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Conferenza droga
Droga Conferenza Moderatori - 3 maggio 1993
L'applicazione della legge sugli stupefacenti in un semestre di attività giudiziaria in Torino
CAMERA PENALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ricerca condotta dalla Commissione per l'aggiornamento professionale sul diritto penale sostanziale della Camera penale

avv. Francesco Bosco, avv. Maria Teresa Bragatto, avv. Maurizio Cossa, avv. Maurizio De Nardo, dr.proc. Michela Malerba, avv. Claudio Novaro, dr.proc. Emiliana Olivieri, avv. Cosimo Palumbo, avv. Mariagrazia Pellerino, dr.proc. Emilia Rossi, avv. Guido Savio, prof.avv. Metello Scaparone

1. PREMESSA

La Camera Penale del Piemonte e della Valle d'Aosta ha condotto una ricerca sull'applicazione della vigente legge sugli stupefacenti analizzando l'attività giudiziaria del Tribunale di Torino svolta nel primo semestre del 1992.

La Camera Penale è l'associazione degli avvocati che esercitano in materia penale costituita con gli scopi di vigilare sul rispetto delle funzioni dell'Avvocatura, di garantire la realizzazione del diritto alla difesa quale condizione essenziale per la celebrazione di un processo giusto e di fornire il contributo dell'Avvocatura all'elaborazione delle riforme legislative proponendosi come interlocutore nelle sedi politiche e giudiziarie competenti e promuovendo a tal fine iniziative di studio volte a migliorare la giustizia penale.

In tale ambito di finalità si colloca la presente ricerca, realizzata dalla Commissione per l'aggiornamento sul diritto penale sostanziale della Camera Penale che, inizialmente, ha raccolto e massimato la giurisprudenza in questa materia degli uffici giudiziari locali al fine di individuare gli orientamenti correnti nell'applicazione concreta della legge sugli stupefacenti.

Nel corso degli incontri della Commissione è maturata l'intenzione di verificare l'efficacia della legge rispetto alle finalità che ne avevano determinato l'emanazione.

Infatti, l'esperienza professionale quotidiana suggeriva che da tale innovazione legislativa fosse conseguito soltanto un aumento di procedimenti per fatti di modesto rilievo penale.

In particolare, si trattava di procedimenti, frequentemente accompagnati alla privazione della libertà personale, relativi a detenzione di sostanze stupefacenti in quantità di poco superiore alla dose media giornaliera, oppure a casi di piccolo spaccio determinato dal consumo personale, o, ancora, di cittadini extracomunitari detentori a fini di spaccio di modeste quantità di stupefacenti, utilizzati come manovalanza dalle medie e grandi organizzazioni del narcotraffico.

L'invasione nell'attività giudiziaria di procedimenti penali per fatti di minima importanza appariva essere uno dei fattori impedienti la persecuzione di più gravi reati in materia di stupefacenti o di altri delitti di elevato allarme sociale.

Conseguiva, inoltre, alla considerazione dello stato di cose quotidianamente osservato il dubbio che non si fosse realizzato l'obiettivo principale della nuova legge sugli stupefacenti, individuato nella persecuzione e repressione del grande traffico di droga e dei fenomeni di criminalità organizzata ad esso connessi.

Tali argomenti di riflessione motivavano l'iniziativa di dare corso alla presente indagine: ne costituisce oggetto l'analisi dei procedimenti penali trattati dal Tribunale di Torino nel corso del primo semestre del 1992.

In particolare si sono esaminate la distribuzione e le caratteristiche dell'attività giudiziaria nei procedimenti per violazioni alla legge sugli stupefacenti e in quelli per altre tipologie di reati con l'obiettivo di pervenire a definizioni di rapporto tra gli uni e gli altri di natura quantitativa e qualitativa.

2. METODO DI INDAGINE

2.1. Scelta del campione di indagine.

Lo studio è stato condotto individuando un campione rappresentativo dell'attività giudiziaria penale nei procedimenti trattati dal Tribunale di Torino.

Le connotazioni del campione di rilevamento prescelto sono costituite dal dato temporale - sei mesi - e da quello dell'ufficio oggetto d'indagine - Tribunale.

L'elemento di ordine temporale è stato individuato ritenendo che sei mesi di attività giudiziaria ne costituissero un periodo sufficientemente rappresentativo.

Si tratta dei primi sei mesi dell'anno e, quindi, ne è esclusa la parte ove opera la sospensione feriale dell'attività giudiziaria (1· agosto - 15 settembre).

Il semestre prescelto, compreso tra il 1· gennaio e il 30 giugno 1992 cade ad un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge Iervolino - Vassalli sugli stupefacenti.

Il periodo di tempo esaminato è lo stesso, peraltro, che scandisce l'aggiornamento fornito dal Ministero di grazia e giustizia all'osservatorio permanente costituito presso il Ministero dell'interno e introdotto con il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309.

L'ufficio giudiziario esaminato è il Tribunale poichè è quello competente per i delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti.

E, pertanto, esclusa dall'indagine la valutazione e, quindi, anche l'incidenza numerica, dei procedimenti trattati dalla Pretura.

Ne consegue, a titolo d'esempio, che l'entità percentuale rinvenuta per i procedimenti per reati di droga è riferita non alla totalità dei processi penali trattati nel semestre rilevato, bensì soltanto alla totalità di quelli celebrati avanti agli uffici del Tribunale.

Poichè il settanta per cento circa degli affari penali è svolto dalla Pretura, il campione prescelto potrebbe essere ritenuto inficiato da un apprezzabile limite.

Potrebbe rilevarsi, infatti, che la percentuale dei procedimenti per reati in materia di stupefacenti risulti soprastimata in quanto sarebbe indubbiamente abbattuta dalla considerazione anche di quelli di competenza pretorile.

A tale proposito, tuttavia, va considerato che l'oggetto dell'iniziativa di studio è costituito esclusivamente dall'applicazione della legge che prevede i delitti in materia di stupefacenti e non dalle indirette conseguenze di essa quale è la microcriminalità indotta dalla tossicodipendenza e, fondamentalmente, dalla scelta legislativa di definire illegale il consumo della droga.

Questa osservazione non è secondaria ove si consideri che i cosiddetti "reati satellite" della tossicodipendenza sono in gran parte di competenza del Pretore.

Ulteriore rilievo che ha motivato la scelta del campione è che proprio il Tribunale è competente per i reati considerati più gravi, laddove una idee che hanno ispirato l'indagine era quella di verificare l'efficacia repressiva della legge per le più gravi violazioni in materia di droga.

2. 2. Metodo di rilevamento dei dati

Il rilevamento dei dati è stato tratto dalle sentenze e, per questo, l'indagine è stata suddivisa in due sezioni, l'una per i provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari, l'altra per quelli del Tribunale, essendo queste le due autorità giudicanti nelle due diverse sedi delle indagini preliminari e del dibattimento.

Tra gli atti e le fasi del processo si è optato per la sentenza come fonte dei dati di studio poichè essa contiene oltre l'esito del procedimento penale anche tutti gli altri elementi che lo caratterizzano.

