Di seguito la proposta C.C.La bozza non ancora limata è stata già fatta avere a Manconi, Corleone, ed alla Commissione Giustizia per Tiziana Maiolo.
Consultare il testo N. 2677 a firma A.Depetro: ciò che riguarda la legalizzazione dei prodotti cannabici è inserito dall'articolo 4 all'articolo 8 con una parte finale nell'articolo 23 al comma 2.
PROPOSTA DI LEGGE A PRIMA FIRMA CORLEONE N.650
ATR. 1
1. L'articolo 75 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
" art. 75. - (non punibilità). - 1. Non punibile chiunque, per farne uso personale, importa, acquista, o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e IV di cui
all'articolo 14.
2. Non è punibile chiunque, per farne uso personale, importa, acquista, coltiva o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e IV previste dall'articolo 14"
ART. 2
1. L'articolo 121 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, è sostituito dal seguente:
"atr. 121. - (segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 73, chiunque importa, acquista o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è segnalato al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
2. L'autorità giudiziaria, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella 14, è segnalato al servizio pubblico per le tossicodipendenze competenti per territorio.
3. il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Come si può notare nell'art. 1 di questa proposta di legge, laddove
si parla di prodotti Cannabici non è contemplata nessun tipo di regolamentazione per la cessione a terzi di tali prodotti.
L'art. 2 è stato riformulato in modo da escludere l'obbligo per i medici di segnalare ai servizi pubblici loro pazienti tossicodipendenti, il che mi pare pure giusto, ma non capisco
il motivo per cui è stato tolto il diritto all' anonimato, da parte del segnalato, nonostante questo diritto non sia mai stato rispettato.
PROPOSTA DI LEGGE CORLEONE N 979
ART. 1
1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ott. 1990 n. 309, la coltivazione a fini di commercio, la produzione e la vendita di cannabis indica e prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro 6 mesi dalla data dalla entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni, sono disciplinate le autorizzazioni ed i controlli conseguenti, nonché le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze.
3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.
4. E' vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni 16.
ART.2
1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'art.1 ovvero consente che nel suo locale minori di anni 16 consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
2. La condanna di cui al comma 1 importa la revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1.
ART.3
1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'art.1 e delle cause di non punibilità di cui al comma 2 del presente articolo la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione dio cannabis indica e prodotti da essa derivati è punita ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione , cura e riabilitazione dei relativi di tossicodipendenza, approvato con del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Non è punibile la coltivazione ad uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di sedici anni.
ART. 4
1. E' fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1942 n. 633.
ART. 5
1. Entro il mese di marzo , a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della stessa e dei suoi effetti, con particolare riferimento:
a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;
b) alle fasce di età di consumatori ;
c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e suoi derivati ed il consumo di alcoolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica ed all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;
f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge ed alle relative caratteristiche.
VI ALLEGO LA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ED EMENDAMENTI A QUESTO PACCHETTO IN DISCUSSIONE ALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI ELABORATO DAL MOVIMENTO CANNABISTA. Per saperne di più su questo Movimento e delle sue attività vi segnalo di consultare la conferenza droga ai testi
N. 2698, 2699, 2700, 2711, 2717, 2733, 2726.
C.C. Associazione "CONSUMATORI CANNABIS"
Proposta di unificazione e di emendamenti alle proposte di legge
per legalizzare i prodotti cannabici
Dobbiamo, purtroppo, rilevare che dei tre progetti di legge attualmente in discussione presso le competenti Commissioni Parlamentari nessuno è in grado di soddisfare le condizioni minime per ottenere il consenso dei Movimenti Cannabisti.
Esponiamo quindi le nostre valutazioni, sui testi in discussione, e le nostre proposte, esaminando le proposte di legge per ordine di presentazione:
1) la proposta di iniziativa popolare promossa dal COBRA., N.608, nel demandare al Presidente del Consiglio dei Ministri la regolamentazione della produzione, la vendita, EC. EC. non prevede la possibilità della coltivazione per uso personale, anzi tale attività verrebbe punita con le medesime sanzioni penali attuali.
2) la proposta Corleone ed altri N. 650, invece, prevede la coltivazione per uso personale, ma non la produzione a fini commerciali ed i luoghi di vendita. Auspichiamo debba considerarsi superata dalla 979 e sia da ritenersi subordinata all'eventualità della non accettazione del testo di più ampio respiro, che di seguito proporremo.
