In aprile avevo inviato una raccomandata al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e al Ministro della Sanità (per competenza) e al Ministro della Solidarietà Sociale (per conoscenza) sulla questione dei giorni ed orari di apertura dei servizi (vedi testi 4658, 4655, 4657 di questa conferenza). L'altro ieri ho ricevuto una lettera dal Ministero della Sanità (Dipartimento della Prevenzione), datata 11 maggio 1998, che riporto integralmente:
"Dott. Giulio Manfredi -Coordinamento radicale antiproibizionista - V. Franco Bonelli 1/A - 10122 Torino
Oggetto: Applicazione normativa sui servizi per le tossicodipendenze.
In relazione alla nota della S.V. indirizzata all'On. Ministro della sanità e datata 11 aprile 1998, si informa che il Ministero della sanità sin dalla II Conferenza nazionale sulla droga di Napoli, ha avviato, di intesa con le Amministrazioni regionali, il processo di revisione della organizzazione del sistema di assistenza per le persone tossicodipendenti.
Tale lavoro si è concretizzato in una proposta di nuova normativa regolamentare, per la quale è già stato avviato l'iter amministrativo previsto dalle norme vigenti.
La finalità che ci si propone di conseguire con tale riforma è quella di un più razionale ed efficace ruolo del servizio pubblico, adeguato alle nuove esigenze epidemiologiche e cliniche e profondamente integrato sia con le altre realtà del servizio sanitario nazionale che, più in generale, con la struttura complessiva di assistenza territoriale.
Si ritiene che la strategia prescelta, mirante ad un coinvolgimento nel processo decisionale, sin dai primi momenti, anche delle Amministrazioni che localmente dovranno dare seguito alle disposizioni di carattere nazionale, possa costituire una garanzia di una applicazione fedele e omogenea delle norme sul territorio nazionale e, conseguentemente, al conseguimento degli obiettivi che sono stati prescelti riguardo alla salute sia delle persone tossicodipendenti che della popolazione più in generale. Ciò anche in relazione alla normativa complessiva del servizio sanitario nazionale la quale, come previsto dal D.L.g.vo. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, non consente al Ministero della sanità, a differenza che nel passato, interventi diretti sull'organizzazione e gestione dei servizi locali, assegnata, per le rispettive competenze, alle Regioni ed alle Aziende sanitarie.
Si rimane a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento la S.V. ritenga necessario.
Firmato: Il dirigente superiore (dott.ssa M.N. Cordone).".
Commento: Siamo alle solite... Il CORA chiede l'attuazione (con un ritardo di sette anni!) del combinato disposto di precise disposizioni di legge, ancora in vigore, che prevedono precisi poteri sostitutivi per la tutela del diritto costituzionale alla salute (Sentenza Corte Costituzionale 26 luglio1979, n. 88: "...Il bene a questa afferente (alla salute, ndr) è tutelato dall'art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicchè si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso...).
Il Ministero della Sanità risponde con il combinato disposto delle calende greche (abbiamo avviato... ci proponiamo di conseguire...) e dello scaricabarile (tocca alle Regioni e alle ASL, noi non possiamo intervenire...).
La risposta del Ministero è pertanto insoddisfacente e rafforza, semmai, il significato dei nostri esposti nelle Procure... sperando in Procuratori non amanti di Azzeccagarbugli!