Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
gio 10 lug. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza droga
Andreoli Andrea - 26 marzo 1998
ESPOSTO
AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

I sottoscritti Lucio Bert , nato a Stradella (PV) il 17 febbraio 1940 e residente a Milano in via Festa del Perdono 6, e Giorgio Inzani, nato a Cremona il 21 settembre 1941 e residente a Lacchiarella (MI) in via Salvo D'Acquisto 6, a nome e per conto del CO.R.A. (Coordinamento Radicale Antiproibizionista) con sede in Roma in via di Torre Argentina 76, e del Gruppo "Scienza e Coscienza" per la libertß terapeutica dei medici e il diritto alle cure dei cittadini farmacodipendenti, con sede in Milano in Corso di Porta Vigentina 15/A, presentano il seguente

ESPOSTO

Premesso che :

1 - Il D.P.R. 309/90, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope , prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (ex Art. 27 della Legge 26 giugno 1990, n. 162), all'Art. 118 (Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unitß sanitarie locali), comma 1, recita : "...il ministro della Sanitß, di concerto con il ministro degli Affari Sociali...determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unitß sanitaria locale..."; al comma 2, recita : "a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunitß necessario a svolgere attivitß di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali"; "b) il servizio deve svolgere un'attivitß nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve

coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositivitß nei tossicodipendenti..."; al comma 3 recita : "Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unitß sanitaria locale istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformitß alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unitß sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo nominato con decreto del ministro della Sanitß...".

2 - Il D.M. 30.11.1990, n. 444, all'Art. 4 (istituzione dei SERT), comma 1, recita : "Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'Art. 90, e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'Art. 27 della legge n. 162 del 1990..."; all'Art. 4, comma 2, recita : "La USL, ove sia giß operante il servizio per le tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con l'osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento, nonch ad adeguarne le caratteristiche funzionali ed organizzative"; all'Art. 5 (modalitß di funzionamento), comma 1, recita : "Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attivitß assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per

tutti i giorni della settimana; al comma 2, recita : "Ferma la necessitß di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalitß di cui al comma 3"; al comma 3, recita : "Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, pu essere garantito, anche attraverso il collegamento tra i SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonch l'uso di unitß mobili, la reperibilitß degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza";

3 - Il D.P.R. 309/90, Art. 1, comma 8, recita : "L'Osservatorio (permanente presso il Ministero dell'Interno), sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato (nazionale di coordinamento per l'azione antidroga), acquisisce periodicamente e sistematicamente dati : a) sulla entitß della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonch sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivitß lavorative...; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonch sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;...". L'Art. 113, comma 2, recita : "Le regioni, nell'

ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni : a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente...; b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza; c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;...g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi". Il D.M. n. 444/90, all'Art.3 (caratteristiche funzionali dei SERT), comma 3, lett. h ed i, recita : "...I SERT...provvedono a :... h) valutare periodicamente l'andamento e i risultati del trattamento e dei programmi di intervento sui singoli tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico, psicologico, sociale, nonch in termini d

i cessazione di assunzione di sostanze stupefacenti;...i) rilevare i dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attivitß e al territorio di competenza".

4 - L'Art. 3, comma 2, del D.M. n. 444/90, recita : "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilitß dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico".

5 - L'Art. 120 (commi 3, 6 e 9) del D.P.R. n. 309/90, recita : "3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unitß sanitarie locali, nonch con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente." "6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalitß n altri dati che valgano alla loro identificazione." "9. Il modello di scheda sanitaria dovrß prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio." L'Art. 3 (commi 1 e 5) del D.M. n. 444/90 recita : "1. I SERT...garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato." "5. Le UU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare

riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza."

6 - La Legge Sanitaria n. 833/78 garantisce ad ogni cittadino in cura presso le strutture sanitarie pubbliche il diritto di conoscere tutti i dati che riguardano il suo stato di salute, anamnestici e diagnostici, nonch le terapie che gli vengono praticate con i relativi esiti, e quindi il diritto di ottenere, su richiesta, la copia completa della propria cartella clinica.

