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Conferenza droga
Manfredi Giulio - 4 luglio 1996
DECRETO TOSSICODIPENDENZE: GLI EMENDAMENTI DEL CORA.

Oggi il senatore Pietro Milio (unico eletto della Lista Pannella-Sgarbi, membro del gruppo di Forza Italia) ha presentato in Commissione Igiene e Sanitß gli emendamenti del CORA al testo del decreto-legge sulle tossicodipendenze, come modificato dalla Camera dei Deputati.

Naturalmente, trascrivo solo gli emendamenti senza il testo a fronte; le note li rendono abbastanza comprensibili a tutti.

Rispetto all'iter del provvedimento , pare che martedø 9 il Senato discuterß il documento economico del governo; poich il decreto sulle td. scade il 17, o il Senato approverß in extremis il testo senza emendamenti (altrimenti dovrebbe tornare alla Camera) o il decreto sarß reiterato. In ogni caso abbiamo pi· tempo per creare mobilitazione

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.819 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 17 maggio 1996, n.267, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sule tossicodipendenze, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309"

1) ALL'ART. 1, COMMA 3, IL PENULTIMO PERIODO E' SOPPRESSO (Dalle parole "i progetti e i servizi" alle parole "unitß sanitarie locali").

1BIS) ALL'ART. 1, COMMA TRE, NEL PENULTIMO PERIODO SONO SOPPRESSE LE PAROLE "LIMITATAMENTE AI PROGETTI ED AI SVIZI INTERAMENTE GESTITI DALLE UNITA' SANITARIE LOCALI"

NOTA

E' opportuno presentare due emendamenti: uno "radicale", l'altro "minimale".

Con il primo emendamento si'intende cancellare innanzitutto dal provvedimento il divieto, beceramente proibizionista e antiscientifico, di effettuare sperimentazione di distribuzione controllata di eroina (come , per esempio, sta avvenendo con successo in Svizzera, vedi opuscolo del CORA-OLD); inoltre si sopprime la modifica operata dalla Camera dei Deputati, che ha praticamente stabilito il monopolio del metadone da parte dei SERT (i servizi tossicodipendenza delle USL), smentendo il risultato del referendum del 18 aprile 1993 che aveva sancito la libertß terapeutica per tutti i medici e per tutti i cittadini tossicodipendenti; al di lß della pur grave lesione dei diritti referendari (costituzionalmente protetti), si sottolinea il grave danno inferto a migliaia di cittadini finora assistiti da medici privati e che rimarranno improvvisamente senza adeguato sostegno, e l'attentato al basilare principio della scienza medica, derivante dal giuramento di Ippocrate, di "agire secondo scienza e coscienza".

Con il secondo emendamento si abroga solo ala parte relativa al "metadone di stato".

2) ALL'ART.1, COMMA 3, E' AGGIUNTO , PRIMA DELL'ULTIMO PERIODO, IL SEGUENTE PENULTIMO PERIODO: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissati i criteri per la predisposizione, l'attuazione e la valutazione dei progetti finalizzati alla riduzione del danno".

NOTA

Il dibattito alla Camera dei Deputati ha evidenziato una pericolosa tendenza: quella di far rientrare nel concetto di riduzione del danno tutti gli interventi compiuti in campo di tossicodipendenze, da chiunque e dovunque, la riduzione del danno si trasforma cosø da parola fino a poco tempo fa tab·, a parola "ameba", buona per tutti gli usi e le speculazioni, un termine con cui giustificare progetti e finanziamenti che nulla hanno a che fare con il trattamento delle tossicodipendenze. L'emendamento aggiuntivo con cui si sancisce che ciascun progetto deve indicare metodi e obiettivi giusto, ma non basta; ci vuole un provvedimento-quadro che fissi i "paletti" entro cui gli operatori potranno muoversi; esiste una bozza di testo elaborata nel 1994 dall'allora ministro Contri che potrebbe costituire una buona base di partenza.

3) ALL'ART. 1, COMMA 4 E' AGGIUNTO IL SEGUENTE ULTIMO PERIODO: "La mancata istituzione degli albi regionali ex-art.116 entro il 31 dicembre 1996 comporta la non ricevibilitß delle richieste di contributi da parte degli enti di cui al presente comma aventi sede legale nella regione inadempiente , a partire dall'esercizio finanziario 1997 e fino all'esercizio successivo a quello in cui la regione provvederß ad istituire il suddetto albo".

NOTA

Stiamo trattando di un adempimento di legge (l'istituzione degli albi regionali delle comunitß terapeutiche e simili) a cui le regioni dovevano provvedere a partire dall'ottobre 1990 (sic) sei anni dopo, non pi· ammissibile che la legge preveda ancora la sussistenza del regime della registrazione temporanea; a maggior ragione se si considera che il disegno di legge in esame attua la "regionalizzazione" dei fondi; a maggiori impegni deve corrispondere un'adeguata responsabilitß. E' utile precisare che gli albi regionali in oggetto non sono chiusi, ma possono accogliere nuovi enti...

4) ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LA PAROLA "TRE" E' SOSTITUITA CON LA PAROLA "DUE".

NOTA

Tre anni di tempo (quello di competenza pi· due successivi) per spendere le somme stanziate sono pi· che sufficienti; prevederne addirittura quattro costituisce un implicito incitamento all'incapacitß e all'inadeguatezza di chi deve gestire fondi destinati a situazioni contingenti e mutevoli.

5) ALL'ARTICOLO 2, IL COMMA 4 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"4 . Il funzionario delegato pu disporre un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati."

NOTA

Praticamente si propone di tornare al vecchio testo del decreto, prima della modifica operata dalla Camera. Un'anticipazione "parti all'80% dell'importo del finanziamento assentito" francamente esagerata; scatenerß i peggiori appetiti e le peggiori speculazioni (giß verificatesi con le norme precedenti, ben pi· rigorose). Anche la statuizione di successivi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento dei progetti corretta contabilmente e non penalizza gli operatori seri e motivati.

6) ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3 AGGIUNGERE DOPO LE PAROLE "SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI" LE PAROLE "POSSIBILMENTE COORDINATO DA APPOSITE AGENZIE COMUNALI O INTERCOMUNALI SULLE TOSSICODIPENDENZE ( DRUGS-AUTHORITY)".

NOTA

Il CORA lavora da anni per incardinare Agenzie sulle Tossicodipendenze (Drugs-Authority) atte a coordinare gli interventi in materia, sia pubblici che privati, a sfruttare le sinergie, ad attenuare i contrasti e le diffidenze reciproche, a valutare gli interventi, a sperimentare interventi "integrati" di riduzione del danno, dal distributore di siringhe all'operatore di strada, dal camper che distribuisce metadone al servizio pubblico che somministra eroina.

Le prime Agenzie sono state istituite a Torino, Roma e Catania; il CORA pubblicherß a breve un opuscolo sull'esperienza di Torino. Un riconoscimento legislativo, seppur minimo, di tale istituto gioverebbe alla sua diffusione.

Forse la maggior obiezione potrebbe essere la seguente: "Ci sono giß troppe organizzazioni in campo...". Appunto! Proprio perch ci sono tante organizzazioni ne occorre una che tiri le fila, evitando sprechi, speculazioni e diseconomie.

(gli emendamenti sono stati redatti da Giulio Manfredi

a nome e per conto del Coordinamento Radicale Antiproibizionista - CORA)

 
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