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Conferenza droga
Apicella Felice - 2 maggio 1998
carta dei diritti

Per dirittimalati@news.comune.fi.it, scuolefirenze@news.comune.fi.it, medicina@essai.it, perucchi@ti.ch, pr@citinv.it, emergenze-Sender@forum.dematel.com.

Invio copia della "Carta dei Diritti e dei Doveri dei Pazienti" come

approvata ed in vigore nella ASL 10 di Firenze.

La "Carta" e' in formato html e puo' essere letta off-line con ogni browser

di internet.

Sperando di aver fatto cosa gradita,

saluti,

Felice Apicella

Firenze

Mailing list per i diritti dei malati,per inviare messaggi alla lista

indirizzare a:dirittimalati@news.comune.fi.it

CDDM-Comitato Difesa Diritti dei Malati:

http://soalinux.comune.firenze.it/7/cddm/cddm1.htm

<H1><B>Carta dei Diritti e dei Doveri dei Pazienti</B></H1>


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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FIRENZE

Carta dei Diritti e dei Doveri degli Utenti


Indice


  • Art.1 - Principi generali

  • Art.2 - Relazione con l'utente

  • Art.3 - Riservatezza

  • Art.4 - Rispetto delle differenze

  • Art.5 - Informazione sui trattamenti sanitari

  • Art.6 - Identificazione degli operatori

  • Art.7 - Cortesia

  • Art.8 -Professionalitß

  • Art.9 - Adeguatezza delle strutture e servizi

  • Art.10 - Comfort

  • Art.11 - Persone con sofferenza psichica

  • Art.12 - HIV-aids

  • Art.13 - Persone disabili

  • Art.14 - Infanzia

  • Art.15 - Donna partoriente e bambino neonato

  • Art.16 - Dipendenze

  • Art.17 - Persone anziane

  • Art.18 - Emodializzati

  • Art.19 - Persone affette da malattie di particolare gravitß

  • Art.20 - Malati cronici non autosufficienti

  • Art.21 - Stranieri

  • Art.22 - Malati nella fase avanzata e/o terminale della patologia

  • Art.23 - Deospedalizzazione

  • Art.24 - Diritto al tempo

  • Art.25 - Indennizzo

  • Art.26 - Partecipazione

  • Art.27 - Diritto di proporre reclami e suggerimenti

  • Art.28 - Associazioni di volontariato e organismi di tutela

  • Art.29 - Doveri degli utenti


Art.1 - Principi generali

L'Azienda Sanitaria di Firenze pone al centro della sua azione la persona e

i suoi diritti, nella consapevolezza che l'organizzazione delle attivitß e

il lavoro degli operatori sono al servizio del cittadino;

-l'Azienda garantisce chiarezza e informazione nelle procedure di accesso ai

servizi;

-l'Azienda si impegna in scelte programmatiche che tengano conto dei nuovi

bisogni dell'utenza e del diritto alla continuitß delle cure;

-l'utente ha diritto di scegliere tra le diverse strutture che erogano il

servizio;

-alla persona che necessita di cure deve essere garantita, per quanto

possibile, l'assistenza al proprio domicilio.

Art.2 - Relazione con l'utente

I rapporti con l'utente sono improntati al rispetto della persona, evitando

l'uso di appellativi impropri che facciano riferimento alla malattia o ad

altri aspetti personali;

-l'operatore accoglie le richieste dell'utente nel pieno rispetto della

dignitß della persona.

Art.3 - Riservatezza

Tutte le comunicazioni relative allo stato di salute dell'utente rispettano

il diritto alla riservatezza;

-durante le visite, i colloqui e il ricovero viene garantita la riservatezza

e rispettato il pudore;

-il caso clinico pu essere utilizzato a fini di insegnamento o di ricerca

solo in forma anonima,altrimenti deve essere richiesto e ottenuto il

consenso del paziente;

-l'insegnamento e la ricerca sono espletati nel rispetto del diritto alla

riservatezza del paziente e della sua espressa volontß;

-il consenso scritto al trattamento dei dati sensibili (origine razziale ed

etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesioni a partiti,

sindacati, associazioni, stato di salute e vita sessuale) acquisito

all'atto dell'ingresso in ospedale, salvo i casi di urgenza.

