ROMA, 13 GEN - Il testo del decreto di modifica
della legge sugli stupefacenti, approvato ieri dal Consiglio
dei ministri, e' pubblicato sulla gazzetta ufficiale oggi in
edicola. Le novita' riguardano la modifica della quantita' di
''dose media'', la previsione di sole sanzioni amministrative
per il semplice consumo di sostanze stupefacenti, il
rafforzamento dei compiti dell' ''osservatorio per la lotta
alla droga'' e la creazione di un nucleo di valutazione sui
criteri di verifica delle procedure e dei risultati raggiunti
dai progetti finanziati attraverso il fondo nazionale. Queste
le modifiche:
DOSE MEDIA: le sanzioni amministrative (sospensione
della patente di guida, porto d'armi, passaporto o documento
equipollente) sono applicate anche a chi per farne uso
personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene
sostanze stupefacenti in quantita' non superiore al triplo
della dose media, determinata con decreto del ministero della
Sanita', qualora risulti che tale quantita' corrisponde alla
dose individuale abitualmente assunta nelle 24 ore.
SANZIONI : Se l'interessato rifiuta o interrompe per tre
volte il programma terapeutico, alternativo alle sanzioni
amministrative, o per quattro volte( invece di 3
com'era prima) viene trovato in possesso di droga viene
sottoposto a misure piu' restruittive tra le quali: divieto di
allontanarsi dal comune di residenza, obbligo di presentarsi
almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio di
polizia o presso i carabinieri, obbligo di rientrare nella
propria abitazione entro una determinata ora e di non
frequentare locali notturni. Qualora l'interessato violi le
prescrizioni imposte, il prefetto aumenta la durata delle
restrizioni che, altrimenti, possono essere revocate previa
richiesta di assegnazione ad una struttura di accoglienza
socio-riabilitativa.
PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI: Il tossicodipendente condannato a
un pena detentiva fino a 4 anni puo' uscire dal carcere se
intende sottoporsi a un programma di recupero presso i
servizi pubblici o una struttura residenziale. All'istanza
dell'interessato deve essere allegata certificazione dello
stato di tossicodipendenza. Tali disposizioni non possono
essere applicate quando il tossicodipendente, come recita il
comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, si
trova sottoposto a misura cautelare in carcere perche' ogni
altra misura risulta inadeguata.
NUCLEO OPERATIVO : Al fine di una corretta predisposizione
dei progetti finanziati dal fondo nazionale di lotta alla
droga, viene creato un nucleo operativo composto da undici
esperti dei ministeri del tesoro, interno, grazia e giustizia,
difesa, pubblica istruzione e sanita'. Il nucleo collabora
alla predisposizione dei progetti esecutivi e ha la
possibilita' di accedere ai luoghi di esecuzione dei
progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione, la
verifica e il monitoraggio della loro attuazione.
TEST AIDS: A tutti i detenuti, all'atto del loro ingresso in
carcere, e' richiesto il consensenso a sottoporsi ad analisi
per accertare l'infezione da hiv. In caso di non
disponibilita', il test puo' essere fatto in caso di
necessita' clinica certificata dal sanitario dell'istituto
penitenziario.