ARTICOLO 11 (Norma transitoria)
1 - Per l'anno 1996 i poteri statutari di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto sono affidati a 3 iscritti al CORA, eletti dal Congresso nelle forme previste al punto successivo, a cui è conferito il mandato:
a) di verificare la possibilità politico-organizzativa di una rifondazione statutaria in senso internazionale del CORA e di procedere alla convocazione di un congresso straordinario da tenersi a Bruxelles entro il giugno del 1996;
b) di procedere, ove l'obiettivo non si rivelasse realizzabile, alla liquidazione del CORA.
2 - L'elezione avviene per liste contrapposte e bloccate a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti.