OPINIONI * La via svizzera alla canapa indiana
GIANCARLO ARNAO * responsabile scientifico del Forum droghe
La Convenzione Onu
Palma sostiene poi che la cancellazione della cannabis dall'art. 73 sarebbe stata un appiglio per l'annullamento del referendum, in quanto in contrasto con la Convenzione Unica dell'Onu: non è chiaro perché questo discorso valga per l'art. 73 e non per l'art. 75.
In ogni caso, la normativa dell'Onu rappresenta certamente un ostacolo alla legalizzazione. Referendum a parte, la questione sorgerà inevitabilmente nella discussione sul progetto di legge Corleone. Sotto questo profilo, credo sia opportuno riflettere sulla situazione svizzera. Come si è accennato su Fuoriluogo (22 dicembre), si sta realizzando in Svizzera una depenalizzazione di fatto della cannabis, basata su un assetto normativo diverso da quello adottato in Olanda.
In Olanda, la produzione e la vendita di cannabis rimangono reati penali. La cannabis viene venduta nei coffee shop, che sono dispensati dall'osservanza della legge in base ad un espediente: in pratica, si è stabilito che la polizia non intervenga nel caso di reati di "bassa priorità", come viene appunto considerata la vendita di cannabis. Una soluzione efficace sul piano pratico, ma contraddittoria sul piano del diritto internazionale. Infatti il governo olandese viene attaccato sempre più violentemente sia dai governi dei paesi vicini (in particolare la Francia), sia dall'Onu.
In Svizzera, la legge proibisce la coltivazione e la produzione di canapa destinata alla estrazione di stupefacenti; può invece essere coltivata e commerciata per altri usi. La coltivazione di canapa viene anche sovvenzionata per motivi di salvaguardia ambientale: essa infatti fornisce numerosi prodotti (dalla carta all'olio, dai tessuti al carburante, ai materiali da costruzione) ecologicamente pregiati, in quanto derivano da una fonte rinnovabile e sono biodegradabili (la canapa è sovvenzionata anche dalla normativa Cee). Inoltre, una delibera della Corte Suprema svizzera ha stabilito che le piante di cannabis possono essere coltivate "per scopi botanici", indipendentemente dal contenuto di Thc (tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis).
"Per scopi botanici"
La prassi adottata dal governo elvetico appare formalmente compatibile con la normativa dell'Onu. Secondo l'art. 28 comma 2 della Convenzione Unica del 1961, la proibizione "non si applica alla coltivazione di cannabis esclusivamente per scopi industriali (...) o botanici". Questo principio è (implicitamente) ribadito nell'art. 3, par.1(a)ii della Convenzione del 1988, per cui è punibile la coltivazione dioppio, coca e cannabis soltanto se "destinate alla produzione di droga".
Sta di fatto che la nuova politica svizzera non ha finora destato reazioni negli altri stati né all'Onu. Inoltre,, la Svizzera ha dimostrato che la normativa Onu non è vincolante come si ritiene: infatti, ha sottoscritto la Convenzione Onu sulle Droghe Psicotrope del 1971 soltanto nel 1995; e non ha sottoscritto la Convenzione Unica del 1988, perché ritenuta troppo restrittiva.