Sono stati individuati i dati rilevanti ai fini dell'indagine e li si è articolati come quesiti in due schede - tipo di rilevamento, una per il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) ed una per il Tribunale.

E' opportuno premettere, per una migliore comprensione dei dati raccolti, che tra i procedimenti celebrati avanti al Tribunale alcuni sono ancora trattati con l'applicazione del codice processuale abrogato.

La scheda di rilevamento contiene dati concernenti l'imputazione, le caratteristiche soggettive dell'indagato o dell'imputato, la scelta del rito processuale, l'esito del procedimento.

In particolare, in ordine all'imputazione si sono indicate sia le violazioni alla legge sugli stupefacenti che le contestazioni relative ad altri reati.

Questi ultimi sono stati raccolti per gruppi omogenei, quali, ad esempio, reati contro il patrimonio, associativi o altro, senza specificazioni circa la fattispecie violata.

Poichè, invece, la ricerca ha per oggetto l'applicazione in concreto della legge Iervolino Vassalli, l'imputazione relativa alle violazione di questa normativa è stata rilevata indicando sia gli elementi qualificanti giuridicamente la fattispecie (norma violata, anche con riferimento alla distinzione tra le ipotesi disciplinate dalla precedente legge e da quella attualmente in vigore, circostanze aggravanti, circostanze attenuanti), sia quelli che connotano il fatto concreto (qualità della sostanza stupefacente, quantità della stessa distinta in lorda, pura e nelle dosi ricavabili).

Inoltre, si sono enumerati i casi in cui la contestazione originaria viene modificata con la sentenza (fatto in sentenza conforme/difforme).

In merito alla figura dell'imputato si sono distinti i casi in cui nella vicenda processuale sono coinvolti più imputati da quelli in cui l'agente è unico.

Si è esaminata la situazione relativa alla libertà personale dell'indagato o imputato, verificando le ipotesi in cui il procedimento penale ne ha determinato l'arresto, quelle in cui, invece, l'imputato è rimasto libero e, infine, i casi in cui il soggetto risultava detenuto per un procedimento diverso da quello preso in esame.

Quanto alla situazione soggettiva dell'indagato o imputato si sono evidenziati cittadinanza, sesso, stato di incensuratezza o meno, difesa (d'ufficio o di fiducia).

Altro dato raccolto attiene all'applicazione dei riti processuali speciali, alternativi a quello ordinario, vale a dire il patteggiamento e il giudizio abbreviato.

La rilevanza di questo profilo d'indagine nasce dalla considerazione che sia l'udienza di convalida dell'arresto che l'udienza preliminare possono concludersi con la definizione del procedimento penale proprio attraverso uno di questi riti alternativi.

Il dato, oltre che nei procedimenti trattati dal giudice per le indagini preliminari, è stato raccolto anche in quelli celebrati avanti il Tribunale, poichè anche in tale sede è possibile optare per i riti speciali: per il solo patteggiamento nei processi disciplinati dal codice processuale vigente e per questo e per il giudizio abbreviato in quelli soggetti ancora all'applicazione del codice abrogato.

L'esito del procedimento è stato esaminato distinguendo la definizione cui si perviene a conclusione delle indagini preliminari da quella che si determina davanti al tribunale.

Per quanto riguarda l'udienza preliminare si sono individuati i casi in cui la stessa termina con sentenza di non luogo a procedere, ovvero i casi in cui l'imputato opti per uno dei riti alternativi.

Si sono rilevati i dati salienti della sentenza: per le pronunce di proscioglimento si sono indicate le possibili formule assolutorie e per quelle di condanna l'entità della pena, la concessione della sospensione condizionale, la sorte della misura cautelare eventualmente disposta nel corso delle indagini.

Analoghe distinzioni si sono puntualizzate per le pronunce del Tribunale.

E' opportuno precisare che, essendo la fonte della ricerca costituita dalle sentenze, non sono stati presi in esame i casi in cui l'udienza preliminare si risolve con il rinvio a giudizio dell'imputato, occasione in cui il giudice emette un decreto con cui dispone il giudizio.

2. 3. Raccolta dei dati

Le schede di rilevamento sono state compilate esaminando le singole sentenze presso le Cancellerie della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e delle Sezioni dibattimentali del Tribunale.

Ad ogni sentenza esaminata corrisponde la compilazione di una scheda contenente tutti i dati relativi ai quesiti in essa proposti.

2. 4. Elaborazione dei dati

L'elaborazione dei dati raccolti è stata affidata ad un istituto che li ha trattati con programmi informatici.

Nelle due fasi dell'imputazione e della successiva elaborazione dei dati di ricerca, il materiale raccolto è stato ordinato prendendo come punto di riferimento non più la sentenza, bensì il soggetto interessato, l'indagato o l'imputato.

Tale criterio ha consentito di evidenziare all'interno di uno stesso provvedimento le singole posizioni soggettive, laddove una stessa sentenza provvedeva in merito a più soggetti, talora con contestazioni diverse e con esiti diversi per ciascuno degli imputati.

L'elaborazione dei dati è avvenuta in prima battuta individuando quantitativamente l'incidenza percentuale dei dati ricavabili dai quesiti contenuti nella scheda di rilevamento.

Così, ad esempio, si è stabilito il rapporto dei procedimenti per stupefacenti sul totale dei procedimenti penali compresi nel campione, ovvero il numero dei procedimenti per droga conclusosi con il patteggiamento.

Un secondo livello di elaborazione è stato costituito dalla relazione tra dati ricavabili da diversi quesiti.

Ad esempio, si è individuata non soltanto la percentuale dei cittadini extracomunitari processati per droga ma anche, in tale ambito, quella dei cittadini extracomunitari difesi d'ufficio.

L'elaborazione dei dati si è articolata descrivendo il campione nella sua interezza, cioè con l'indicazione delle grandezze numeriche ricavabili dalla totalità dei procedimenti penali oggetto della ricerca, e anche scomponendo questi risultati nei totali parziali conseguenti all'esame dei due sottoinsiemi dei procedimenti trattati dal Giudice delle indagini preliminari e dal Tribunale.

3. ANALISI DEI RISULTATI

1. Definizione quantitativa e qualitativa del campione: casi esaminati e natura dei reati.

- Il totale dei casi esaminati è pari a 3104, di cui 1623 definiti davanti al giudice per le indagini preliminari e 1481 davanti al Tribunale.

Risulta, quindi, che davanti al G.I.P. è definita una percentuale dei procedimenti esaminati sensibilmente superiore rispetto a quella che si conclude avanti al Tribunale; tale tendenza è ulteriormente confermata ove si consideri che nel campione preso in esame sono compresi anche i procedimenti celebrati con il codice processuale abrogato, casi in cui non era possibile la definizione anticipata giacchè non era prevista la figura del giudice per le indagini preliminari nè l'udienza preliminare.

- In merito alla natura dei reati oggetto dei casi esaminati, si rileva come 1342 provvedimenti abbiano per oggetto la violazione della legge sugli stupefacenti e 1762 altre violazioni della legge penale.

Dunque, i reati in materia di droga, rappresentando il 43.2 % del campione, costituiscono la quota di maggioranza relativa rispetto a tutte le altre tipologie di reato.

