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Conferenza droga
Palma Carmelo - 27 luglio 1996
INTERROGAZIONE URGENTE (presentata dal sen. Pietro Milio)
Oggetto: sulla mancata relazione al Parlamento del nucleo operativo preposto ai controlli dei finanziamenti"antidroga".

PER SAPERE

premesso che:

- l'art. 9 del D.L. 12 gennaio 1993, n. 3 contiene l'istituzione di un "nucleo operativo di esperti, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, avente come compito " ... una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative nonché la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ... " (tramite il "Fondo Nazionale di Intervento per la lotta all droga" di cui al successivo art.10);

- la disposizione suddetta è rimasta parte integrante delle reiterazioni successive del decreto in oggetto, variando unicamente la composizione quantitativa e qualitativa del "nucleo operativo";

- il 14 novembre 1995, in sede di conversione in legge del decreto, i deputati Riformatori presentarono un emendamento, formulato dal Coordinamento Radicale Antiproibizionista (CO.R.A.), che prevedeva l'obbligo per il suddetto nucleo operativo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente; tale documento avrebbe costituito un allegato della relazione sullo staro delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del DPR 309/90;

- il governo accolse l'emendamento e lo inserì nella reiterazione del decreto legge (D.L. 18 novembre 1995 n. 487, art.5, comma 5); le successive reiterazioni hanno sempre recepito la disposizione suddetta (vedi, da ultimo, il D.L. 16 luglio 1996, n. 375, art. 5 comma 5);

- la Relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia relativa al 1995, presentata al Parlamento il 31 marzo 1996, dedica al "nucleo operativo 5 righe; la Relazione non riporta alcun allegato da cui si possa desumere l'attività del suddetto organismo nel 1995.

- se entro il 31 gennaio 1996 il "nucleo operativo" presentò la relazione prescritta, allora, dal D.L. 18 gennaio 1996, n. 20, art. 5, comma 5;

- in caso negativo, le motivazioni della mancata presentazione,

- in caso affermativo, le motivazioni del mancato inserimento del suddetto documento nella Relazione sullo stato delle tossicodipendenze, presentata dal precedente Governo al Parlamento il 31 marzo 1996;

- le attività. di verifica e controllo dei finanziamenti antidroga esperite dal nucleo operativo dal 1993 ad oggi;

- se il Governo intenda dedicare alla questione della verifica e del controllo dei finanziamenti antidroga un'apposita sessione della prossima II. Conferenza Nazionale sulla Droga.

 
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