Per dirittimalati@news.comune.fi.it, scuolefirenze@news.comune.fi.it, medicina@essai.it, perucchi@ti.ch, pr@citinv.it, emergenze-Sender@forum.dematel.com.
Invio copia della "Carta dei Diritti e dei Doveri dei Pazienti" come
approvata ed in vigore nella ASL 10 di Firenze.
La "Carta" e' in formato html e puo' essere letta off-line con ogni browser
di internet.
Sperando di aver fatto cosa gradita,
saluti,
Felice Apicella
Firenze
Mailing list per i diritti dei malati,per inviare messaggi alla lista
indirizzare a:dirittimalati@news.comune.fi.it
CDDM-Comitato Difesa Diritti dei Malati:
http://soalinux.comune.firenze.it/7/cddm/cddm1.htm
Carta dei Diritti e dei Doveri dei Pazienti
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FIRENZE
Carta dei Diritti e dei Doveri degli Utenti
- Art.1 - Principi generali
- Art.2 - Relazione con l'utente
- Art.3 - Riservatezza
- Art.4 - Rispetto delle differenze
- Art.5 - Informazione sui trattamenti sanitari
- Art.6 - Identificazione degli operatori
- Art.7 - Cortesia
- Art.8 -Professionalitß
- Art.9 - Adeguatezza delle strutture e servizi
- Art.10 - Comfort
- Art.11 - Persone con sofferenza psichica
- Art.12 - HIV-aids
- Art.13 - Persone disabili
- Art.14 - Infanzia
- Art.15 - Donna partoriente e bambino neonato
| - Art.16 - Dipendenze
- Art.17 - Persone anziane
- Art.18 - Emodializzati
- Art.19 - Persone affette da malattie di particolare gravitß
- Art.20 - Malati cronici non autosufficienti
- Art.21 - Stranieri
- Art.22 - Malati nella fase avanzata e/o terminale della patologia
- Art.23 - Deospedalizzazione
- Art.24 - Diritto al tempo
- Art.25 - Indennizzo
- Art.26 - Partecipazione
- Art.27 - Diritto di proporre reclami e suggerimenti
- Art.28 - Associazioni di volontariato e organismi di tutela
- Art.29 - Doveri degli utenti
|
Art.1 - Principi generali
L'Azienda Sanitaria di Firenze pone al centro della sua azione la persona e
i suoi diritti, nella consapevolezza che l'organizzazione delle attivitß e
il lavoro degli operatori sono al servizio del cittadino;
-l'Azienda garantisce chiarezza e informazione nelle procedure di accesso ai
servizi;
-l'Azienda si impegna in scelte programmatiche che tengano conto dei nuovi
bisogni dell'utenza e del diritto alla continuitß delle cure;
-l'utente ha diritto di scegliere tra le diverse strutture che erogano il
servizio;
-alla persona che necessita di cure deve essere garantita, per quanto
possibile, l'assistenza al proprio domicilio.
Art.2 - Relazione con l'utente
I rapporti con l'utente sono improntati al rispetto della persona, evitando
l'uso di appellativi impropri che facciano riferimento alla malattia o ad
altri aspetti personali;
-l'operatore accoglie le richieste dell'utente nel pieno rispetto della
dignitß della persona.
Art.3 - Riservatezza
Tutte le comunicazioni relative allo stato di salute dell'utente rispettano
il diritto alla riservatezza;
-durante le visite, i colloqui e il ricovero viene garantita la riservatezza
e rispettato il pudore;
-il caso clinico pu essere utilizzato a fini di insegnamento o di ricerca
solo in forma anonima,altrimenti deve essere richiesto e ottenuto il
consenso del paziente;
-l'insegnamento e la ricerca sono espletati nel rispetto del diritto alla
riservatezza del paziente e della sua espressa volontß;
-il consenso scritto al trattamento dei dati sensibili (origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, adesioni a partiti,
sindacati, associazioni, stato di salute e vita sessuale) acquisito
all'atto dell'ingresso in ospedale, salvo i casi di urgenza.
Art.4 - Rispetto delle differenze
L'assistenza deve svolgersi con riguardo ai bisogni specifici della persona
e nel rispetto delle differenze religiose, culturali , sessuali,
linguistiche e di etß;
- garantito il diritto all'assistenza spirituale, qualora richiesta, in
collegamento con rappresentanti delle diverse religioni;
-compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, il regime dietetico deve
tener conto delle esigenze manifestate dagli utenti in relazione alla loro
convinzione religiosa.
