("Sole 24ore" del 13 maggio)"Roma - Per le pene detentive brevi, sotto i tre anni, il carcere sarà l'eccezione. I condannati, infatti, potranno usufruire con maggiore facilità delle misure alternative già previste dalla legge "Gozzini": detenzione domiciliare , semilibertà, affidamento in prova ai servizi sociali. Il tetto della pena sale a quattro anni per i tossicoidpendenti. Non solo: Anche per chi è dietro le sbarre ci saranno più possibilità di uscire. Sarà facilitato l'affidamento in prova e, se questo non è possibile, diventerà più accessibile la detenzione domiciliare ma solo per le pene fino a due anni (anche se residuo di una condanna magggiore). Vengono infine ampliati i casi particolari di concessione della detenzione domiciliare. Con il sì dato ieri dalla commissione Giustizia del Senato, in deliberante, è diventata legge la riforma delle pene alternative promossa dal deputato di AN Alberto Simeone e condivisa dalla maggioranza delle forze politiche. Ilprovvedimento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione
sulla "Gazzetta".
L'impatto maggiore è sulle nuove condanne, a tutto favore delle fasce di popolazione socialmente deboli che non possono permettersi assistenza legale adeguata. La sospensione della pena, infatti, diventa automatica e non serve che l'interessato chieda di essere ammesso a una misura alternativa. Il publico ministero, secondo le nuove norme, nel dare l'ordine di carcerazione per una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se residuo di una pena maggiore, deve sospenderne l'esecuzione. Secondo stime dell'amministrazione penitenziaria, sono circa 10mila i condannati a pene non superiori a tre anni.
Ordine di esecuzione e decreto di sospensione vengono quindi consegnati al condannato; lo si avvisa che ha 30 giorni per richiedere una misura laternativa; la domanda va inviata ALLO STESSO pM CHE PROVVEDE A TRASMETTERLA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA. iL TEMPO PER LA DECISIONE è DI 45 GIORNI. lA SOSPENSIONE NON VALE PER I DELITTI ELENCATI dall'articolo 4 bis della Gozzini (mafia, sequestro di persona ecc.), nè per chi è in custodia cautelare per il fatto oggetto della condanna.
Cambiamenti anche per chi si trova in carcere: se il detenuto presenta domanda di affidamento in prova il magistrato di sorveglianza può sospendere l'esecuzione (ad alcune condizioni) fino allla decisione del tribunale. Maglie più larghe, poi, per tornare a casa (in detenzione domiciliare) in casi particlari. Intanto sale da tre a quattro anni il tetto della pena (anche residua): ne può beneficiare la madre di bimbi sotto i dieci annni (ora il limite è di cinque); può ottenerla il padre se la madre è morta o impossibilitata a segure i figli; ne ha diritto chi è in gravi condizioni di salute. Infine l'articolo 4 della legge, in amncanza dei presupposti per l'affidamento in prova, permette un più ampio ricorso alla detenzione domiciliare per pene fino a due anni e l'articolo 5 allarga le condizioni per la semilibertà." (Roberta Miraglia)
"Il Sole" pubblica poi il testo della legge.