Infatti, la residua quota del 56.8 % è composta dai reati contro il patrimonio, da quelli fiscali, da quelli associativi e da altri di varia natura tra i quali sono compresi, per esempio, i delitti contro la persona, contro la pubblica amministrazione, contro la libertà sessuale.

- reati patrimoniali = 23 %

- reati associativi = 1.3 %

- reati fiscali = 5.1 %

- altri reati = 27.4 %

E' da osservare che i reati associativi costituiscono la minima parte tra tutte le violazioni penali rilevate nel campione, formando una percentuale pari all' 1.3 % del totale delle contestazioni.

2. Difensore

In merito alla difesa si sono distinti e rilevati i casi di difesa di fiducia, di difesa d'ufficio e di difesa con ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Dai dati emersi dal campione risulta che il 26 % degli imputati è difeso d'ufficio, mentre la rimanente quota si avvale della difesa di fiducia.

Tale rapporto si presenta uniforme sia nei procedimenti avanti il G.I.P. sia in quelli del Tribunale.

Si tratta, peraltro, di un campione ristretto rispetto a quello originario di 3104 casi, poichè in molti casi (40 % circa) la sentenza non contiene l'indicazione della natura della difesa.

E' ancora da sottolineare come i casi di ammissione al gratuito patrocinio siano soltanto 3 su tutto il campione esaminato e tutti e 3 i provvedimenti sono stati emanati dal Tribunale.

La relazione tra il tipo di difesa e la natura del reato consente di affermare che nei reati diversi da quelli in materia di droga è più alta la percentuale di imputati assistiti di fiducia.

Infatti, esaminando il campione costituito soltanto dai reati che non comprendono violazioni della normativa sugli stupefacenti (1762 casi) si rileva che la difesa d'ufficio ha frequenza per il 19.6 % dei casi, vale a dire decresce ad 1/5 del totale, mentre in generale è pari a 1/4.

In particolare, nei procedimenti per reati FISCALI si assiste ad un notevole aumento della percentuale della difesa di fiducia che si estende all'84 % del totale dei casi.

Analoga tendenza si verifica nei procedimenti per reati di varia natura, quali quelli contro la persona, la pubblica amministrazione ed altri.

Un andamento diverso si registra, invece, laddove si tratti di reati contro il PATRIMONIO: si constata, infatti, un aumento della percentuale degli assistiti d'ufficio, poichè le difese fiduciarie decrescono ad una quota pari al 75 % dei casi.

Se si scompone il dato concernente la difesa verificandone l'andamento nei procedimenti del G.I.P. e in quelli del Tribunale, si osserva come, avuto sempre riguardo ai reati diversi da quelli in materia di droga, avanti ai G.I.P. aumenta la percentuale delle difese fiduciarie, mentre quella delle difese d'ufficio si riduce a 1/7.

I procedimenti relativi ai reati in materia di DROGA sono quelli in cui ricorre più frequentemente la difesa d'ufficio che si estende ad 1/3 del totale delle difese (32.7 % dei casi) mentre, come si è visto sopra, in generale è pari ad 1/4 o, per particolari categorie di reati, a grandezze di molto inferiori a tale quota.

Tale tendenza è confermata anche dall'analisi scomposta dei provvedimenti emessi dal G.I.P. e dal Tribunale.

Un rilievo particolare merita la situazione dei cittadini EXTRACOMUNITARI dei quali ben il 51 % risulta assistito da difese d'ufficio.

3. Imputato.

I dati relativi alla figura dell'imputato riguardano il concorso di persone nel reato, tratto dalla considerazione della compresenza nel procedimento di più soggetti imputati o indagati, il sesso, la cittadinanza, l'incensuratezza, la situazione della libertà personale, esaminati con riferimento alle diverse tipologie di delitti considerati nel campione.

3. 1. Concorso di persone.

Sulla totalità dei casi presi in considerazione il 68.7 % ha riferimento a procedimenti con un solo imputato.

Si può rilevare come in Tribunale vi sia un lieve aumento di casi di concorso di persone nel reato, mentre davanti ai G.I.P. la tendenza è diversa, riscontrandosi una leggera diminuzione dei procedimenti con più imputati.

In generale, nei procedimenti per reati diversi da quelli di droga si registra questa stessa tendenza.

All'esame particolare delle distinte tipologie di tali delitti emergono situazioni differenziate.

Nei procedimenti per reati FISCALI si dimostra molto elevata la presenza di procedimenti con un solo imputato che è, infatti, pari all' 86 % dei casi.

Nei reati ASSOCIATIVI, come è facile immaginare, la percentuale dei casi con pluralità di imputati raggiunge il 92.3 %.

Quanto ai reati di varia natura (contro la persona, la pubblica amministrazione, la libertà sessuale ed altri) è invece confermata la stessa tendenza rilevata in generale, vale a dire che i 2/3 dei provvedimenti sono a carico di un solo imputato.

Nei reati contro il PATRIMONIO si registra un aumento dei casi di concorso di persone e ciò si verifica soprattutto nei procedimenti davanti il Tribunale, dove ben il 44.5 % dei provvedimenti è a carico di più imputati.

Nei reati in materia di DROGA è confermata la tendenza più generale, con i 2/3 dei provvedimenti emessi nei confronti di un solo imputato.

Da quanto sopra si ricava, quindi, che il concorso di persone nel reato ha maggiore incidenza nei delitti contro il patrimonio, mentre per quanto riguarda le violazioni della legge sugli stupefacenti si riscontra con maggiore frequenza la punizione del singolo imputato.

Si deduce, pertanto, che la vigente legge sugli stupefacenti colpisce prevalentemente condotte individuali e isolate e non organizzate attraverso associazioni o in forme concorsuali rilevanti.

Altro rilievo meritevole di considerazione è che si verifica un aumento dei casi di provvedimenti a carico di un solo imputato quando ad agire siano cittadini EXTRACOMUNITARI e ciò ha rilevanza soprattutto ove si valuti l'incidenza numerica di tali soggetti nella commissione di reati di droga, come si vedrà più avanti.

3. 2. Sesso

Sul totale dei procedimenti penali esaminati quelli a carico degli uomini rappresentano il 90 %.

In particolare, mentre per i reati PATRIMONIALI e per quelli di varia natura (contro la persona, la pubblica amministrazione ed altri) si conferma l'andamento generale, nei reati FISCALI si assiste ad un sensibile aumento della presenza delle donne; ciò si riscontra soprattutto nei procedimenti emessi dal Tribunale dove le donne rappresentano il 24% del campione.

Viceversa, per i reati ASSOCIATIVI si annota una lieve flessione della partecipazione femminile rilevata in generale.

In merito ai procedimenti in materia di DROGA vi è una leggera diminuzione della presenza femminile che è pari all' 8 %.

Questa tendenza è ancora più evidente se osservata nei procedimenti avanti al G.I.P. dove la percentuale delle donne imputate scende al 6 %, mentre figura in percentuale del 94 % la presenza degli uomini.

I cittadini EXTRACOMUNITARI rappresentano un universo particolare, poichè risulta una massiva presenza di soggetti maschili, pari al 98 % sul totale; ciò è indubbiamente determinato dalla scarsissima emigrazione delle donne dai paesi d'origine.