Art.5 - Informazione sui trattamenti sanitari
La cartella clinica deve essere compilata in modo leggibile e l'utente ha
diritto di prendere visione e integrare la stessa in apposita sezione
durante il ricovero;
-deve essere garantita informazione sui trattamenti alternativi;
-deve essere assicurata da parte degli operatori una piena informazione su
diagnosi,terapia, eventuali rischi, disagi ed effetti collaterali ad essa
legati, in un linguaggio chiaro e comprensibile;
-il modello del consenso informato un atto che documenta il processo
comunicativo tra l'utente e il medico od altro operatore sanitario
autorizzato, a seconda delle rispettive competenze, il quale tenuto a
controfirmarlo: non si configura come mero atto burocratico;
-la dimissione dall'ospedale deve essere preceduta da un coordinamento tra
il medico ospedaliero e il medico curante.
Art.6 - Identificazione degli operatori
Deve essere possibile identificare immediatamente gli operatori attraverso
il cartellino di riconoscimento e gli utenti hanno diritto di esigere dagli
operatori l'indicazione del loro nominativo e posizione funzionale, anche
nelle comunicazioni telefoniche;
-in particolare, deve essere garantita l'identificazione degli operatori
direttamente responsabili dell'espletamento delle indagini e delle cure;
-devono essere indicati all'ingresso dei reparti o uffici i nominativi degli
operatori con la relativa funzione.
Art.7 - Cortesia
Il comportamento degli operatori deve essere tale da stabilire un rapporto
di fiducia e collaborazione tra gli utenti e l'Azienda;
-gli operatori sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e
ad agevolarli nell' esercizio dei diritti;
-l'operatore in diretto rapporto con il pubblico deve prestare adeguata
attenzione alle richieste di ciascuno e, in caso di sua incompetenza, deve
fornire ogni spiegazioni utile per orientare l'utente;
-nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con gli
utenti, l'operatore deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile.
Art.8 -Professionalitß
L'Azienda rende noti gli standard quantitativi e qualitativi dei propri servizi;
-l'Azienda ha l'obbligo di aggiornare professionalmente il personale;
|
(quanto sottolineato e' il contributo originale del "CDDM"
su cui e' particolarmente impegnato e,non essendo previsto da Leggi in vigore,
diventando di fatto il riconoscimento di nuovi diritti dei malati)
-l'operatore, nel proprio ambito di competenza e nel rispetto del servizio
pubblico, ispira le sue decisioni e i suoi comportamenti alla cura
dell'individuo, semplificando per quanto possibile gli adempimenti a carico
dell'utente;
-sono garantite, in regime di degenza e per l'emergenza, prestazioni di
diagnosi, cura e assistenza sulle 24 ore anche nei giorni festivi e
prefestivi, senza dover fare affidamento sulla presenza di un familiare.
Art.9 - Adeguatezza delle strutture e servizi
Le strutture e i servizi devono facilitare l'accesso, nel rispetto della
normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
-i principali accessi esterni ed i passaggi interni "obbligati" devono
essere adeguati alle necessitß dei disabili;
-il numero dei servizi igienici deve essere adeguatamente proporzionato ai
posti letto e all'utenza;
-l'utente ricoverato ha diritto ad avere spazi per gli oggetti personali
(armadio guardaroba singolo o anta di armadio multiplo);
-il posto letto deve avere una luce individuale e deve essere dotato di
dispositivo di chiamata;
-devono essere create le condizioni affinch le persone autorizzate
all'assistenza di un familiare abbiano un'adeguata sistemazione;
-devono essere previsti spazi che garantiscano la riservatezza in occasione
di interventi di particolare gravitß o nella fase terminale della malattia;
-deve essere garantito l'uso di telefoni mobili per ricoverati;
-l'Azienda opera per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel
presente articolo.
