Il sottoscritto ........................................, nato a ........................................ il .................. e residente a ................................... in via ......................................., a nome e per conto del Coordinamento Radicale Antiproibizionista (CORA), con sede in Roma in via di Torre Argentina 76, presenta il seguente
ESPOSTO
Premesso che :
1 - Il D.P.R. 309/90, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope , prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, all'Art. 118 - ex Art. 27 della L. 162/90 - Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali -, comma 1, recita : "...il ministro della Sanità, di concerto con il ministro degli Affari Sociali...determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale..."; al comma 2, recita : "a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali"; "b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordi
nare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti..."; al comma 3 recita : "Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del ministro della Sanità...".
2 - Il D.M. 30.11.1990, n. 444, all'Art. 4 (Istituzione dei SERT), comma 1, recita : "Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'Art. 90 (L. 22/12/1975, n. 685, ndr), e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'Art. 27 della legge n. 162 del 1990..."; all'Art. 4, comma 2, recita : "La USL, ove sia già operante il servizio per le tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con l'osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento, nonchè ad adeguarne le
caratteristiche funzionali ed organizzative"; all'Art. 5 (modalità di funzionamento), comma 1, recita : "Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana; al comma 2, recita : "Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3"; al comma 3, recita : "Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso il collegamento tra i SERT, l'utilizzo di altre strutture del
la USL, nonchè l'uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza";
3 - Il D.P.R. 309/90, Art. 1, comma 8, recita : "L'Osservatorio (permanente presso il Ministero dell'Interno, ndr), sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato (nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, ndr), acquisisce periodicamente e sistematicamente dati : a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative...; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonchè sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;...".
L'Art. 113, comma 2, del DPR suddetto, recita : "Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni : a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente...; b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza; c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;...g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi".
Il D.M. n. 444/90, all'Art.3 (caratteristiche funzionali), comma 3, lett. h) ed i), recita : "...I SERT...provvedono a :... h) valutare periodicamente l'andamento e i risultati del trattamento e dei programmi di intervento sui singoli tossicodipendenti in riferimento agli aspetti di carattere clinico, psicologico, sociale, nonchè in termini di cessazione di assunzione di sostanze stupefacenti;...i) rilevare i dati statistici ed epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di competenza".
4 - L'Art. 3, comma 2, del D.M. n. 444/90, recita : "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico...".
5 - L'Art. 120 (commi 3, 6 e 9) del D.P.R. n. 309/90, recita : "3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonchè con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente." "6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione." "9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.".
L'Art. 3 (commi 1 e 5) del D.M. n. 444/90 recita : "1. I SERT...garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato." "5. Le UU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza."
6 - La Legge Sanitaria n. 833/78 garantisce ad ogni cittadino in cura presso le strutture sanitarie pubbliche il diritto di conoscere tutti i dati che riguardano il suo stato di salute, anamnestici e diagnostici, nonchè le terapie che gli vengono praticate con i relativi esiti, e quindi il diritto di ottenere, su richiesta, la copia completa della propria cartella clinica.
7 - La materia va inquadrata anche alla luce del D.P.C.M. del 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"), e del D.P.R. del 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
CONSIDERATO CHE
A. Dal combinato disposto delle norme citate emerge chiaramente la volontà del legislatore di dotare in tempi strettissimi i servizi per le tossicodipendenze di un organico adeguato in qualità e quantità, e di garantire in modo continuativo (indicando i tempi di apertura), le funzioni di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, mentre la previsione del commissario ad acta e la deroga al blocco delle assunzioni per la formazione degli organici (deroga peraltro confermata per vari esercizi finanziari) dovevano servire all'entrata in funzione dei nuovi SERT con la capacità operativa sopra definita, in tutte le Regioni, al massimo entro il mese di maggio del 1991 (Art. 118, DPR 309/90).
B. La normativa vigente ha recentemente trovato una significativa applicazione e conferma attraverso un atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari Regionali), che il 14 novembre 1997 ha rinviato il Piano sanitario regionale del Piemonte all'esame del Consiglio Regionale poichè contenente disposizioni in contrasto con l'Art. 118 del D.P.R. 309/90 "che richiede un'apertura continuativa nelle ventiquattro ore sia per i giorni feriali che festivi", senza citare, peraltro, l'Art. 5 del D.M. 444/90 che limita l'obbligo di apertura nelle ventiquattro ore ai SERT "nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti".
C. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha presentato al Parlamento entro il 31 gennaio 1998 la "Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti nel 1997" (art. 1, comma 14 del D.P.R. 309/90). Dall'ultima Relazione disponibile, presentata al Parlamento il 30 aprile 1997, risulta che la maggioranza delle Regioni non ha attuato la normativa in vigore e alcune non hanno neppure fornito i dati richiesti loro dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I dati globali semestrali e annuali forniti dai Ministeri degli Interni, della Sanità, degli Affari Sociali, non si riferiscono mai al 100 % dei SERT, e d'altra parte i SERT inadempienti nella trasmissione dei dati variano di volta in volta, con grave compromissione della confrontabilità dei dati globali stessi.
D. Appare di particolare gravità la mancata comunicazione dei dati ex Art.3, comma 3, lett. h ed i, del D.M. n. 444/90, in particolare degli esiti dei diversi trattamenti praticati nel SERT, almeno relativamente ai decessi in corso di terapia e agli abbandoni (dato che l'esito positivo andrebbe verificato mediante follow up ad anni di distanza dalla fine del trattamento), in quanto impedisce di valutare l'efficacia relativa dei diversi trattamenti, compreso il ricovero in Comunità, al fine di migliorare la risposta sanitaria alla farmacodipendenza da eroina.
E. Permane in molti SERT l'ostracismo contro le terapie metadoniche protratte e l'uso di fissare a priori un tetto massimo nel dosaggio del metadone, giustificando ciò con la "libertà terapeutica del medico", insindacabile in un libero professionita che svolga l'attività medica privatamente (anche se dipendesse da un pregiudizio), ma inammissibile per un responsabile di un servizio pubblico per le tossicodipendenze, che deve ottemperare alle disposizioni dell'Art. 3, comma 2, del D.M. n. 444/90 : "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico".
La discriminazione dei trattamenti metadonici protratti, i più efficaci per una stabile fuoriuscita a lungo termine dalla farmacodipendenza da eroina se attuati secondo protocolli di tipo "statunitense", per l'effetto stabilizzante sul sistema endorfinico dei pazienti, e i più protettivi rispetto ai rischi connessi alla ricaduta nell'eroina di strada, ovvero l'overdose e l'infezione da virus HIV, praticamente non viene mai denunciata alla Magistratura dai diretti interessati, pur costituendo una palese violazione del loro diritto alla cura e alla salute (art. 32 Cost.). Tuttavia la limitazione ingiustificata dei trattamenti metadonici protratti, stante l'obbligatorietà dell'azione penale, potrebbe utilmente essere oggetto di una iniziativa d'ufficio in quanto fattore di propagazione epidemica dell'Aids nella popolazione generale, con gravissime conseguenze per la salute pubblica. L'indicatore certo di un atteggiamento discriminatorio, salvo verifica puntuale dei dati ed eventuali testimonianze dirette, è
il forte sbalzo percentuale, da un SERT all'altro, dei trattamenti metadonici a lungo termine e una dominanza dei trattamenti di disintossicazione a breve termine, con o senza farmaci, e dei trattamenti solo psico-socio-riabilitativi (trattamenti che comportano il maggior rischio di overdose in caso di ricaduta nell'eroina di strada; e la ricaduta, come si sa, è un evento normale in una malattia come la farmacodipendenza da eroina, scientificamente definita "malattia cronica recidivante").
F. La mancata attuazione delle norme che tutelano l'anonimato, quando richiesto dagli interessati (Art. 120, commi 3 e 6, del D.P.R. n. 309/90, e Art. 3, commi 1 e 5, del D.M. n. 444/90), da una parte costituisce violazione di un diritto degli utenti in carico ai SERT e dall'altra scoraggia l'approdo ai SERT del nuovo "sommerso" costituito da soggetti adulti, spesso politossicodipendenti, perfettamente inseriti nel lavoro (quali imprenditori, insegnanti, professionisti, dirigenti d'azienda, impiegati pubblici, infermieri, etc.), con grave danno individuale e sociale per la rinuncia al trattamento sanitario, condizionata dal timore di ripercussioni negative sulla propria attivitO lavorativa e sulla sicurezza economica della famiglia.