3. 3. Incensuratezza o precedenti penali.

Gli incensurati rappresentano il 53 % della totalità degli imputati formanti il campione considerato.

Vi è, dunque, una minima differenza percentuale a sfavore dei censurati.

Si osserva, tuttavia, che la presenza di soggetti incensurati è maggiore nei provvedimenti emessi dal G.I.P. ( 62 % incens. - 38 % cens.), laddove in quelli del Tribunale il rapporto è inverso (60 % cens. - 40 % incens.).

Se ne deduce che gli incensurati definiscono il loro procedimento con maggiore frequenza nel momento anticipato delle indagini o dell'udienza preliminare.

In particolare, nei reati FISCALI si nota una massiccia presenza di imputati incensurati, pari percentualmente al 93 %.

Nei reati di diversa specie ( contro la persona, la pubblica amministrazione ed altri) aumenta, rispetto al dato generale, la percentuale dei soggetti incensurati, pari nei provvedimenti avanti al G.I.P. al 65.2 % e avanti al Tribunale al 48.4 %.

Nei reati contro il PATRIMONIO la presenza in percentuale dei soggetti con precedenti penali aumenta notevolmente, essendo pari al 67.5 %; in particolare nei provvedimenti emessi dal Tribunale per reati contro il patrimonio gli imputati censurati rappresentano il 74.4 %.

Nei procedimenti per violazione della legge sugli STUPEFACENTI è invece confermata la tendenza generale: il 54 % dei soggetti è, infatti, incensurato.

Il dato si manifesta con maggiore frequenza nei procedimenti avanti al G.I.P., dove gli incensurati rappresentano il 57 % degli imputati.

Degli imputati EXTRACOMUNITARI il 68 % risulta immune da precedenti penali; tuttavia è da considerare che su questo risultato possono incidere la mancata conoscenza di precedenti nel paese di provenienza ovvero i casi di omonimia.

3. 4. Cittadinanza

Sul campione dei procedimenti esaminati l'82 % riguarda cittadini italiani.

E' da osservare che avanti al G.I.P. si registra un sensibile aumento, rispetto al dato generale, della presenza di imputati extracomunitari che passa dal 18 % al 28 %.

Al contrario, avanti al Tribunale i cittadini italiani costituiscono in termini percentuali il 93.7 % degli imputati.

Se ne può dedurre che i cittadini extracomunitari imputati optino con maggiore frequenza per la definizione anticipata del procedimento.

Si aggiunga, peraltro, la considerazione del fatto che nel periodo oggetto d'indagine, il Tribunale ha celebrato anche procedimenti per fatti commessi nel tempo in cui era del tutto assente il flusso migratorio di recente registrato.

Nei procedimenti per reati che non comprendono violazioni alla legge sugli stupefacenti la percentuale dei cittadini italiani è decisamente prevalente, essendo pari al 95 % dei casi esaminati.

In particolare, per i reati FISCALI la presenza di imputati extracomunitari è irrisoria, rinvenendosi un solo caso su 158 oggetto d'indagine.

Nei reati ASSOCIATIVI non si individua, invece, alcun procedimento a carico di extracomunitari.

Analizzando i dati ricavati in ordine alle contestazioni per reati di varia natura si constata come la presenza degli extracomunitari sia maggiore nei provvedimenti emessi dal G.I.P. (14.2 %) rispetto a quella rilevata nelle sentenze emesse dal Tribunale (6 %).

E' dunque confermata la tendenza, sopra rilevata, alla definizione anticipata del procedimento da parte di tali soggetti.

Per i reati contro il PATRIMONIO si riduce notevolmente la percentuale degli imputati extracomunitari che rappresentano, in generale, il 5 % (9.5 % per i provvedimenti del G.I.P. e 3.5 % per le sentenze del tribunale).

Nei procedimenti per DROGA si verifica un notevole aumento degli imputati extracomunitari che rappresentano ben il 34 % del totale contro il 18 % rilevato in generale per tutte le tipologie di reato.

Anche qui si riscontra come dall'analisi scomposta dei provvedimenti del G.I.P. e del Tribunale le pronunce a carico dei cittadini extracomunitari in materia di droga rappresentino, con la percentuale del 41 %, una quantità di gran lunga più elevata rispetto alle sentenze emesse per le stesse violazioni dal Tribunale, pari al 14 % dei casi.

3. 5. Libertà personale

Sul campione considerato nella sua interezza gli imputati che affrontano il processo in stato di libertà rappresentano il 58.5 % dei casi.

Tutti gli altri imputati figurano in custodia cautelare per il procedimento in esame ad eccezione del 3.5 % dei casi che è detenuto per altra causa.

Su questo punto dell'indagine è però fondamentale distinguere i procedimenti definiti davanti al G.I.P. da quelli portati avanti al Tribunale, in ragione del fatto che è proprio nella fase delle indagini preliminari che si verifica l'applicazione delle misure cautelari.

Infatti, emerge dalla ricerca che nelle pronunce emesse dai G.I.P. gli imputati liberi diminuiscono in modo molto consistente: il 36.7 % contro il 58.5 % rilevato in generale.

Ulteriore interessante distinzione è quella tra arrestati e detenuti, intendendosi i primi come coloro ai quali viene applicata la misura della custodia cautelare a seguito di arresto in flagranza e che possono definire il procedimento nell'udienza di convalida dell'arresto, i secondi come quelli ai quali la misura cautelare è inflitta con ordinanza del giudice indipendentemente dalla flagranza del reato.

In concreto gli arrestati rappresentano il 30.4 % degli imputati giudicati con sentenza del G.I.P., mentre il 27.2 % sono detenuti.

In Tribunale, invece, proprio per la ragione prima indicata, gli imputati liberi costituiscono l'82.4 % del totale.

Nei procedimenti per reati che non comprendono quelli in materia di droga, la percentuale degli imputati liberi è pari al 77 %, rappresentando un'entità significativamente superiore al dato rilevato in generale.

Nei reati FISCALI si rinviene una prevalenza assoluta degli imputati in stato di libertà, raffigurata dal 98 % dei casi.

Un dato curioso è quello rilevato in merito ai reati ASSOCIATIVI laddove si consideri che su 39 casi figurano 36 imputati a piede libero.

Nella categoria eterogenea dei reati di varie tipologie gli imputati liberi rappresentano il 75 %.

Per i reati contro il PATRIMONIO si osserva, ancora, l'aumento rispetto al dato generale degli imputati in stato di libertà che raggiungono la percentuale del 62.7 %.

Il dato è determinato dall'incidenza dei procedimenti del Tribunale ove il 77.7 % dei soggetti si presenta a piede libero.

Infatti, davanti ai G.I.P. vi è una tendenza totalmente inversa poichè gli imputati liberi rappresentano soltanto il 19.5 % del totale, con un abbassamento, quindi, rispetto alla percentuale di liberi rilevata per gli altri tipi di reato.

Nei procedimenti per reati di DROGA si verifica in generale una notevole diminuzione degli imputati liberi che passano dal 58.5 % della totalità dei casi rilevati al 34.5 % dei casi.