Art.4 - Rispetto delle differenze

L'assistenza deve svolgersi con riguardo ai bisogni specifici della persona

e nel rispetto delle differenze religiose, culturali , sessuali,

linguistiche e di etß;

- garantito il diritto all'assistenza spirituale, qualora richiesta, in

collegamento con rappresentanti delle diverse religioni;

-compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, il regime dietetico deve

tener conto delle esigenze manifestate dagli utenti in relazione alla loro

convinzione religiosa.

Art.5 - Informazione sui trattamenti sanitari

La cartella clinica deve essere compilata in modo leggibile e l'utente ha

diritto di prendere visione e integrare la stessa in apposita sezione

durante il ricovero;

-deve essere garantita informazione sui trattamenti alternativi;

-deve essere assicurata da parte degli operatori una piena informazione su

diagnosi,terapia, eventuali rischi, disagi ed effetti collaterali ad essa

legati, in un linguaggio chiaro e comprensibile;

-il modello del consenso informato un atto che documenta il processo

comunicativo tra l'utente e il medico od altro operatore sanitario

autorizzato, a seconda delle rispettive competenze, il quale tenuto a

controfirmarlo: non si configura come mero atto burocratico;

-la dimissione dall'ospedale deve essere preceduta da un coordinamento tra

il medico ospedaliero e il medico curante.


indice


Art.6 - Identificazione degli operatori

Deve essere possibile identificare immediatamente gli operatori attraverso

il cartellino di riconoscimento e gli utenti hanno diritto di esigere dagli

operatori l'indicazione del loro nominativo e posizione funzionale, anche

nelle comunicazioni telefoniche;

-in particolare, deve essere garantita l'identificazione degli operatori

direttamente responsabili dell'espletamento delle indagini e delle cure;

-devono essere indicati all'ingresso dei reparti o uffici i nominativi degli

operatori con la relativa funzione.

Art.7 - Cortesia

Il comportamento degli operatori deve essere tale da stabilire un rapporto

di fiducia e collaborazione tra gli utenti e l'Azienda;

-gli operatori sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e

ad agevolarli nell' esercizio dei diritti;

-l'operatore in diretto rapporto con il pubblico deve prestare adeguata

attenzione alle richieste di ciascuno e, in caso di sua incompetenza, deve

fornire ogni spiegazioni utile per orientare l'utente;

-nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con gli

utenti, l'operatore deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile.


Art.8 -Professionalitß


L'Azienda rende noti gli standard quantitativi e qualitativi dei propri

servizi;

-l'Azienda ha l'obbligo di aggiornare professionalmente il personale;


(quanto sottolineato e' il contributo originale del "CDDM"

su cui e' particolarmente impegnato e,non essendo previsto da Leggi in vigore,

diventando di fatto il riconoscimento di nuovi diritti dei malati)


-l'operatore, nel proprio ambito di competenza e nel rispetto del servizio

pubblico, ispira le sue decisioni e i suoi comportamenti alla cura

dell'individuo, semplificando per quanto possibile gli adempimenti a carico

dell'utente;

-sono garantite, in regime di degenza e per l'emergenza, prestazioni di

diagnosi, cura e assistenza sulle 24 ore anche nei giorni festivi e

prefestivi, senza dover fare affidamento sulla presenza di un familiare.

Art.9 - Adeguatezza delle strutture e servizi

Le strutture e i servizi devono facilitare l'accesso, nel rispetto della

normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

-i principali accessi esterni ed i passaggi interni "obbligati" devono

essere adeguati alle necessitß dei disabili;

-il numero dei servizi igienici deve essere adeguatamente proporzionato ai

posti letto e all'utenza;

-l'utente ricoverato ha diritto ad avere spazi per gli oggetti personali

(armadio guardaroba singolo o anta di armadio multiplo);

-il posto letto deve avere una luce individuale e deve essere dotato di

dispositivo di chiamata;

-devono essere create le condizioni affinch le persone autorizzate

all'assistenza di un familiare abbiano un'adeguata sistemazione;

-devono essere previsti spazi che garantiscano la riservatezza in occasione

di interventi di particolare gravitß o nella fase terminale della malattia;

-deve essere garantito l'uso di telefoni mobili per ricoverati;

-l'Azienda opera per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel

presente articolo.

Art.10 - Comfort

L'utente ricoverato ha diritto ad un riposo tranquillo, notturno e diurno;

- assicurata ai degenti la fornitura degli accessori completi per la

consumazione dei pasti;

- garantita la scelta tra pi· opzioni nel menu per i pazienti a dieta

libera;

-l'utente ha diritto a vedere rispettate le congrue norme di pulizia,

sicurezza e riservatezza relative ai servizi igienici;

-la distribuzione del pranzo e della cena deve essere effettuata a orari

che rispettino il pi· possibile le abitudini quotidiane;

-laddove necessaria la presenza del familiare, questo autorizzato a

rimanere al momento della distribuzione del pasto;

-deve essere assicurata la presenza di un rivenditore di giornali e riviste

in ospedale, con passaggio nei reparti di degenza;

-il personale deve fare attenzione a che tutti possano assumere il pasto,

con particolare riferimento ai casi in cui vi sia una impossibilitß di

nutrirsi autonomamente;

-deve essere istituito un sistema di rilevazione del parere dei pazienti

sulla qualitß del vitto;

- garantita la disponibilitß di sedie a rotelle nei punti di accesso dei

presidi aziendali.


indice


>Art.11 - Persone con sofferenza psichica

La persona con sofferenza psichica ha diritto a fruire di una rete di

sostegno, in collegamento con il medico di famiglia e le risorse sociali

del territorio;

-la persona con sofferenza psichica deve essere considerato parte di un

contesto socio-familiare che va coinvolto nel progetto terapeutico;

-il paziente e il proprio contesto socio-familiare hanno diritto ad essere

informati e indirizzati verso associazioni di volontariato del settore e

organismi di tutela;

-i familiari e i volontari devono essere garantiti nell'accesso alle

strutture residenziali e nella partecipazione e verifica dei progetti;

-la persona con sofferenza psichica ha diritto ad essere curato anche nelle

altre patologie senza subire discriminazioni;

-la persona con sofferenza psichica ha diritto, nei casi di crisi acuta

durante la degenza, ad essere assistito e seguito singolarmente;

-deve essere svolto un colloquio preventivo da parte del competente medico

al momento della eventuale consegna di documentazione sanitaria;

-deve essere promossa la creazione di alternative nell'ottica della vita

indipendente.

Art.12 - HIV-aids

L'utente ha diritto all'assistenza sanitaria generale, senza alcuna

discriminazione n restrizione;

-il diritto alla riservatezza garantito per ogni tipo di servizio fornito

dall'azienda;

-nessuno pu essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti

ad accertare l'infezione da HIV; in particolare in nessun caso giustificata

la ricerca degli anticorpi anti HIV a fine di screening preoperatorio o

preparatorio per esami diagnostici;

-il test per la ricerca degli anticorpi antiHIV comunque gratuito, non

necessita di ricetta medica e pu essere richiesto in anonimato;

-in ogni caso auspicabile che il test sia preceduto da colloquio volto a

fornire una corretta informazione sul significato del risultato sia positivo

che negativo;

-il risultato del test deve essere comunicato esclusivamente alla persona

cui tale esame riferito o, nel caso di test anonimo, in busta chiusa alla

persona recante il tagliando corrispondente;

-il paziente e il proprio contesto socio-familiare hanno diritto ad essere

informati e indirizzati verso associazioni di volontariato del settore e

organismi di tutela.

Art.13 - Persone disabili

Deve essere garantita una pari opportunitß nell'accesso ai servizi sanitari,

senza subire discriminazioni;

-il personale deve collaborare rispetto alle eventuali difficoltß che si

incontrano nell'accesso alle strutture;

-il familiare, in caso di degenza, pu essere presente al di lß degli orari

del passo;

-le scelte dell'Azienda in materia devono essere nella linea

dell'integrazione e non della differenza, promuovendo forme di assistenza

alla persona che si svolgano il pi· possibile a domicilio nel rispetto della

qualitß della vita e della differenziazione dei bisogni, tenendo conto anche

delle dinamiche psicologiche che si sviluppano all'interno della famiglia

del disabile;

-deve essere promossa la creazione di alternative nell'ottica della vita

indipendente e dell'autonomia fisica e psicologica della persona al fine di

permettere la sua piena realizzazione.