Art.10 - Comfort
L'utente ricoverato ha diritto ad un riposo tranquillo, notturno e diurno;
- assicurata ai degenti la fornitura degli accessori completi per la
consumazione dei pasti;
- garantita la scelta tra pi· opzioni nel menu per i pazienti a dieta
libera;
-l'utente ha diritto a vedere rispettate le congrue norme di pulizia,
sicurezza e riservatezza relative ai servizi igienici;
-la distribuzione del pranzo e della cena deve essere effettuata a orari
che rispettino il pi· possibile le abitudini quotidiane;
-laddove necessaria la presenza del familiare, questo autorizzato a
rimanere al momento della distribuzione del pasto;
-deve essere assicurata la presenza di un rivenditore di giornali e riviste
in ospedale, con passaggio nei reparti di degenza;
-il personale deve fare attenzione a che tutti possano assumere il pasto,
con particolare riferimento ai casi in cui vi sia una impossibilitß di
nutrirsi autonomamente;
-deve essere istituito un sistema di rilevazione del parere dei pazienti
sulla qualitß del vitto;
- garantita la disponibilitß di sedie a rotelle nei punti di accesso dei
presidi aziendali.
>Art.11 - Persone con sofferenza psichica
La persona con sofferenza psichica ha diritto a fruire di una rete di
sostegno, in collegamento con il medico di famiglia e le risorse sociali
del territorio;
-la persona con sofferenza psichica deve essere considerato parte di un
contesto socio-familiare che va coinvolto nel progetto terapeutico;
-il paziente e il proprio contesto socio-familiare hanno diritto ad essere
informati e indirizzati verso associazioni di volontariato del settore e
organismi di tutela;
-i familiari e i volontari devono essere garantiti nell'accesso alle
strutture residenziali e nella partecipazione e verifica dei progetti;
-la persona con sofferenza psichica ha diritto ad essere curato anche nelle
altre patologie senza subire discriminazioni;
-la persona con sofferenza psichica ha diritto, nei casi di crisi acuta
durante la degenza, ad essere assistito e seguito singolarmente;
-deve essere svolto un colloquio preventivo da parte del competente medico
al momento della eventuale consegna di documentazione sanitaria;
-deve essere promossa la creazione di alternative nell'ottica della vita
indipendente.
Art.12 - HIV-aids
L'utente ha diritto all'assistenza sanitaria generale, senza alcuna
discriminazione n restrizione;
-il diritto alla riservatezza garantito per ogni tipo di servizio fornito
dall'azienda;
-nessuno pu essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti
ad accertare l'infezione da HIV; in particolare in nessun caso giustificata
la ricerca degli anticorpi anti HIV a fine di screening preoperatorio o
preparatorio per esami diagnostici;
-il test per la ricerca degli anticorpi antiHIV comunque gratuito, non
necessita di ricetta medica e pu essere richiesto in anonimato;
-in ogni caso auspicabile che il test sia preceduto da colloquio volto a
fornire una corretta informazione sul significato del risultato sia positivo
che negativo;
-il risultato del test deve essere comunicato esclusivamente alla persona
cui tale esame riferito o, nel caso di test anonimo, in busta chiusa alla
persona recante il tagliando corrispondente;
-il paziente e il proprio contesto socio-familiare hanno diritto ad essere
informati e indirizzati verso associazioni di volontariato del settore e
organismi di tutela.
Art.13 - Persone disabili
Deve essere garantita una pari opportunitß nell'accesso ai servizi sanitari,
senza subire discriminazioni;
-il personale deve collaborare rispetto alle eventuali difficoltß che si
incontrano nell'accesso alle strutture;
-il familiare, in caso di degenza, pu essere presente al di lß degli orari
del passo;
-le scelte dell'Azienda in materia devono essere nella linea
dell'integrazione e non della differenza, promuovendo forme di assistenza
alla persona che si svolgano il pi· possibile a domicilio nel rispetto della
qualitß della vita e della differenziazione dei bisogni, tenendo conto anche
delle dinamiche psicologiche che si sviluppano all'interno della famiglia
del disabile;
-deve essere promossa la creazione di alternative nell'ottica della vita
indipendente e dell'autonomia fisica e psicologica della persona al fine di
permettere la sua piena realizzazione.
Art.14 - Infanzia
Nell'attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali e
nell'organizzazione dei servizi deve essere garantito il rispetto del
bambino e delle sue esigenze affettive, creative, emotive, espressive ed
educative;
-ogni sforzo deve essere fatto affinch l'ambiente strutturale ed umano sia
il pi· possibile accogliente e familiare per il bambino;
-il genitore ha facoltß di assistere il minore durante le visite mediche ed
ambulatoriali ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni
igienico sanitarie;
-quando si rende necessario il ricovero, il genitore ha facoltß di accedere
e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore;
-al genitore che assiste il minore ricoverato assicurata la possibilitß di
consumare pasti in ospedale;
-l'Azienda Sanitaria consente le attivitß didattiche ed integrative al fine
di agevolare il diritto allo studio;
-affinch il bambino mantenga una vita di relazione consentita la visita
di coetanei ai minori degenti in strutture ospedaliere, anche al di fuori
degli orari di passo e la possibilitß di attivitß ricreative, salvo
controindicazioni igienico-sanitarie.
Art.15 - Donna partoriente e bambino neonato
Ogni donna ha diritto a ricevere un'assistenza appropriata, e deve svolgere
un ruolo decisionale in tutti i momenti della gravidanza;
-la donna ha diritto ad avere vicino a s persone di sua scelta durante il
travaglio e il parto;
-viene garantita la continuitß assistenziale durante la gravidanza e dal
momento dell'accoglienza al momento del parto;
-la donna ha diritto al rispetto della propria cultura e della riservatezza;
-la donna ha diritto alla minore medicalizzazione possibile del travaglio e
del parto compatibilmente con la sicurezza della donna e del neonato;
-l'Azienda assicura alla donna e alla coppia corsi di preparazione alla
nascita e informazione sui vantaggi dell'allattamento al seno;
-la donna ha diritto ad essere informata esaurientemente sulle procedure di
assistenza in uso e sulle eventuali scelte terapeutiche e di esprimere il
consenso;
-la donna ha diritto ad avere vicino a s il neonato e, in caso di neonato
bisognoso di cure, ha diritto ad accedere al luogo dove sia accolto e di
rimanergli accanto, salvo esigenze sanitarie;
-la donna ha diritto a nutrire il bambino secondo ritmi naturali;
- garantita alla donna in gravidanza una piena informazione sulle misure
di prevenzione dei rischi connessi con la situazione lavorativa e ambientale;
-il neonato una persona e ha diritto a non essere separato da sua madre,
salvo esigenze sanitarie;
-il neonato ha diritto a ricevere il latte di sua madre fin dai primi
momenti di vita e ad essere nutrito secondo i suoi ritmi naturali.
Art.16 - Dipendenze
E' assicurato il consenso informato alle terapie disponibili;
-deve essere garantito, secondo quanto previsto dalla legge, un punto di
riferimento incaricato di orientare e indirizzare l'utenza;
-l'interessato pu beneficiare, secondo quanto previsto dalla legge,
dell'anonimato nel rapporto con i servizi.
Art.17 - Persone anziane
Le forme di assistenza all'anziano devono svolgersi il pi· possibile a
domicilio nel rispetto della qualitß della vita e nella differenziazione
dei bisogni, creando le condizioni per aiutare la persona ad esprimere
le sue potenzialitß;
-la persona anziana e la sua famiglia devono essere guidati nell'esprimere
i bisogni anche attraverso una adeguata informazione sull'accesso ai servizi.
Art.18 - Emodializzati
Il servizio di dialisi deve essere il pi· vicino possibile a dove il
dializzato risiede;
-al paziente che inizia la dialisi deve essere assicurata una completa
informazione sulle varie modalitß e luoghi di dialisi disponibili.
Art.19 - Persone affette da malattie di particolare gravitß
La dimissione di persone con patologie di particolare impegno assistenziale
deve essere programmata e organizzata in modo da garantire la continuitß
terapeutica e l'assistenza socio-sanitaria;
-deve essere garantito il collegamento tra l'ospedale e il territorio
attraverso un piano comprensivo della cura e della riabilitazione.
Art.20 - Malati cronici non autosufficienti
Il paziente ricoverato, al quale sia venuta meno totalmente o parzialmente
l'autonomia della persona, ha diritto ad essere assistito dal personale
secondo i suoi bisogni.
L' Azienda assicura l'accesso ai servizi agli stranieri e agli appartenenti
a minoranze etniche, nell'ambito della normativa vigente, e il diritto ad
essere assistiti nel rispetto della cultura e religione evitando ogni
forma anche indiretta di discriminazione;
-l'Azienda garantisce consultori mirati alla tutela materno infantile con
le forme necessarie di interpretariato e mediazione culturale;
-l'Azienda promuove, in collaborazione con organizzazioni di volontariato,
forme di accoglienza, in particolare nei servizi di emergenza.