7 - La materia va inquadrata anche alla luce del D.P.C.M. del 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"), e del D.P.R. del 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivitß sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

CONSIDERATO CHE

A. Dal combinato disposto delle norme citate emerge chiaramente la volontß del legislatore di dotare in tempi strettissimi i servizi per le tossicodipendenze di un organico adeguato in qualitß e quantitß, e di garantire in modo continuativo (indicando i tempi di apertura), le funzioni di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, mentre la previsione del commissario ad acta e la deroga al blocco delle assunzioni per la formazione degli organici (deroga peraltro confermata per vari esercizi finanziari) dovevano servire all'entrata in funzione dei nuovi SERT con la capacitß operativa sopra definita, in tutte le Regioni, al massimo entro il mese di maggio del 1991 (Art. 118, comma 1, citato).

B. La normativa vigente ha recentemente trovato una significativa applicazione attraverso un atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari Regionali), che il 14 novembre 1997 ha rinviato il Piano sanitario regionale del Piemonte all'esame del Consiglio Regionale poich contenente disposizioni in contrasto con l'Art. 118 del D.P.R. 309/90 "che richiede un'apertura continuativa nelle ventiquattro ore sia per i giorni feriali che festivi", senza citare l'Art. 5 del D.M. 444/90 che limitava l'obbligo di apertura nelle ventiquattro ore ai SERT "nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti", essendo caduto per i cittadini farmacodipendenti il vincolo della territorialitß con la caduta del D.M. 445/90 (in particolare Art. 3, comma 2), per effetto del referendum del 18 aprile 1993.

C. Dalla "Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti nel 1996", presentata dal Governo al Parlamento il 30 aprile 1997, risulta che la maggioranza delle Regioni non ha attuato la normativa in vigore e alcune non hanno neppure fornito i dati richiesti loro dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, in base all'Art. 1, comma 8, del D.P.R. 309/90. I dati globali semestrali e annuali forniti dai Ministeri degli Interni, della Sanitß, degli Affari Sociali, non si riferiscono mai al 100 % dei SERT, e d'altra parte i SERT inadempienti nella trasmissione dei dati variano di volta in volta, con grave compromissione della confrontabilitß dei dati globali stessi.

D. Appare di particolare gravitß la mancata comunicazione dei dati ex Art.3, comma 3, lett. h ed i, del D.M. n. 444/90, in particolare degli esiti dei diversi trattamenti praticati nel SERT, almeno relativamente ai decessi in corso di terapia e agli abbandoni (dato che l'esito positivo andrebbe verificato mediante follow up ad anni di distanza dalla fine del trattamento), in quanto impedisce di valutare l'efficacia relativa dei diversi trattamenti, compreso il ricovero in Comunitß, al fine di migliorare la risposta sanitaria alla farmacodipendenza da eroina.

E. Permane in molti SERT l'ostracismo contro le terapie metadoniche protratte e l'uso di fissare a priori un tetto massimo nel dosaggio del metadone, giustificando ci con la "libertß terapeutica del medico", insindacabile in un libero professionita che svolga l'attivitß medica privatamente (anche se dipendesse da un pregiudizio), ma inammissibile per un responsabile di un servizio pubblico per le tossicodipendenze, che deve ottemperare alle disposizioni dell'Art. 3, comma 2, del D.M. n. 444/90 : "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilitß dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico".

La discriminazione dei trattamenti metadonici protratti, i pi· efficaci per una stabile fuoriuscita a lungo termine dalla farmacodipendenza da eroina se attuati secondo protocolli di tipo "statunitense", per l'effetto stabilizzante sul sistema endorfinico dei pazienti, e i pi· protettivi rispetto ai rischi connessi alla ricaduta nell'eroina di strada, ovvero l'overdose e l'infezione da virus HIV, praticamente non viene mai denunciata alla Magistratura dai diretti interessati, pur costituendo una palese violazione del loro diritto alla cura. Tuttavia la limitazione ingiustificata dei trattamenti metadonici protratti, stante l'obbligatorietß dell'azione penale, potrebbe utilmente essere oggetto di una iniziativa d'ufficio in quanto fattore di propagazione epidemica dell'Aids nella popolazione generale e quindi con gravissime conseguenze per la salute pubblica. Si ricorda che la Lombardia tra le Regioni e Milano tra le cittß, detengono da molti anni il record dei decessi per overdose e per Aids in Italia. L'in

dicatore certo di un atteggiamento discriminatorio, salvo verifica puntuale dei dati ed eventuali testimonianze dirette, il forte sbalzo percentuale, da un SERT all'altro, dei trattamenti metadonici a lungo termine e una dominanza dei trattamenti di disintossicazione a breve termine, con o senza farmaci, e dei trattamenti solo psico-socio-riabilitativi (trattamenti che comportano il maggior rischio di overdose in caso di ricaduta nell'eroina di strada; e la ricaduta, come si sa, un evento normale in una malattia come la farmacodipendenza da eroina, scientificamente definita "malattia cronica recidivante").