Art.14 - Infanzia

Nell'attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali e

nell'organizzazione dei servizi deve essere garantito il rispetto del

bambino e delle sue esigenze affettive, creative, emotive, espressive ed

educative;

-ogni sforzo deve essere fatto affinch l'ambiente strutturale ed umano sia

il pi· possibile accogliente e familiare per il bambino;

-il genitore ha facoltß di assistere il minore durante le visite mediche ed

ambulatoriali ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni

igienico sanitarie;

-quando si rende necessario il ricovero, il genitore ha facoltß di accedere

e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore;

-al genitore che assiste il minore ricoverato assicurata la possibilitß di

consumare pasti in ospedale;

-l'Azienda Sanitaria consente le attivitß didattiche ed integrative al fine

di agevolare il diritto allo studio;

-affinch il bambino mantenga una vita di relazione consentita la visita

di coetanei ai minori degenti in strutture ospedaliere, anche al di fuori

degli orari di passo e la possibilitß di attivitß ricreative, salvo

controindicazioni igienico-sanitarie.

Art.15 - Donna partoriente e bambino neonato

Ogni donna ha diritto a ricevere un'assistenza appropriata, e deve svolgere

un ruolo decisionale in tutti i momenti della gravidanza;

-la donna ha diritto ad avere vicino a s persone di sua scelta durante il

travaglio e il parto;

-viene garantita la continuitß assistenziale durante la gravidanza e dal

momento dell'accoglienza al momento del parto;

-la donna ha diritto al rispetto della propria cultura e della riservatezza;

-la donna ha diritto alla minore medicalizzazione possibile del travaglio e

del parto compatibilmente con la sicurezza della donna e del neonato;

-l'Azienda assicura alla donna e alla coppia corsi di preparazione alla

nascita e informazione sui vantaggi dell'allattamento al seno;

-la donna ha diritto ad essere informata esaurientemente sulle procedure di

assistenza in uso e sulle eventuali scelte terapeutiche e di esprimere il

consenso;

-la donna ha diritto ad avere vicino a s il neonato e, in caso di neonato

bisognoso di cure, ha diritto ad accedere al luogo dove sia accolto e di

rimanergli accanto, salvo esigenze sanitarie;

-la donna ha diritto a nutrire il bambino secondo ritmi naturali;

- garantita alla donna in gravidanza una piena informazione sulle misure

di prevenzione dei rischi connessi con la situazione lavorativa e ambientale;

-il neonato una persona e ha diritto a non essere separato da sua madre,

salvo esigenze sanitarie;

-il neonato ha diritto a ricevere il latte di sua madre fin dai primi

momenti di vita e ad essere nutrito secondo i suoi ritmi naturali.


indice


Art.16 - Dipendenze

E' assicurato il consenso informato alle terapie disponibili;

-deve essere garantito, secondo quanto previsto dalla legge, un punto di

riferimento incaricato di orientare e indirizzare l'utenza;

-l'interessato pu beneficiare, secondo quanto previsto dalla legge,

dell'anonimato nel rapporto con i servizi.

Art.17 - Persone anziane

Le forme di assistenza all'anziano devono svolgersi il pi· possibile a

domicilio nel rispetto della qualitß della vita e nella differenziazione

dei bisogni, creando le condizioni per aiutare la persona ad esprimere

le sue potenzialitß;

-la persona anziana e la sua famiglia devono essere guidati nell'esprimere

i bisogni anche attraverso una adeguata informazione sull'accesso ai servizi.

Art.18 - Emodializzati

Il servizio di dialisi deve essere il pi· vicino possibile a dove il

dializzato risiede;

-al paziente che inizia la dialisi deve essere assicurata una completa

informazione sulle varie modalitß e luoghi di dialisi disponibili.

Art.19 - Persone affette da malattie di particolare gravitß

La dimissione di persone con patologie di particolare impegno assistenziale

deve essere programmata e organizzata in modo da garantire la continuitß

terapeutica e l'assistenza socio-sanitaria;

-deve essere garantito il collegamento tra l'ospedale e il territorio

attraverso un piano comprensivo della cura e della riabilitazione.

Art.20 - Malati cronici non autosufficienti

Il paziente ricoverato, al quale sia venuta meno totalmente o parzialmente

l'autonomia della persona, ha diritto ad essere assistito dal personale

secondo i suoi bisogni.


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Art.21 - Stranieri

L' Azienda assicura l'accesso ai servizi agli stranieri e agli appartenenti

a minoranze etniche, nell'ambito della normativa vigente, e il diritto ad

essere assistiti nel rispetto della cultura e religione evitando ogni

forma anche indiretta di discriminazione;

-l'Azienda garantisce consultori mirati alla tutela materno infantile con

le forme necessarie di interpretariato e mediazione culturale;

-l'Azienda promuove, in collaborazione con organizzazioni di volontariato,

forme di accoglienza, in particolare nei servizi di emergenza.

Art.22 - Malati nella fase avanzata e/o terminale della patologia

E' lasciata alla decisionalitß del paziente e alla professionalitß del

medico, l'intensitß e la prosecuzione delle prestazioni diagnostiche e

terapeutiche da eseguire;

- diritto del paziente ottenere un'assistenza adeguata al proprio

domicilio;

-deve essere garantito il rispetto alla riservatezza del paziente e dei

suoi familiari nella fase terminale della malattia;

-in caso di malati non coscienti dovrß essere rispettata, ove esista, la

carta delle volontß;

-la presenza dei familiari deve essere ammessa anche oltre gli orari di

passo.

Art.23 - Deospedalizzazione

La persona che necessita di cure, deve essere mantenuta, per quanto

possibile, nell'ambito familiare;

-la dimissione deve avvenire previo collegamento tra l'ospedale e il

territorio in modo che al momento della dimissione la famiglia sia preparata

ad accogliere la persona, garantendo il pi· possibile il coordinamento tra

le diverse forme assistenziali.

Art.24 - Diritto al tempo

I tempi dell'Azienda devono per quanto possibile adeguarsi ai tempi dei

cittadini;

-l'utente ha diritto di prendere visione del registro delle prenotazioni

per verificare i tempi di attesa;

-l'utente ha diritto ad essere avvisato telefonicamente, con tempestivitß,

in caso di spostamento della visita o del ricovero.

Art.25 - Indennizzo

L'Azienda deve prevedere una procedura di indennizzo di ú.50.000 per il

disagio subito dall'utente nel caso in cui non sia rispettato l'obbligo di

effettuare la prestazione prenotata senza preavviso;

-qualora il cittadino volesse comunque usufruire della prestazione,

l'Azienda dovrß riprogrammarla con procedura preferenziale.


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Art.26 - Partecipazione

E' istituito un Comitato di Partecipazione formato dai rappresentanti delle

associazioni di volontariato e organismi di tutela che hanno aderito al

protocollo d'intesa ex art.14 D.Lgs. n.502/'92 siglato con l'Azienda e da

rappresentanti dell'Azienda;

-tale Comitato, che si darß un proprio regolamento, ha il compito di

verificare periodicamente lo stato di attuazione della Carta e degli impegni

assunti nella Conferenza dei Servizi, nonch di proporre modifiche e

integrazioni alla Carta.

Art.27 - Diritto di proporre reclami e suggerimenti

Il paziente e i suoi familiari hanno diritto di presentare reclami e

suggerimenti utili al miglioramento dell'attivitß sanitaria e sociale;

-ai reclami e suggerimenti, deve essere fornita sempre risposta scritta,

secondo il regolamento di Pubblica Tutela.

Art.28 - Associazioni di volontariato e organismi di tutela

L'utente ha diritto di avere informazioni e orientamento sulle associazioni

di volontariato e di tutela attive nel settore sanitario.

Art.29 - Doveri degli utenti

  • L'utente ha il dovere di rispettare gli altri utenti e il personale;

  • l'utente ha il dovere di rispettare gli ambienti e l'arredamento della

    struttura;

  • in ospedale, per motivi igienico-sanitari e per riguardo agli altri

    degenti, necessario evitare l'affollamento dei parenti e amici attorno al

    letto del paziente, rispettare l'orario di visita ai degenti e, in generale,

    osservare le prescrizioni espressamente previste all'interno delle strutture;

  • nel caso che l'utente intenda rinunciare a cure e prestazioni programmate

    deve informare per tempo i servizi al fine di evitare sprechi;

  • l'utente ha il dovere di rispettare gli orari di visita, di prenotazione di

    esami ecc e gli appuntamenti fissati devono essere rispettati o disdetti in

    tempo;

  • i risultati degli esami devono essere ritirati in tempi congrui; l'utente

    altresø tenuto al pagamento a tariffa intera della prestazione per i

    referti non ritirati, ai sensi della normativa vigente;

  • fatto divieto di fumare nei locali destinati all'attivitß sanitaria

    secondo le modalitß stabilite dal regolamento aziendale.


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E-mail: f.apicella@agora.stm.it * Internet: http://www.agora.stm.it/F.Apicella

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tel+fax 055/229321 * E-mail:cddm@comune.

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