Dei soggetti detenuti, quelli arrestati in flagranza rappresentano il 30 % (percentuale doppia rispetto al dato generale degli arrestati pari al 16 % rilevato per la totalità dei casi esaminati), mentre quelli detenuti in custodia cautelare per ordinanza del giudice sono il 29 %.

Il dato assume maggiore significato avuto riguardo ai provvedimenti del G.I.P. ove la percentuale degli imputati in stato di custodia cautelare, composta di arrestati e detenuti, ammonta al 74.3 %.

Va ancora precisato che i cittadini EXTRACOMUNITARI imputati per fatti in materia di droga affrontano il processo a piede libero soltanto nel 20 % dei casi.

Ciò assume particolare rilevanza laddove si consideri che dei cittadini extracomunitari sottoposti a procedimento penale ben l'82.5 % è imputato di violazioni alla legge sugli stupefacenti.

4. Riti processuali ed esito dei procedimenti

In ordine all'applicazione dei diversi riti processuali e, in particolare, di quelli alternativi al processo ordinario, ovvero il patteggiamento e il giudizio abbreviato è opportuno valutare separatamente i dati concernenti le pronunce del giudice per le indagini preliminari da quelli del Tribunale.

Infatti avanti al Giudice per le indagini preliminari è possibile definire il procedimento con uno dei due riti alternativi al giudizio ordinario, ovvero lo stesso può essere concluso con una sentenza di non luogo a procedere.

In Tribunale, invece, l'unica forma di definizione del procedimento diversa dal rito ordinario è quella conseguente alla richiesta di patteggiamento; soltanto nei procedimenti celebrati con l'applicazione del codice abrogato trova luogo l'opzione per il giudizio abbreviato. Si tratta, tuttavia, di casi che hanno una minima incidenza numerica.

Poichè, quindi, si opera su dati relativi a due sistemi eterogenei s'impone una trattazione differenziata.

- Procedimenti avanti al G.I.P..

Poichè la ricerca è condotta avendo riferimento alle sentenze e non anche ai decreti che dispongono il giudizio, il dato che si indica è soltanto quello relativo alle pronunce di condanna ovvero di proscioglimento.

Sul totale di 1623 pronunce esaminate il 60.6 % (983 casi) si conclude con l'applicazione del patteggiamento, mentre il giudizio abbreviato ricorre nel 26.5 % (430) dei casi.

La conclusione del giudizio abbreviato è di assoluzione soltanto in 31 casi su 430 (ovvero il 7% di casi di assoluzione sul totale dei giudizi abbreviati).

I casi di proscioglimento con sentenza di non luogo a procedere sono pari al 13 % delle pronunce (210 casi).

Nei procedimenti per reati che non comprendono le violazioni alla legge sugli stupefacenti la percentuale delle pronunce che conseguono al patteggiamento ed al giudizio abbreviato diminuiscono considerevolmente (49.9 % di patteggiamenti - 20.1 % di giudizi abbreviati) mentre aumenta l'entità percentuale delle sentenze di proscioglimento che perviene al 30 % dei casi.

Anche la percentuale delle assoluzioni pronunciate a seguito di giudizio abbreviato aumenta al 10 % rispetto al dato generale.

Nei procedimenti per reati FISCALI tale tendenza è particolarmente accentuata: si rinviene, infatti, una percentuale di sentenze di proscioglimento pari all'84 % dei 119 casi esaminati, mentre il solo 16 % si conclude con riti alternativi.

Si constata, inoltre, che su 4 casi di giudizio abbreviato 3 si definiscono con pronuncia assolutoria.

Tale risultato, difforme rispetto all'andamento generale, va imputato sia alla facoltà di definire il procedimento per reati fiscali con il pagamento dell'oblazione, sia alle modifiche della normativa, sia all'applicazione dei provvedimenti di condono.

Nei casi di procedimenti per reati di varie tipologie si conferma la tendenza rilevata in generale.

Nei procedimenti per reati contro il PATRIMONIO si annota un sensibile aumento dei casi di giudizio abbreviato (32.6 %), mentre rispetto al dato generale la grandezza percentuale dei proscioglimenti si dimezza (6.3 %).

Molto rappresentativo è il quadro che emerge per confronto dall'analisi dei procedimenti per reati in materia di DROGA.

Qui si rinviene, infatti, un notevole aumento della percentuale delle pronunce di condanna che passa dall'85 % del totale generale dei provvedimenti del G.I.P. al 96 %.

In particolare, aumentano i casi di provvedimenti emessi a seguito di patteggiamento e di giudizio abbreviato che ammontano al 98 % circa dei casi.

Si annota una drastica diminuzione dei proscioglimenti la cui frequenza è pari al 2 % dei casi contro il 12.9 % riscontrato in generale.

- Procedimenti avanti al Tribunale.

Sul totale delle pronunce di condanna si rileva che il 31.4 % dei casi consegue all'applicazione di pena su richiesta delle parti (242 casi su 1481).

Le pronunce di assoluzione figurano nel 40.4 % dei casi in generale.

Nei procedimenti per reati diversi da quelli in materia di stupefacenti si riscontra un sensibile aumento nell'ordine del 4 % delle sentenze di assoluzione rispetto al dato generale.

Nei procedimenti per reati FISCALI l'entità della percentuale delle sentenze assolutorie arriva all'87 % dei casi (34 assoluzioni su 39 casi).

L'andamento rilevato in generale è riscontrato, invece, sia nei procedimenti per reati di varia natura sia in quelli per i delitti contro il PATRIMONIO.

Una tendenza particolare si individua all'esame dei procedimenti per reati in materia di STUPEFACENTI, laddove la percentuale delle sentenze di condanna sale al 71.7 % dei casi considerati contro il 59.6 % rilevato nella totalità del campione relativo al Tribunale.

Le pronunce di assoluzione sono limitate al 28.3 % dei casi, mentre in generale si era verificata, sempre avuto riferimento alle pronunce del Tribunale, la frequenza del 40.4 %.

Sulla totalità delle sentenze di condanna il 27.7 % consegue all'applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Reati in materia di STUPEFACENTI

L'indagine relativa ai procedimenti per violazioni alla legge sugli stupefacenti si è articolata analizzando la qualità della sostanza oggetto del fatto - reato, la quantità della stessa, la contestazione, l'esito del giudizio e la sanzione irrogata.

Con riferimento alla qualità della sostanza si sono distinti i casi in cui se ne presenta un solo tipo da quelli in cui la violazione afferisce a più sostanze stupefacenti.

Con riferimento alle singole qualità sono state verificate le quantità contestate.

Nell'analisi quantitativa si è mantenuta distinta l'entità della sostanza considerata al lordo della composizione da quella del principio attivo avente efficacia stupefacente.

Inoltre, sempre sotto il profilo quantitativo, si sono enumerate le dosi ritenute ricavabili dalle quantità oggetto di contestazione.

In merito alla contestazione si sono annotate le pronunce conformi alla formulazione originaria dell'imputazione distinguendole da quelle in cui si è definita una diversa qualificazione del fatto - reato.

In ordine alle sanzioni irrogate sono state individuate fasce di pena in progressione corrispondente ai limiti edittali previsti per legge in relazione alle diverse fattispecie e ipotesi di reato.