G. Non è in generale agevole, per un cittadino farmacodipendente da eroina in carico al SERT, ottenere la propria cartella clinica o socio-sanitaria (ex L. 833/78), completa di tutte le informazioni che lo riguardano (spesso il rifiuto viene opposto per "motivi di riservatezza"), con grave discriminazione rispetto alla dignità che la Costituzione riconosce paritariamente ad ogni cittadino "...senza distinzione...di condizioni personali e sociali" (Art. 3 Cost.).
H. Non è assicurata al cittadino farmacodipendente da eroina, o alcooldipendente, allorch viene ristretto in carcere, la continuità della cura, o l'inizio di una cura adeguata, seguita dai medici specialisti del SERT (prevista dall'Art. 96, D.P.R. n. 309/90 - Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti - e in particolare dal comma 3 : "Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti"), e ciò a causa della mancata stipula delle convenzioni tra il Provveditore regionale o il Direttore dell'Istituto Penitenziario su delega del Provveditore, o il Direttore del Centro per la Giustizia minorile del Ministero di Grazia e Giustizia e il Direttore Generale dell'ASL di riferimento, che si avvale di operatori del proprio SERT (Art. 2, comma 4, lett. c, del D.M. n. 444/90 : "Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le se
guenti attivitO :...c) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena..." ) e degli Enti Ausiliari, con la responsabilità del Coordinatore del SERT sull'intervento curativo e riabilitativo. Secondo i dati del Ministero degli Interni relativi al 1996 (desunti dalla Relazione del Governo al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia - 30 aprile 1997), su 218 istituti penitenziari, 45 non sono convenzionati con i SERT, 55 sono convenzionati secondo il precedente assetto legislativo, 79 hanno stipulato accordi secondo vecchi schemi conformi alla legislazione del 1990 (nel frattempo fortemente innovata dal referendum del 18 aprile 1993 nella direzione di una totale apertura alle terapie metadoniche), e solo 32 secondo lo schema elaborato dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le Re
gioni e gli Enti Locali emanato in data 11.12.1992 e ratificate in data 10.3.1994 (che comunque dà indicazioni disapplicative delle leggi vigenti sulla disponibilità di tutti i trattamenti e in contraddizione con il risultato del referendum del 1993, dato che indica sempre "in sub-ordine" i trattamenti con farmaci sostitutivi ), 7 collaborano con i SERT al di fuori di stipule formali. Con il risultato che all'interno delle carceri, dove al 31.12.96 la popolazione tossicodipendente era di 13.859 persone (29.25% del totale) e i sieropositivi all'HIV 2.104 (4.44%) ( 3.350 con i "nuovi giunti"), mancano le terapie metadoniche protratte e quelle "a scalare" sono solo il 3 %, contro una media esterna del 30 % di terapie metadoniche a breve e lungo termine. Alla limitazione del metadone fa riscontro la continua segnalazione di presenza di eroina illegale nelle carceri.
Il sottoscritto fa notare che i SERT sono deputati alla prevenzione e cura non solo della farmacodipendenza da eroina e delle infezioni correlate all'assunzione di eroina di strada, ma anche delle alcooldipendenze, delle politossicodipendenze e devono affrontare anche le nuove problematiche derivanti dal consumo delle cosiddette "droghe sintetiche", con un allargamento della domanda potenziale di assistenza sanitaria alla popolazione di provenienza extracomunitaria e ai minori. La mancata attuazione, o la diversa applicazione sul territorio nazionale, delle citate disposizioni di legge, a quasi otto anni dalla loro entrata in vigore, ha comportato una grave e protratta sottrazione di assistenza sanitaria per milioni di persone, in particolare di cittadini italiani, "quandanche" farmacodipendenti da eroina, in patente violazione degli Art. 3 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana.