Art.22 - Malati nella fase avanzata e/o terminale della patologia
E' lasciata alla decisionalitß del paziente e alla professionalitß del
medico, l'intensitß e la prosecuzione delle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche da eseguire;
- diritto del paziente ottenere un'assistenza adeguata al proprio
domicilio;
-deve essere garantito il rispetto alla riservatezza del paziente e dei
suoi familiari nella fase terminale della malattia;
-in caso di malati non coscienti dovrß essere rispettata, ove esista, la
carta delle volontß;
-la presenza dei familiari deve essere ammessa anche oltre gli orari di
passo.
Art.23 - Deospedalizzazione
La persona che necessita di cure, deve essere mantenuta, per quanto
possibile, nell'ambito familiare;
-la dimissione deve avvenire previo collegamento tra l'ospedale e il
territorio in modo che al momento della dimissione la famiglia sia preparata
ad accogliere la persona, garantendo il pi· possibile il coordinamento tra
le diverse forme assistenziali.
Art.24 - Diritto al tempo
I tempi dell'Azienda devono per quanto possibile adeguarsi ai tempi dei
cittadini;
-l'utente ha diritto di prendere visione del registro delle prenotazioni
per verificare i tempi di attesa;
-l'utente ha diritto ad essere avvisato telefonicamente, con tempestivitß,
in caso di spostamento della visita o del ricovero.
Art.25 - Indennizzo
L'Azienda deve prevedere una procedura di indennizzo di ú.50.000 per il
disagio subito dall'utente nel caso in cui non sia rispettato l'obbligo di
effettuare la prestazione prenotata senza preavviso;
-qualora il cittadino volesse comunque usufruire della prestazione,
l'Azienda dovrß riprogrammarla con procedura preferenziale.
Art.26 - Partecipazione
E' istituito un Comitato di Partecipazione formato dai rappresentanti delle
associazioni di volontariato e organismi di tutela che hanno aderito al
protocollo d'intesa ex art.14 D.Lgs. n.502/'92 siglato con l'Azienda e da
rappresentanti dell'Azienda;
-tale Comitato, che si darß un proprio regolamento, ha il compito di
verificare periodicamente lo stato di attuazione della Carta e degli impegni
assunti nella Conferenza dei Servizi, nonch di proporre modifiche e
integrazioni alla Carta.
Art.27 - Diritto di proporre reclami e suggerimenti
Il paziente e i suoi familiari hanno diritto di presentare reclami e
suggerimenti utili al miglioramento dell'attivitß sanitaria e sociale;
-ai reclami e suggerimenti, deve essere fornita sempre risposta scritta,
secondo il regolamento di Pubblica Tutela.
Art.28 - Associazioni di volontariato e organismi di tutela
L'utente ha diritto di avere informazioni e orientamento sulle associazioni
di volontariato e di tutela attive nel settore sanitario.
Art.29 - Doveri degli utenti
- L'utente ha il dovere di rispettare gli altri utenti e il personale;
- l'utente ha il dovere di rispettare gli ambienti e l'arredamento della
struttura;
- in ospedale, per motivi igienico-sanitari e per riguardo agli altri
degenti, necessario evitare l'affollamento dei parenti e amici attorno al
letto del paziente, rispettare l'orario di visita ai degenti e, in generale,
osservare le prescrizioni espressamente previste all'interno delle strutture;
- nel caso che l'utente intenda rinunciare a cure e prestazioni programmate
deve informare per tempo i servizi al fine di evitare sprechi;
- l'utente ha il dovere di rispettare gli orari di visita, di prenotazione di
esami ecc e gli appuntamenti fissati devono essere rispettati o disdetti in
tempo;
- i risultati degli esami devono essere ritirati in tempi congrui; l'utente
altresø tenuto al pagamento a tariffa intera della prestazione per i
referti non ritirati, ai sensi della normativa vigente;
- fatto divieto di fumare nei locali destinati all'attivitß sanitaria
secondo le modalitß stabilite dal regolamento aziendale.
E-mail: f.apicella@agora.stm.it * Internet: http://www.agora.stm.it/F.Apicella
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Comitato Difesa Diritti dei Malati - CDDM
tel+fax 055/229321 * E-mail:cddm@comune. firenze.it
Internet: http://soalinux.comune.firenze.it/7/cddm/cddm1.htm
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