Il totale dei procedimenti per violazioni in materia di stupefacenti rilevati sul campione riguarda 1342 casi su 3104, rappresentando così il 43.2 % dell'universo considerato.

Dei 1342 provvedimenti 992 sono stati emessi dal G.I.P. e 350 dal Tribunale.

5. 1. Qualità della sostanza stupefacente.

L'osservazione generale del campione evidenzia la netta prevalenza dei procedimenti aventi per oggetto esclusivamente l'eroina.

Sui 1342 casi considerati il 60.8 % riguarda, infatti, tale sostanza, mentre ammonta al 35.5 % la percentuale dei fatti concernenti l'hashish, al 2.9 % quelli relativi alla cocaina e soltanto allo 0.8 % quelli nei quali si presenta una sostanza stupefacente di natura diversa.

Analoga tendenza si rileva esaminando distintamente i risultati ricavati dall'analisi dei provvedimenti del G.I.P. e del Tribunale.

Una peculiare distribuzione si rinviene nei procedimenti ove imputati sono cittadini EXTRACOMUNITARI: in questi casi le grandezze numeriche relative alle contestazioni per eroina si equivalgono a quelle per hashish (49.9 % eroina - 49.7 % hashish), mentre risulta quasi assente la frequenza di reati concernenti la cocaina (1 caso su 551) e sostanze d'altro genere (1 caso su 551).

Si rilevano, inoltre, procedimenti in cui la contestazione afferisce a due o più qualità di sostanze stupefacenti.

In tale ambito si annota il dato che i fatti concernenti la cocaina figurano più frequentemente associati alla contestazione per sostanze di tipo diverso.

Infatti, nel 53.7 % dei casi, rilevati sulla totalità del campione, la cocaina si presenta accompagnata con altra sostanza stupefacente; il dato per l'hashish è pari al 38.8 %, mentre per l'eroina è limitato all' 1.5 %.

L'andamento è del tutto diverso e particolare per gli imputati EXTRACOMUNITARI: nei procedimenti che li riguardano si riscontra, infatti, la prevalente associazione dell'hashish con altre sostanze (73.3 % dei casi).

5. 2. Quantità delle sostanze stupefacenti.

- Eroina -

Avendo riguardo alla quantità oggetto di contestazione, considerata al lordo della composizione, si verifica come ben il 24.8 % dei casi esaminati sulla totalità del campione (785) si riferisca a quantità inferiori al grammo.

Questa percentuale rappresenta tra quelle riscontrate la più elevata.

Tale dato assume particolare rilevanza laddove si consideri che le contestazioni per quantità comprese tra il grammo e due grammi sono pari al 18.6 %; dalla somma di queste due grandezze risulta che il 43.4 % dei casi di giudizio ha per oggetto quantità non superiori ai due grammi.

L'andamento si riproduce in termini analoghi anche nell'analisi distinta dei procedimenti trattati dal G.I.P. e dal Tribunale.

L'entità della percentuale dei fatti attinenti a quantità comprese nei due grammi di eroina raggiunge il 52 % per gli imputati EXTRACOMUNITARI.

La ricorrenza dei casi aventi per oggetto quantità elevate di eroina, individuate nella grandezza pari e superiore ai 20 grammi, è uguale al 12.8 %.

Se si assommano a tale entità le frequenze relative ai giudizi per quantità comprese tra i cinque ed i venti grammi, si perviene ad un totale del 30.9 % dei casi.

La percentuale risultante è comunque inferiore a quella rilevata per i fatti di minore gravità, ammontante all'indicato 43.4 %.

Le osservazioni deducibili dall'esame della quantità lorda trovano ulteriore e più forte conferma nell'analisi delle quantità di sostanza pura oggetto di contestazione.

In tale ambito si rileva, infatti, che ben il 24.2 % dei casi sulla totalità del campione si riferisce ad entità di principio attivo contenute nei 100 milligrammi (quantità corrispondente alla dose media giornaliera definita per decreto ministeriale).

Analoghi ordini di grandezza si riscontrano per quantità di principio attivo comprese tra i 100 e i 300 milligrammi (22.1 %) e tra i 300 e i 1000 milligrammi (24.5 %).

Si ricava che il 46.3 % dei procedimenti per eroina ha per oggetto quantità di principio attivo non superiore ai 300 milligrammi, pari a quella quantità che secondo il decreto legge 12 gennaio 1993 n.3, poteva essere considerata destinata all'esclusivo consumo personale e, pertanto, priva di rilevanza penale.

In ogni caso i dati illustrati dimostrano come il 70.8% dei provvedimenti attenga a fatti di lieve entità, riferibili all'ipotesi attenuata di reato di cui al 5· comma dell'art.73 del D.P.R. n.309/90.

Si ricorda, a tale proposito, come la corrente giurisprudenza del Tribunale di Torino qualifichi fatto di lieve entità la detenzione sino a 10 dosi di eroina (pari a 1000 milligrammi di principio attivo).

Per gli imputati EXTRACOMUNITARI le contestazioni per fatti di lieve entità ammontano al 75.5 % della totalità del campione loro afferente.

In tale ordine di grandezza si registra, inoltre, un aumento dei fatti relativi a quantità di principio attivo entro i 100 milligrammi, che assommano al 38.5 % dei casi.

- Hashish -

Sul totale dei casi afferenti l'hashish il 26.9 % riguarda contestazioni relative a quantità sino a 150 milligrammi, pari cioè a quel triplo della dose media giornaliera considerato dal decreto legge 12 gennaio 1993 n.3 come potenzialmente riferibile all'esclusivo consumo personale.

Avuto riguardo alle dosi individuate come ricavabili dalle quantità contestate, il 27.4 % dei casi di giudizio si riferisce ad un numero non superiore a 5 di esse, mentre il 16 % a quantità comprese tra le 5 e le 10 dosi, per un totale risultante del 43.4 %.

La frequenza dei casi contestati in cui si superino le 20 dosi è pari al 44.3%.

Si deve, quindi, osservare che per l'hashish, considerato droga leggera per eccellenza, l'andamento dell'intervento giudiziario segnala una maggiore frequenza di contestazioni per fatti più gravi rispetto a quanto si constata per la droga pesante e, in particolare, per l'eroina.

In generale, inoltre, si deduce che sono più ricorrenti per l'hashish i casi in cui la quantità ammonta a grandezze di apprezzabile rilevanza.

Tali tendenze si riscontrano all'esame articolato dei provvedimenti emessi dal G.I.P. e dal Tribunale, oltre che di quelli pronunciati nei riguardi dei cittadini extracomunitari.

- Cocaina -

L'analisi dei procedimenti aventi per oggetto la cocaina è circoscritta a 110 casi, considerati quelli in cui la sostanza compare nella contestazione come unica e gli altri in cui è invece imputata insieme con altra sostanza.

In 28 casi su tale campione, pari al 45.2 % la quantità lorda è inferiore ai 2 grammi.

Si rileva, peraltro, una accentuata percentuale di purezza della sostanza immessa nei circuiti di distribuzione, poichè nel 60 % dei casi essa risulta pura in ragione di rapporti dal 30% ad oltre il 50 % sul composto lordo.

