Qui di seguito il testo del decreto del ministro di Grazia e giustizia che modifica la legge Jervolino-Vassalli (o meglio il Testo Unico del 9.10.1990). Per comodità riporto solo le parti relative ai detenuti tossicodipendenti o affetti da virus HIV.Il decreto è in vigore dal 12 settembre scorso.
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DECRETO-LEGGE 11 settembre 1992, n.374
(Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.215, del 12-9-1992)
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Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.
(...)
Art. 3
1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
»Art.286-bis (Divieto di custodia cautelare) - 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, allorché tale persona so trovi in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. La richiesta può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal Servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
2. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, i. giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.135 .
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:
»3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione stabiliti con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.
Art. 5
1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento sono avviati negli ospedali individuati con decreto del emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.
(...)
Art. 6
1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è sostituito dal seguente:
»Art.89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici) -
1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con latro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente persegua il programma di recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi a un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste all'articolo 96, comma 6.
6. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato .
Art. 7
1. Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, è sostituito dal seguente:
»1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni .
Art. 8
1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, le parole: »se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni sono sostituite dalle seguenti: »se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura .