In Svizzera si è conclusa positivamente la raccolta di firme per un referendum per la legalizzazione delle droghe. Ieri gli organizzatori hanno annunciato di aver raggiunto le centomila firme richieste dalla legge. E' probabile, quindi, che la Svizzera sia il primo Paese chiamato a pronunciarsi su un progetto di riforma della Costituzione che chiede la legalizzazione degli stupefacenti (che verrebbero regolati da un sistema di monopolio di Stato) e l'imposizione di un'imposta i cui proventi andrebbero a finanziare programmi di prevenzione e cura dei tossicodipendenti (secondo i calcoli dei promotori la tassa potrebbe fruttare circa 260 miliardi di lire all'anno).
Di particolare interesse la modifica proposta per le disposizioni transitorie della Costituzione, relativa alle convenzioni internazionali sulle droghe. Il testo del progetto, infatti, stabilisce che se le nuove disposizioni (anche quelle delle norme transitorie della Costituzione), qualora approvate, fossero in contrasto con gli obblighi derivanti da accordi internazionali questi ultimi "devono essere denunciati immediatamente".
Intanto proseguono i progetti sperimentali di distribuzione controllata di eroina e farmaci sostitutivi che, recentemente, sono stati ampliati in seguito a una decisione del governo federale: a Zurigo sono mille i tossicodipendenti interessati dalla sperimentazione.
L'iniziativa del referendum, promossa dall'organizzazione DroLeg-Gruppo di lavoro per la legalizzazione degli stupefacenti, è sostenuta sia da esponenti politici, medici, intellettuali e personalità dello spettacolo, che da organizzazioni regionali e nazionali tra cui il Partito socialista svizzero, il Partito ecologista svizzero, l'Associazione svizzera degli addetti nel campo delle tossicomanie, l'organizzazione Giuristi e giuriste democratici svizzeri, l'Associazione del medici indipendenti, l'organizzazione People with Aids.
Qui di seguito il testo del progetto di referendum.
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Iniziativa popolare federale pubblicata nel Foglio federale il 18 maggio 1993
Per una politica ragionevole in materia di droga
I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù dall'art. 121 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, art. 68 segg., che
I. La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 32 septies (nuovo)
1. Il consumo di stupefacenti come pure la coltivazione, il possesso e l'acquisto degli stessi per il consumo personale sono esenti da pena.
Art. 32 octies (nuovo)
1. La Confederazione emana disposizioni sulla coltivazione, l'importazione, la produzione e il commercio di stupefacenti.
2. La legislazione federale disciplina l'assegnazione di concessioni sufficienti, tenendo conto in particolare della tutela della gioventù, del divieto di pubblicità e dell'informazione sui prodotti. Gli stupefacenti che non sono consumati ad uso terapeutico non sottostanno a ricetta medica.
3. La legislazione disciplina l'imposizione fiscale degli stupefacenti, il cui ricavo netto è ripartito a metà tra la Confederazione e i Cantoni. Essa stabilisce la quota minima da utilizzare per prevenire l'abuso di stupefacenti, per ricercare le cause e per alleviarne le conseguenze.
II. Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 20 (nuovo)
1. L'articolo 32 septies entra in vigore approvato che sia dal popolo e dai Cantoni, nella misura in cui non sia in contrasto con obblighi imposti da trattati internazionali. I trattati internazionali contenenti tali disposizioni devono essere denunciati immediatamente.
2. La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 32 octies deve essere emanata entro tre anni. Altrimenti il Consiglio federale emana a termine le disposizioni indispensabili. I trattati internazionali che sono in contraddizione con le disposizioni esecutive vanno adeguati al più tardi per il termine dell'entrata in vigore oppure, all'occorrenza, devono essere denunciati.