Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mar 28 apr. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza droga
Radio Radicale Roberto - 2 aprile 1993
REFERENDUM LEGGE DROGA

Richiesta di referendum abrogativo delle sanzioni penali per i consumatori e delle norme che limitano la libertà del medico.

Il 18 aprile si voterà anche per dire sì o no all'abrogazione delle norme repressive della legge sulla droga, la famosa "Jervolino-Vassalli".

Ecco alcune note che spiegano quali sono le parti della legge di cui si chiede l'abrogazione.

Di seguito il testo letterale del quesito referendario che troverete sulla scheda arancione.

----------------------------------

Col referendum sulla legge Jervolino-Vassalli viene richiesta l'abrogazione delle norme (art.76) che introducono, direttamente o indirettamente, sanzioni penali per l'uso delle sostanze illecite. Vengono mantenute in vigore le sanzioni amministrative previste nell'articolo 75, conformemente agli obblighi assunti dal Parlamento italiano con la ratifica, avvenuta nel 1990, della Convenzione ONU di Vienna del 1988 (non è consentito referendum abrogativo delle norme contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia).

Viene inoltre richiesta l'abrogazione della cosiddetta "dose media giornaliera", vale a dire del criterio meccanico, esclusivamente quantitativo, che (artt. 75 e 78) sancisce lo spartiacque fra l'uso personale e lo spaccio, e quindi fra la sanzione amministrativa e quella penale. Vero è che già la Corte Costituzionale, con la sentenza dell'11 luglio 1991, ha sconfessato il meccanismo della "dose media giornaliera"; la Corte ha infatti stabilito che non è sufficiente la detenzione di quantità leggermente superiori alla "dose media giornaliera" per configurare automaticamente il reato di spaccio. Abolendo le norme sottoposte a referendum l'uso personale verrà sanzionato sulla base dell'articolo 75 (che affida al prefetto tutta una serie di facoltà) e lo spaccio sulla base dell'articolo 73, immutato. Il consumatore, insomma, non deve per questo solo motivo finire in galera.

Viene richiesta anche l'abrogazione del primo comma dell'articolo 72, il "manifesto ideologico" della legge Jervolino-Vassalli, dove si afferma: »E' vietato l'uso personale delle sostanze stupefacenti e psicotrope . L'abolizione di questo articolo non ha alcuna conseguenza pratica, poiché l'uso personale rimane - come vuole la Convenzione di Vienna - un illecito soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 75, ma espelle un elemento di "morale di Stato" del tutto anomalo all'interno della tradizione dello Stato di diritto.

Gli altri punti sottoposti a referendum riguardano la libertà del medico. Si toglie al ministro della Sanità la facoltà di stabilire limiti e modalità nell'uso di farmaci sostitutivi (art.2) e si aboliscono le norme (artt.120 e 121) che impongono al medico di famiglia di comunicare al servizio pubblico per le tossicodipendenze il nome dei loro pazienti consumatori di sostanze proibite.

______________________________________________________________________

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1991 n. 228.

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito:

»Volete voi che siano abrogati l'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); l'articolo 72, comma 1 (E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E' altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico); l'articolo 72, comma 2, limitatamente alle parole "di cui al comma 1"; l'articolo 73, comma 1, limitatamente alle parole "e 76"; l'articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78"; l'articolo 75, comma 12, limitatamente alle parole "rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore d

ella Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo."; l'articolo 75, comma 13, limitatamente alle parole "e nell'art. 76"; l'articolo 76; l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); l'articolo 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2); l'articolo 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare a

l predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.); l'articolo 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza"? .

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail