presso la Regione PiemonteDr. Domenico Di Gioia
via Po 1
10100 Torino
Torino, 27 ottobre 1997
Egregio Commissario,
i sottoscritti Giulio Manfredi (esponente del Coordinamento Radicale Antiproibizionista - CO.R.A.) e Pasquale Cavaliere (consigliere regionale verde) intendono esporle alcune osservazioni in merito al testo della legge regionale "Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999", approvata dal Consiglio Regionale il giorno 15 c.m. e giacente ora presso il Suo ufficio.
Nell'allegato C) del Piano Sanitario, al capitolo "Prevenzione delle dipendenze, riabilitazione e reinserimento dei tossico-alcooldipendenti", negli "Obiettivi generali", il punto 8. così recita:
"8. aumento dell'accessibilità al servizio e al sostegno dei progetti già in corso e in via sperimentale, purchè compatibili con gli indirizzi generali del Piano, attraverso la pronta accoglienza in ogni SERT ed il rispetto di un orario di apertura minimo degli stessi di 10 ore (dalle 10 alle 20) nei giorni feriali e di 4 ore (dalle 10 alle 14) al sabato, parallelamente al progressivo adeguamento degli organici ed attraverso l'istituzione su tutto il territorio regionale di Unità di Strada che consentano l'integrazione delle attività dei SERT nelle ore di chiusura di questi.".
Dobbiamo rilevare che le indicazioni di Piano relative ai giorni e agli orari di apertura dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) sono in palese contrasto con le disposizioni delle leggi-quadro nazionali in materia. L'art. 27 della legge 26 giugno 1990, n.162 (corrispondente all'art. 118 del DPR 309/90 - Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) così recita:
"Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali .
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità. (omissis)".
Gli artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1991, n. 25) così recitano:
"4. Istituzione dei SERT. - 1. Ciascuna USL, conformemente alle detrminazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'art. 90, e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'art. 27 della legge n.162 del 1990. (omissis).
5. Modalità di funzionamento. - 1. Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana.
2. Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3.
3. Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso il collegamento tra SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonchè l'uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza.".
Dal combinato disposto delle norme suddette emerge chiaramente la volonta' del legislatore di dotare in tempi strettissimi i servizi per le tossicodipendenze di un organico adeguato, in qualità e quantità, a garantire "in modo continuativo" le funzioni di prevenzione e cura delle tossicodipendenze; la previsione della figura straordinaria del "commissario ad acta" e l'esclusione dell'organico dei servizi dal blocco delle assunzioni (esclusione peraltro confermata per vari esercizi finanziari) dovevano servire all'entrata in funzione dei nuovi SERT, in tutte le Regioni, al massimo entro il 30 aprile 1991!
La constatazione che la Regione Piemonte non preveda di ottemperare ad una normativa nazionale vecchia di oltre sette anni nemmeno entro l'anno 2000 è tanto inaccettabile quanto sconsolante... Il fatto, poi, che il Piano Sanitario, al capitolo in esame, al punto "Organizzazione" statuisca che "L'unità operativa autonoma SERT garantisce le prestazioni indicate nel DPR 309/90 e nel DMS 444/90" non sana assolutamente il contrasto fra normativa regionale e nazionale, ma genera semmai ulteriore confusione; come non può sicuramente essere portata a giustificazione della ridotta apertura dei SERT fissi la previsione dell'istituzione di "Unità di Strada", certamente meritoria ma del tutto aleatoria e priva dell'indispensabile regolamentazione.
Alla luce di quanto esposto, Le chiediamo di non apporre il visto sulla legge regionale in oggetto finchè il Piano Sanitario della Regione Piemonte non sia stato rettificato in modo da renderlo pienamente rispondente non solo alle leggi-quadro nazionali citate, ma anche, e soprattutto, agli articoli 3 e 32 della Costituzione della Repubblica (uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e diritto alla salute)..
Certi di un Suo pronto riscontro e disponibili a qualunque richiesta di chiarimento e/o approfondimento, Le rivolgiamo distinti saluti.
GIULIO MANFREDI PASQUALE CAVALIERE
(esponente del CO.R.A.) (consigliere regionale verde)
N. B. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente esposto i firmatari eleggono il proprio domicilio presso il Gruppo Consiliare "Verdi e Democratici", via Santa Teresa 7, 10121 Torino - tel. 011/57.57.231-295.
COMUNICATO STAMPA
ESPOSTO DEL CO.R.A. E DEI VERDI AL COMMISSARIO DI GOVERNO: LE DISPOSIZIONI DEL PIANO SANITARIO REGIONALE RELATIVE AI SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE SONO IN PALESE CONTRASTO CON LE LEGGI-QUADRO NAZIONALI.
Giulio Manfredi (esponente del Coordinamento Radicale Antiproibizionista) e Pasquale Cavaliere (consigliere regionale verde) hanno inviato oggi al Commissario di Governo presso la Regione Piemonte un esposto in merito alle disposizioni del Piano Sanitario regionale (approvato dal Consiglio Regionale ed ora all'esame del Commissario) inerenti i giorni e gli orari di apertura dei servizi per le tossicodipendenze (SERT).
Il Piano prevede "un orario di apertura minimo degli stessi di 10 ore (dalle 10 alle 20) nei giorni feriali e di 4 ore (dalle 10 alle 14) al sabato...". Tale disposizione è in palese contrasto con la legge-quadro nazionale (art.118 del DPR 309/1990, Testo Unico sugli stupefacenti), che prescrive: "il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore...". Il decreto ministeriale attuativo (art. 5 del DMS 444/1990) ribadisce che "Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti , nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana...". Nei SERT con meno utenti sono previste aperture più ridotte, comunque "per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi...".
E' interessante rilevare come il legislatore ha previsto forme di commissariamento immediato delle UU.SS.LL. inadempienti nonchè la possibilità di assunzione nei SERT in deroga alla normativa nazionale, così da permettere a tutte le Regioni di aprire servizi per le tossicodipendenze adeguati entro... il 30 aprile 1991!
Giulio Manfredi e Pasquale Cavaliere hanno dichiarato:
"Diamo atto all'Assessore alla Sanità D'Ambrosio di avere improntato tutti gli interventi sulle tossicodipendenze alla strategia della "riduzione del danno". Per attuare tale impegnativa politica sono, però, indispensabili servizi aperti nel territorio in modo continuativo, in grado di contattare i tossicodipendenti "sommersi", quelli che sfuggono sia alle cure che alle statistiche; servizi in grado di affrontare le nuove emergenze, dal proliferare delle droghe sintetiche al dilagare delle tossicodipendenze nella popolazione extracomunitaria.
E', perciò, tanto inaccettabile quanto illegittimo che la Regione Piemonte preveda di arrivare all'anno 2000 con organici ed orari dei SERT neppure rispondenti alle esigenze di 10 anni prima.
Chiediamo, pertanto, al Commissario di Governo di rimandare alla Regione il Piano Sanitario affinchè sia reso conforme alla legge nazionale e alla Costituzione (art. 3 e 32, uguaglianza dei cittadini di fornte alla legge e diritto alla salute).
Torino, 27 ottobre 1997