F. La mancata attuazione delle norme che tutelano l'anonimato, quando richiesto dagli interessati (Art. 120, commi 3 e 6 del D.P.R. n. 309/90, e Art. 3, commi 1 e 5 del D.M. n. 444/90), da una parte costituisce violazione di un diritto degli utenti in carico ai SERT e dall'altra scoraggia l'approdo ai SERT del nuovo "sommerso" costituito da soggetti adulti, spesso politossicodipendenti, perfettamente inseriti nel lavoro, quali imprenditori, insegnanti, professionisti, dirigenti d'azienda, impiegati pubblici, infermieri, ecc. ecc., con grave danno individuale e sociale per la rinuncia al trattamento sanitario, condizionata dal timore di ripercussioni negative sulla propria attivitß lavorativa e sulla sicurezza economica della famiglia.

G. Non in generale agevole, per un cittadino farmacodipendente da eroina in carico al SERT, ottenere la propria cartella clinica o socio-sanitaria (ex L. 833/78), completa di tutte le informazioni che lo riguardano (spesso il rifiuto viene opposto per "motivi di riservatezza"), con grave discriminazione rispetto alla dignitß che la Costituzione riconosce paritariamente ad ogni cittadino "...senza distinzione...di condizioni personali e sociali" (Art. 3 Cost.).

H. Non assicurata al cittadino farmacodipendente da eroina, o alcooldipendente, allorch viene ristretto in carcere, la continuitß della cura, o l'inizio di una cura adeguata, seguita dai medici specialisti del SERT (prevista dall'Art. 96, D.P.R. n. 309/90 - prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti - e in particolare dal comma 3 : "Le unitß sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti") e ci a causa della mancata stipula delle convenzioni tra il Provveditore regionale o il Direttore dell'Istituto Penitenziario su delega del Provveditore, o il Direttore del Centro per la Giustizia minorile del Ministero di Grazia e Giustizia e il Direttore Generale dell'USL di riferimento, che si avvale di operatori del proprio SERT (Art. 2, comma 4, lett. c, del D.M. n. 444/90 : "Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seg

uenti attivitß :...c) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena, ai sensi degli articoli 84 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685" ) e degli Enti Ausiliari, con la responsabilitß del Coordinatore del SERT sull'intervento curativo e riabilitativo. Secondo i dati del Ministero degli Interni relativi al 1996, su 218 istituti penitenziari, 45 non sono convenzionati con i SERT, 55 sono convenzionati secondo il precedente assetto legislativo, 79 hanno stipulato accordi secondo vecchi schemi conformi alla legislazione del 1990 (nel frattempo fortemente innovata dal referendum del 18 aprile 1993 nella direzione di una totale apertura alle terapie metadoniche), e solo 32 secondo lo schema elaborato dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali emanato in data 11.12.19

92 e ratificate in data 10.3.1994 (che comunque dß indicazioni disapplicative delle leggi vigenti sulla disponibilitß di tutti i trattamenti e in contraddizione con il risultato del referendum del 1993, dato che indica sempre "in sub-ordine" i trattamenti con farmaci sostitutivi ), 7 collaborano con i SERT al di fuori di stipule formali. Con il risultato che all'interno delle carceri, dove al 31.12.96 la popolazione tossicodipendente era di 13.859 persone (29.25% del totale) e i sieropositivi all'HIV 2.104 (4.44%) ( 3.350 con i "nuovi giunti"), mancano le terapie metadoniche protratte e quelle "a scalare" sono solo il 3 %, contro una media esterna del 30 % di terapie metadoniche a breve e lungo termine. Alla limitazione del metadone fa riscontro la continua segnalazione di presenza di eroina illegale nelle carceri.