Analizzando il campione con riferimento all'entità quantitativa delle dosi contestate, si annota che il 32.4 % dei casi concernenti fatti con oggetto la sola cocaina (38 casi) si riferisce a contestazioni non superiori a 5 dosi, mentre da 5 a 15 dosi corrispondono il 23.5 % dei casi.

Seguendo la giurisprudenza corrente del tribunale di Torino, il 55.9 % dei giudizi ha per oggetto fatti compresi nell'ipotesi attenuata di reato di cui al 5· comma del D.P.R. n.309/90.

La considerazione generale che scaturisce dai dati rilevati per i fatti attinenti alla cocaina è, comunque, che si verifica una distribuzione relativamente omogenea delle diverse fasce di quantità contestate.

5. 3. Contestazione della fattispecie di reato.

Poichè oggetto della ricerca sono provvedimenti concernenti sia fatti disciplinati dalla legge attualmente vigente sia fatti ancora commessi in vigenza della precedente disciplina, le contestazioni sono riferite ai due testi normativi.

In particolare, si ricorda che nella legge previgente l'articolo 72 contemplava le ipotesi di "modica quantità", in qualche modo equiparabili all'ipotesi attenuata attualmente prevista dal 5· comma dell'articolo 73 del D.P.R. n.309/90.

Le contestazioni sono state verificate confrontandone la formula originaria con quella ritenuta in sentenza.

Tale indagine si è approfondita con particolare attenzione verso le imputazioni previste dalla vigente normativa, poichè nella raccolta dei dati si è immediatamente notato che nella stragrande maggioranza dei casi la contestazione originaria era genericamente formulata per il reato di cui all'articolo 73 del D.P.R. 309/90, indipendentemente dalla considerazione della quantità oggetto di giudizio.

Sul campione totale di 1342 provvedimenti pronunciati in materia di stupefacenti, 174 sono conseguenti all'applicazione della previgente legge n.685/75 e si rinvengono nella quasi totalità nei giudizi trattati dal Tribunale (soltanto 7 figurano davanti ai G.I.P.).

In tale ambito si riscontra la percentuale del 32.8 % di casi relativi a fatti sanzionati dall'articolo 71, mentre il 47.7 % si riferisce alle ipotesi di modica quantità dell'articolo 72 cit..

I provvedimenti pronunciati in applicazione dell'attuale testo unico sugli stupefacenti ammontano a 1168 su 1342.

Nell'ambito di tale campione generale si registra la prevalenza della contestazione, nella formula iniziale ed originaria, dell'articolo 73, la cui ricorrenza è pari a 1047 casi su 1168, corrispondenti all'89.4 % del totale.

Il 5· comma dell'articolo 73 è inizialmente contestato nel 7.5 % dei casi.

Tali dati sono da confrontare con la verifica della difformità dell'esito del giudizio rispetto all'imputazione.

La frequenza della modifica in sentenza della qualificazione giuridica del fatto imputato si verifica nel 59.6 % dei casi e, si badi bene, nel 96 % dei casi ciò è dovuto all'applicazione del 5· comma dell'articolo 73.

In conclusione, si deve ritenere che circa il 60 % dei provvedimenti emessi concerne fatti ritenuti di lieve entità: infatti, se la percentuale di difformità è quasi totalmente assorbita nella attenuazione in 5· comma dell'articolo 73, a tale percentuale deve aggiungersi quella già originariamente rilevata per la medesima ipotesi attenuata.

Questo dato corrisponde, peraltro, a quello che si poteva ipotizzare verificando le quantità oggetto di contestazione, come illustrato nel paragrafo precedente.

Gli andamenti fin qui indicati si riproducono analogamente anche nei distinti provvedimenti emessi dal G.I.P. e dal Tribunale.

Tra le contestazioni rilevate non ne compare alcuna afferente fatti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e figurano soltanto 8 casi qualificati dall'aggravante specifica dell'ingente quantità (articolo 80).

5. 4. Esito dei procedimenti

Su 1342 provvedimenti esaminati ben l'89.7 % è costituito da sentenze di condanna, mentre sulla totalità del campione, avendo riferimento, quindi, anche a reati diversi da quelli in materia di droga, la percentuale dei condannati è notevolmente inferiore (72.9 %).

La ricorrenza delle pronunce di condanna è ancora maggiore nei provvedimenti emessi dal G.I.P., ove ammonta al 96.1 %, mentre il dato rinvenibile dalle sentenze del Tribunale è inferiore a quello della media del campione, essendo limitato al 71.7 %.

In merito alle pronunce assolutorie emesse con sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, si registrano in totale 22 casi dei quali il 50 % è rappresentato da proscioglimenti per non aver commesso il fatto.

Soltanto in una percentuale pari al 13.6 % dei casi di assoluzione si riscontra la formula "il fatto non costituisce reato"; ammonta al 4.5 % dei casi la ricorrenza del proscioglimento per cause di non punibilità.Sommati questi due totali parziali si ottiene il valore di 18.1 % di casi che potrebbero rappresentare le ipotesi di proscioglimento per detenzione di stupefacente per uso personale.

In Tribunale (99 casi di assoluzione su 350 processi) si assiste ad una percentuale complessiva del 31.3 % di assoluzioni con le formule della non punibilità e del "fatto non costituisce reato ", con aumento potenziale della verifica sulla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente.

5. 5. Sanzioni irrogate.

Sul totale di 1204 sentenze di condanna pronunciate per reati in materia di droga il 32 % dispone la pena della reclusione in termini contenuti entro i 6 mesi.

A tale percentuale può essere accostata quella relativa alle condanne comprese tra i 6 e i 10 mesi di reclusione, pari al 24.9 % dei provvedimenti considerati: si perviene ad un totale di 56.9 % di casi di condanne inferiori all'anno di reclusione, rappresentativo della corrispondenza di fatti di lieve gravità.

Nella progressione delle fasce di pena rilevate si annota una quota pari al 6.2 % di condanne comprese tra i 5 e gli 8 anni di reclusione e soltanto l' 1.6 % di casi in cui la pena è superiore agli 8 anni.

Tali dati sono ulteriormente significativi della notevole prevalenza dei fatti di modesta gravità nei processi che hanno per oggetto i reati in materia di droga.

L'andamento segnalato si riscontra altresì nell'analisi distinta dei provvedimenti emessi dal G.I.P. e dal Tribunale, salvo una lieve accentuazione nei primi rispetto ai secondi delle percentuali di condanne comprese entro i 10 mesi di reclusione.

Ulteriore riscontro della tendenza illustrata è dato dalla percentuale dei casi in cui alla sanzione è accompagnata la concessione del beneficio della sospensione condizionale, ammontante al 54.3 % delle pronunce di condanna (654 casi su 1204 casi di condanna).

Quanto ai provvedimenti relativi alla libertà personale che sono assunti insieme con la conclusione del processo davanti al G.I.P. e davanti al Tribunale, si rileva che sul totale del campione esaminato (1342 casi in materia di droga) la frequenza dei casi in cui la misura cautelare precedentemente applicata è revocata è di poco inferiore a quella relativa ai casi in cui, invece, viene mantenuta (48.4% casi di revoca - 50.5 % casi in cui è mantenuta).

