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Conferenza droga
Fiorenzi Massimiliano - 14 gennaio 1993
STUPEFACENTI: IL TESTO DEL DECRETO LEGGE DI MODIFICA

ROMA, 13 GEN - Il testo del decreto di modifica

della legge sugli stupefacenti, approvato ieri dal Consiglio

dei ministri, e' pubblicato sulla gazzetta ufficiale oggi in

edicola. Le novita' riguardano la modifica della quantita' di

''dose media'', la previsione di sole sanzioni amministrative

per il semplice consumo di sostanze stupefacenti, il

rafforzamento dei compiti dell' ''osservatorio per la lotta

alla droga'' e la creazione di un nucleo di valutazione sui

criteri di verifica delle procedure e dei risultati raggiunti

dai progetti finanziati attraverso il fondo nazionale. Queste

le modifiche:

DOSE MEDIA: le sanzioni amministrative (sospensione

della patente di guida, porto d'armi, passaporto o documento

equipollente) sono applicate anche a chi per farne uso

personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene

sostanze stupefacenti in quantita' non superiore al triplo

della dose media, determinata con decreto del ministero della

Sanita', qualora risulti che tale quantita' corrisponde alla

dose individuale abitualmente assunta nelle 24 ore.

SANZIONI : Se l'interessato rifiuta o interrompe per tre

volte il programma terapeutico, alternativo alle sanzioni

amministrative, o per quattro volte( invece di 3

com'era prima) viene trovato in possesso di droga viene

sottoposto a misure piu' restruittive tra le quali: divieto di

allontanarsi dal comune di residenza, obbligo di presentarsi

almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio di

polizia o presso i carabinieri, obbligo di rientrare nella

propria abitazione entro una determinata ora e di non

frequentare locali notturni. Qualora l'interessato violi le

prescrizioni imposte, il prefetto aumenta la durata delle

restrizioni che, altrimenti, possono essere revocate previa

richiesta di assegnazione ad una struttura di accoglienza

socio-riabilitativa.

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI: Il tossicodipendente condannato a

un pena detentiva fino a 4 anni puo' uscire dal carcere se

intende sottoporsi a un programma di recupero presso i

servizi pubblici o una struttura residenziale. All'istanza

dell'interessato deve essere allegata certificazione dello

stato di tossicodipendenza. Tali disposizioni non possono

essere applicate quando il tossicodipendente, come recita il

comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, si

trova sottoposto a misura cautelare in carcere perche' ogni

altra misura risulta inadeguata.

NUCLEO OPERATIVO : Al fine di una corretta predisposizione

dei progetti finanziati dal fondo nazionale di lotta alla

droga, viene creato un nucleo operativo composto da undici

esperti dei ministeri del tesoro, interno, grazia e giustizia,

difesa, pubblica istruzione e sanita'. Il nucleo collabora

alla predisposizione dei progetti esecutivi e ha la

possibilita' di accedere ai luoghi di esecuzione dei

progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione, la

verifica e il monitoraggio della loro attuazione.

TEST AIDS: A tutti i detenuti, all'atto del loro ingresso in

carcere, e' richiesto il consensenso a sottoporsi ad analisi

per accertare l'infezione da hiv. In caso di non

disponibilita', il test puo' essere fatto in caso di

necessita' clinica certificata dal sanitario dell'istituto

penitenziario.

 
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