3) la proposta Corleone n. 979, al contrario di quella di iniziativa popolare, ben prevede la coltivazione per uso personale ed articola il modo in cui dovrebbe iniziare il periodo Antiproibizionista, ma con alcune norme un po' troppo ferruginose:
a) Già al secondo comma dell'art. 1, per disciplinare le normative di coltivazione distribuzione vendita eccetera, si prevede una trafila di 6 passaggi che porteranno i tempi di attuazione della legge a chissà quando, con la conseguente pressoché impossibilità di informazione e di intervento consultivo e propositivo da parte dei Movimenti Cannabisti.
b) Al terzo comma, si dice che occorre scrivere sulle confezioni di vendita di prodotti cannabici " Che il fumo provoca effetti negativi perla salute " come già previsto per i tabacchi, dimenticando però che il tabacco non sta nella farmacopea di nessun paese al mondo , anzi produce milioni di morti ogni anno, mentre la cannabis è nella farmacopea di alcuni paesi e produce notevoli benefici scientificamente accertati, per alcuni tipi di patologie, senza produrre effetti collaterali negativi.
c) Al 4 comma si pone un limite di età agli acquirenti che credo potrebbe essere stabilita in anni quattordici anziché sedici ma in realtà questa norma servirà nell'art. 2 per togliere l'autorizzazione di cui all' art. 1 e spedire come prima in galera il gestore di un punto vendita che non chiede i documenti ad un ragazzo che dimostri un' età maggiore di quella reale.
d) All' art.3 1 comma si prevede il carcere come nella Jervolino Vassalli per tutte le persone che, avendo legalmente acquistato prodotti cannabici, cedano od offrano una parte dei loro acquisti ad altri consumatori anche se di maggiore età.
TRA TANTE CRITICHE SPICCA IL SECONDO COMMA, MOLTO BEN FORMULATO, IN CUI SI PREVEDE LA POSSIBILITA' DELLA COLTIVAZIONE AD USO PERSONALE, PONENDO UN PUNTO FERMO A QUALSIASI TIPO DI MONOPOLIO
e) L' art.4 che sanziona la pubblicità dei prodotti cannabici potrebbe prestare il fianco ad una interpretazione troppo restrittiva della norma, persino all'interno dei punti di vendita e consumo o la diffusione di riviste o pubblicazioni specializzate, ma non credo sia opportuno fare le barricate, considerato che ciò potrebbe rilevarsi un'efficace arma contro la pubblicità degli alcoolici.
f) Come checca finale si prevede, in un tempo troppo breve, una serie di controlli per poter relazionare al parlamento, che provocherebbero una sostanziale schedatura dei Cannabisti.
In conclusione, riteniamo che si potrebbe assumere a testo base quello della Pd n.608, sostituendo il com. 2 dell'art.4 con il com. 2 dell'art.3 della proposta di legge n.979, sostituendo, all'inizio dell'articolo 4, "Ministro dell'interno" con "Ministro del commercio e dell'artigianato" ed al temine del 1 comma le parole
"Ministro per gli affari sociali" con "Ministro dell'interno".
Inoltre l'art.5 della Pd 608, deve essere modificato nel punto in cui si dice " Con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 416 bis...." abrogando le parole " anche non ",
abrogare il numero " 73 "(inteso come art. del T.U. 309/90 ).
Terminare l'art. 5 dopo le parole "testo unico "
In ultimo si consiglia di semplificare le procedure sostituendo l'ultimo capoverso con il seguente:
"Il Ministro dell'industria ,del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro dell'interno, disciplina con proprio decreto, tali attività."
Infine sarebbe opportuno abrogare al comma 2 dell'art.23 Pd N.608
le parole "della sanità" in entrambi i casi ed aumentare il tempo di entrata in vigore della legge per dare i tempi necessari al Governo di attivare le opportune procedure internazionali necessarie
Ritengo indispensabile includere come norma transitoria e finale per dire che: "dal momento di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, della presente legge, fino al momento dell'emanazione del regolamento di rilascio delle autorizzazioni per la produzione, l'importazione,
il transito e la distribuzione, non è punibile la detenzione e la cessione di "Prodotti Cannabici", per quantitativi non superiori ai 50 gr. e la coltivazione non più di 5 piante.
Il Presidente Il Tesoriere.
Gino Di Liberto Egizio Bosio