Il sottoscritto richiama, infine:
- la sentenza della Corte Costituzionale 26 luglio 1979, n.88 ("...Il bene a questa afferente - alla salute, ndr - è tutelato dall'art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicchè si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso...") e la sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio 1986, n. 184;
- la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione civile, 2 giugno 1992, n. 6667 ("...la responsabilità (giuridica) dei ministri relativa alle conseguenze di loro comportamenti, eventualmente contrari alle leggi e lesivi di diritti altrui, non diverge sostanzialmente da quella di qualsiasi altro cittadino investito di pubbliche funzioni e può sussistere, ai sensi dell'art. 28 Cost., nei confronti di coloro che ne siano stati lesi...");
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
CHIEDE ALLA S.V.
sulla base di quanto denunciato dalla citata Relazione del Governo al Parlamento e delle altre questioni sollevate dal presente esposto, di accertare eventuali reati commessi, e in particolare se esistano gli estremi dei reati previsti e puniti dagli Art. 323 C.P. (abuso d'ufficio) e 328 C.P. (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) e di perseguire i responsabili, per la mancata osservanza delle disposizioni di legge citate, e di eventuali altre, da parte degli organi preposti dalla legge stessa alla loro attuazione ai diversi livelli di responsabilità e competenza, governativa e regionale, con particolare riguardo ai seguenti punti :
1. Attuazione di quanto previsto dall'Art. 118 del D.P.R. n. 309/90 e dagli Art. 4, 5 e 6 del D.M. n. 444/90 (istituzione dei SERT, modalità di funzionamento, organico).
2. Attuazione di quanto previsto dall'Art.113, comma 2, lett.g, del D.P.R. n. 309/90 e dall'Art.3, comma 3, lett. h,i, del D.M. n. 444/90 (rilevazione, valutazione e comunicazione dei dati sui trattamenti e sui loro esiti), anche in relazione all'Art. 1, comma 8, del D.P.R. 309/90; eventuale inottemperanza dei SERT e degli Enti ausiliari alle richieste di dati provenienti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'Interno in base all'Art. 1, comma 8, punti a), b), c), del D.P.R. 309/90.
3. Attuazione di quanto previsto dall'Art. 3, comma 2 del D.M. n. 444/90 : "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico", cioè l'intera gamma delle soluzioni terapeutiche, senza discriminazioni, con particolare riguardo alla effettiva disponibilità dei trattamenti metadonici a tempo indeterminato, e salvo verifica della validità dei protocolli terapeutici adottati e della capacità del personale sanitario di attuarli.
4. Attuazione di quanto previsto dall'Art. 120, commi 3 e 6, del D.P.R. n. 309/90 : "Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonchè con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente", e : "Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione"; e dall'Art. 3, commi 1 e 5, del D.M. n. 444/90 : "I SERT...garantiscono agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l'anonimato", e : "Le UUU.SS.LL. doteranno i SERT delle strutture, delle attrezzature e dei locali necessari per poter consentire ai servizi stessi di compiere adeguatamente gli interventi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle esigenze di riservatezza e di sicurezza".
5. Attuazione delle norme che garantiscono il diritto del paziente ad ottenere la copia della propria cartella clinica o socio-sanitaria, completa di tutte le informazioni che lo riguardano, non potendosi applicare nei suoi confronti criteri di "riservatezza" che vanno invece garantiti al paziente nei confronti di terze persone.
6. Attuazione di quanto previsto dall'Art. 96 del D.P.R. n. 309/90 e dall'Art. 2, comma 4, lett. c, del D.M. n. 444/90 (stipula delle convenzioni tra le USL e gli Istituti di prevenzione e pena per la presa in carico terapeutica dei detenuti tossicodipendenti).
Il sottoscritto chiede infine di essere informato sull'esito del presente esposto anche in caso di archiviazione.
Dichiara di eleggere il proprio domicilio presso .............................................................................
........................, addì ...................... 1998
FIRMA
<,.OÆA'approdo ai SERT del nuovo "sommerso" costituito da soggetti adulti, spesso politossicodipendenti, perfettamente inseriti nel lavoro (quali imprenditori, insegnanti, professionisti, dirigenti d'azienda, impiegati pubblici, infermieri, etc.), con grave danno individuale e sociale per la rinuncia al trattamento sanitario, condizionata dal timore di ripercussioni negative sulla propria v^ }^ ûó U U Y M O X x S æ
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