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Conferenza droga
Cora Segr.Recapiti - 1 febbraio 1995
ULTIMATUM DELLA CONSULTA SUI DECRETI NON URGENTI.

Segnaliamo dal "Sole 24 ore" del 28/1/95 la sentenza 29/1995, sia per la sua rilevanza complessiva, sia per la rilevanza specifica in tema di tossicodipendenze, in relazione al sedicente decreto sulla riduzione del danno, giunto alla quattordicesima reiterazione!

"D'ora in poi i decreti legge, e persino le relative leggi di conversione, potranno essere posti nel nulla dalla Corte Costituzionale qualora manchino i presupposti di necessità e urgenza, richiesti dalla Costituzione. Ad affermare questo clamoroso e inedito principio è stata ieri proprio la Corte Costituzionale, con una coraggiosa sentenza (29/1995, relatore Antonio Baldassarre) destinata a passare alla storia, ma anche a sollevare infinite polemiche perché contraddice quello che era stato finora sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e cioè che la Corte Costituzionale non potesse mettere il naso sull'effettiva sussistenza dei presupposti costituzionali, trattandosi di una valutazione esclusivamente politica, come tale riservata al Parlamento. Ora le cose cambiano: la sentenza non solo porrà un freno all'eccessiva produzione di decreti legge da parte del Governo, ma renderà certamente più difficile l'approvazione di leggi di conversione omnibus, in cui confluiscono norme che nulla hanno a che far

e con le ragioni ispiratrici del provvedimento d'urgenza".

Riportiamo anche alcuni brani dal commento di Valerio Onida (29/1/95):

"Da tempo veniva denunciato in varie sedi l'uso anomalo (o l'abuso) dei decreti legge, divenuti ormai strumento ordinario di legislazione governativa (peraltro precaria e soggetta a modifiche in sede di conversione da parte del Parlamento) invece che strumento eccezionale destinato a fronteggiare, come recita la Costituzione, casi straordinari di necessità e di urgenza. un aspetto paradossale di tale prassi era che non vi sembrava esservi rimedio possibile atto a impedirla. Infatti il parlamento, pur chiamato in sede di conversione a sindacare, prima che il merito del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti di costituzionalità dello stesso, di fatto decide quasi sempre in base a considerazioni di ordine politico (...).

La sentenza n.29 del 1995 della Corte Costituzionale, depositata in questi giorni, rappresenta una vera e propria svolta (...). La Corte (...) ha affermato non solo che l'esistenza di una situazione di necessità e urgenza costituisce presupposto della legittimità costituzionale del decreto, la cui verifica non è affidata solo al Parlamento in sede di conversione, ma spetta anche al giudice costituzionale; ma che anche la legge di conversione è illegittima se ratifica un decreto-legge mancante di tale presupposto, e che dunque <> (...).

se si tiene conto della massiccia produzione di decreti legge soprattutto negli ultimi dieci o quindici anni, è facile avvedersi che si apre la possibilità teorica di contestare in radice la costituzionalità, sotto questo profilo, di una buona fetta della legislazione vigente (...).

il controllo della Corte sarà dunque efficace rispetto ai casi di più palese assenza del presupposto, e opererà secondo i classici criteri della ragionevolezza che limitano anche la discrezionalità del legislatore (...).

In ogni caso Governo e Parlamento sono avvertiti: è finita l'era dell'abuso incontrollato della decretazione d'urgenza".

 
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