Tale tendenza risulta determinata dalle caratteristiche dei provvedimenti emessi dal G.I.P. poichè l'analisi di quelli del Tribunale evidenzia, invece, una netta prevalenza dei casi in cui la custodia cautelare è mantenuta, riguardanti 41 imputati sui 54 tratti in giudizio in stato di detenzione.

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La ricerca condotta sul campione di sei mesi di attività giudiziaria negli uffici del Tribunale di Torino consente di delineare, almeno in termini di tendenze, le caratteristiche dell'impegno processuale destinato alle violazioni della legge sugli stupefacenti.

Si è constatato, innanzitutto, che la materia della droga rappresenta quella più trattata rispetto a tutte le altre tipologie di reati, poichè i reati per stupefacenti ricorrono nel 43.2 % dei casi oggetto di giudizio e la frequenza di ogni altra categoria di delitti è sempre di molto inferiore a tale grandezza.

L'invasione nell'attività giudiziaria dei procedimenti che hanno per oggetto le violazioni della normativa sugli stupefacenti risulta, peraltro, indirizzata preponderantemente alla repressione di fatti di modesta gravità, riferibili a singole responsabilità individuali e, soprattutto, frequentemente riconducibili a fenomeni di consumo personale di stupefacenti.

Dall'analisi delle contestazioni delle fattispecie di reato e delle pronunce di condanna inflitte si è rilevato, infatti, che circa il 60 % dei casi riguarda fatti compresi nella qualificazione attenuata del reato prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti, ovvero all'ipotesi del "fatto di lieve entità".

Inoltre, la considerazione della ricorrenza del concorso di persone nei reati in materia di droga, verificata nel solo 30 % dei casi, in entità conforme alla media rilevata in generale per tutti i tipi di procedimenti, suggerisce la conclusione che la vigente legge sugli stupefacenti sia prevalentemente applicata nella persecuzione di condotte individuali ed isolate e non organizzate attraverso associazioni o in forme compartecipative rilevanti.

Rappresenta ulteriore riscontro di tale dato la verifica dell'assenza, in sei mesi di processi, di contestazioni relative ad ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e della limitatissima ricorrenza di casi qualificati dalla presenza di ingenti quantità di stupefacenti (8 casi su 1342).

Inoltre, l'indagine sulle quantità delle sostanze stupefacenti oggetto di contestazione nei procedimenti considerati rivela dati indicativi della prevalente riferibilità dei fatti di reato ad ipotesi di detenzione per consumo personale o di piccolo spaccio commisurato all'entità del fabbisogno quotidiano del consumatore di sostanze stupefacenti.

Tale rilievo riguarda in particolare i casi che hanno per oggetto l'eroina: il 43.4 % è rappresentato da giudizi che hanno per oggetto quantità non superiori ai due grammi di sostanza lorda e, più specificamente, nel 46.3 % dei procedimenti la quantità di principio attivo, avente efficacia stupefacente, non supera i 300 milligrammi.

L'eroina, peraltro, rappresenta la qualità di sostanza più ricorrente nei processi in materia di droga, investendo il 60.8 % dei casi di giudizio per violazioni della legge sugli stupefacenti.

Si osserva che l'hashish, ritenuto la droga leggera per eccellenza, figura nei procedimenti per il 35.5 % dei casi ma, in tale campione, si verifica una maggiore frequenza di contestazioni per fatti più gravi rispetto a quanto si constata per la droga pesante e, in particolare, per l'eroina.

Infatti, i casi in cui l'oggetto della contestazione supera le 20 dosi di hashish (44.3 %) si equivalgono numericamente a quelli in cui si presentano quantità non superiori alle 10 dosi (43.4 %).

L'applicazione della legge sugli stupefacenti, inoltre, risulta colpire prevalentemente soggetti incensurati: la percentuale di questi sul totale dei casi considerati rappresenta, infatti, il 54 %.

Accanto a tale dato va rilevato quello attinente al sacrificio della libertà personale che si accompagna ai procedimenti in materia di stupefacenti.

Al riguardo si constata in generale l'aumento, rispetto a quanto accade per le altre tipologie di delitti, dell'applicazione della custodia cautelare: oltre il 60 % degli imputati si presenta in giudizio in stato di detenzione e di questi il 30 % è costituito da soggetti arrestati in flagranza di reato.

Ma il dato più significativo si trae dall'esame dei procedimenti trattati dai G.A.P.., davanti ai quali la percentuale degli imputati in stato di custodia cautelare, composta di arrestati in flagranza e di detenuti per ordinanza del giudice, ammonta al 74.3 %. Gli incensurati rappresentano, nei provvedimenti emessi dal G.A.P.., il 57 % dei casi.

La conclusione dei procedimenti per reati in materia di droga consiste, prevalentemente, in pronunce di condanna: ricorrono nel 96 % dei casi nei provvedimenti emessi dai G.A.P.. e nel 71.7 % dei casi nei giudizi celebrati dal Tribunale.

Un ulteriore dato emerso con profili di peculiarità per i reati in materia di droga attiene alle caratteristiche della difesa: quella d'ufficio ricorre in tali procedimenti più frequentemente che in tutti gli altri relativi alle diverse tipologie di reato.

La composizione della popolazione degli imputati coinvolti in procedimenti per reati in materia di droga rivela un dato interessante riguardo alla presenza dei cittadini extracomunitari.

Se, infatti, nelle vicende giudiziarie che hanno per oggetto tipologie di reato diverse da quelle previste dalla normativa sugli stupefacenti i cittadini extracomunitari costituiscono soltanto il 18 % della totalità degli imputati, nei processi per fatti di droga sono presenti nel 34 % dei casi.

Si tratta di soggetti che risultano per lo più incensurati (degli imputati extracomunitari il 68 % sono incensurati), rispetto ai quali non si riscontrano prevalentemente forme concorsuali di partecipazione nelle vicende giudiziarie e che sono assistiti nel 51 % dei casi dal difensore d'ufficio.

L'esame della ricorrenza dei cittadini extracomunitari distinta in relazione alle diverse categorie di reati indica che tali imputati sono giudicati nell'82.5 % dei casi per reati in materia di droga e si presentano al processo in stato di libertà soltanto nel 20 % dei casi.

Nei processi che li coinvolgono si riscontrano con equivalente frequenza i fatti che hanno per oggetto l'eroina e quelli concernenti l'hashish.

Peraltro, a differenza di quanto si verifica per i cittadini italiani, l'hashish rappresenta la sostanza che risulta prevalentemente associata ad altre sostanze.

Inoltre, i fatti - reato contestati ai cittadini extracomunitari che hanno per oggetto l'eroina sono nella maggioranza corrispondenti ad ipotesi di lieve entità: la frequenza di tali fattispecie nei procedimenti a carico di questi soggetti ammonta al 75.5 % dei casi loro afferenti e raggiungono la percentuale del 52 % i fatti attinenti a quantità comprese nei due grammi.

La rilevata individuazione delle qualità e quantità di sostanze stupefacenti con specifico riferimento ai casi che riguardano cittadini extracomunitari è significativa, pertanto, della funzione di ultima manovalanza loro assegnata nell'organizzazione del traffico e del commercio di droga.

 
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