n. 135, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"ART. 5-sexies. - 1. Il Ministro della sanità emana entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il parere della Commissione Nazionale per la lotta all'AIDS, un decreto che definisce le caratteristiche strutturali, organizzative, assistenziali e scientifiche delle organizzazioni che intendono assolvere a compiti di assistenza ed accoglienza delle persone affette da AIDS, al fine di garantire rigorosi requisiti di competenza ed efficienza.

2. Per le convenzioni di cui al quarto comma del precedente articolo 5-quinquies, il ministero della sanità certifica la rispondenza di ciascuna organizzazione ai parametri stabiliti."

 
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