I sottoscritti fanno notare che i SERT sono deputati alla prevenzione e cura non solo della farmacodipendenza da eroina e delle infezioni correlate all'assunzione di eroina di strada, ma anche delle alcooldipendenze, delle politossicodipendenze e devono affrontare anche le nuove problematiche derivanti dal consumo delle cosø dette "droghe sintetiche", con un allargamento della domanda potenziale di assistenza sanitaria alla popolazione di provenienza extracomunitaria e ai minori. La mancata attuazione, o la diversa applicazione sul territorio nazionale, delle citate disposizioni di legge, a quasi otto anni dalla loro entrata in vigore, ha comportato una grave e protratta sottrazione di assistenza sanitaria per milioni di persone, in particolare di cittadini italiani, "quandanche" farmacodipendenti da eroina, in patente violazione degli Art. 3 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana.

Tutto ci premesso e considerato, i sottoscritti

CHIEDONO ALLA S.V.

sulla base di quanto denunciato dalla citata Relazione del Governo e delle altre questioni sollevate dal presente esposto, di accertare eventuali reati commessi, e in particolare se esistano gli estremi dei reati previsti e puniti dagli Art. 323 C.P. (abuso d'ufficio) e 328 C.P. (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) e di perseguire i responsabili, per la mancata osservanza delle disposizioni di legge citate, e di eventuali altre, da parte degli organi preposti dalla legge stessa alla loro attuazione ai diversi livelli di responsabilitß e competenza, governativa e regionale, e in particolare nelle ASL e nei SERT dislocati sul territorio della circoscrizione del Tribunale di Milano, con particolare riguardo ai seguenti punti :

1. Attuazione di quanto previsto dall'Art. 118 del D.P.R. n. 309/90 e dagli Art. 4, 5 e 6 del D.M. n. 444/90 (istituzione dei SERT, modalitß di funzionamento, organico).

2. Attuazione di quanto previsto dall'Art.113, comma 2, lett.g, del D.P.R. n. 309/90 e dall'Art.3, comma 3, lett. h,i, del D.M. n. 444/90 (rilevazione, valutazione e comunicazione dei dati sui trattamenti e sui loro esiti), anche in relazione all'Art. 1, comma 8, del D.P.R. 309/90; eventuale inottemperanza dei SERT e degli Enti ausiliari alle richieste di dati provenienti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'Interno in base all'Art. 1, comma 8, punti a), b), c), del D.P.R. 309/90.

3. Attuazione di quanto previsto dall'Art. 3, comma 2 del D.M. n. 444/90 : "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilitß dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico", cio l'intera gamma delle soluzioni terapeutiche, senza discriminazioni, con particolare riguardo alla effettiva disponibilitß dei trattamenti metadonici a tempo indeterminato, e salvo verifica della validitß dei protocolli terapeutici adottati e della capacitß del personale sanitario di attuarli.

4. Attuazione di quanto previsto dall'Art. 120, commi 3 e 6, del D.P.R. n. 309/90 : "Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unitß sanitarie locali, nonch con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente", e : "Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalitß n altri dati che valgano alla loro identificazione"; e dall'Art. 3, commi 1 e 5, del D.M. n. 444/90 : "I SERT...garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato", e : "Le UUU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza".

5. Attuazione delle norme che garantiscono il diritto del paziente ad ottenere la copia della propria cartella clinica o socio-sanitaria, completa di tutte le informazioni che lo riguardano, non potendosi applicare nei suoi confronti criteri di "riservatezza" che vanno invece garantiti al paziente nei confronti di terze persone.

6. Attuazione di quanto previsto dall'Art. 96, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 309/90, dall'Art. 101 della Legge n. 685/75, e dall'Art. 2, comma 4, lett. c, del D.M. n. 444/90 (stipula delle convenzioni tra le USL e gli Istituti di prevenzione e pena per la presa in carico terapeutica dei detenuti tossicodipendenti).

I sottoscritti chiedono infine di essere informati sull'esito del presente esposto anche in caso di archiviazione.

Dichiarano di eleggere il proprio domicilio presso la sede del Gruppo Scienza e Coscienza in Corso di Porta Vigentina 15/A a Milano.

Milano, 25 marzo 1998

Lucio Bert Giorgio Inzani

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail