Segnalo l'art. 50 del decreto legge 28 ottobre 1994, n. 601, sulle "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative" pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 254 del 29 ottobre 1994.
L'art. 50 in oggetto, rubricato "Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga", coś recita:
"Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riasbilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.".