Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
ven 18 lug. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza droga
Inzani Giorgio - 24 gennaio 1999
IL PROIBIZIONISMO E' UN CRIMINE?
di Giorgio Inzani

1. PREMESSA

Comincio con una premessa molto lunga che articolero' in 3 parti cercando di rispondere a una domanda: e' possibile individuare per tempo un crimine contro l'umanita' (perche' questo secondo me e' il proibizionismo sulle droghe) senza dover continuare a fare i conti -a posteriori - col numero dei morti?

a) Nel 1935 a giugno, a Parigi, ci fu un Convegno di cui sicuramente i giornali dell'epoca in Italia non parlarono (perche' "non potevano" farlo) era il "Congresso internazionale degli scrittori per la difesa della liberta' della cultura". Da Gide ad Aragon, da Barbusse a Malraux, a Nizan quel convegno ripeteva il cliche' che solo nella Russia sovietica stava trionfando la liberta' e l'uomo nuovo, mentre i paesi "borghesi" erano tutti paesi "fascisti". Intervenne completamente in controtendenza e isolato Gaetano Salvemini (il comunista Ambrogio Domini dira' di aver "ascoltato con nausea" quell'intervento) dicendo "Non e' vero che si puo' attribuire il nome di fascismo a tutte le societa' borghesi perche' c'era una bella differenza fra Italia e Germania, da un lato, e, dall'altro, fra Inghilterra e Francia. Guai a fare d'ogni erba un fascio! Al contrario, non dovete disprezzare le vostre liberta' ma difenderle con ostinazione". Salvemini proseguiva dicendo che non Inghilterra e Francia andavano messe sott

o accusa ma semmai la Russia di Stalin che invece tutti gli scrittori osannavano, perche', "non basta protestare contro l'opera dell' OVRA fascista e della Gestapo nazista e negare l'esistenza di una polizia politica sovietica e se in Germania ci sono campi di concentramento e in Italia le isole di confino, in Russia c'e' la Siberia". Concluse poi il suo intervento con le parole di Tolstoj "Io non posso tacere". Fu considerato, questo intervento, una "nota stonata" da parte dei 230 scrittori delegati. In realta' proprio perche' svolto da un antifascista rigoroso e dalla prima ora fu un intervento fortemente profetico.

a1) Esattamente 63 anni dopo nel giugno del 1998 (Jung parlerebbe sicuramente di sincronicita') si e' tenuto a Parigi il nono Congresso del Coordinamento Radicale Antiproibizionista. Anche qui nessun giornale (anche se nessuno glielo ha impedito) ne ha parlato. Eppure si e' trattato di un Congresso molto importante, che si e' aperto con lo slogan IL PROIBIZIONISMO E' UN CRIMINE e si e' chiuso con l'approvazione di una mozione che, al primo capoverso, (grazie all'approvazione di un mio emendamento) recita "Il nono Congresso del Cora, riunitosi a Parigi il 5, 6, e 7 giugno 1998, sentite le relazioni del segretario e del Tesoriere:

- ritiene che la lotta antiproibizionista esiga la costruzione di un soggetto politico organizzato, capace di imporre come priorita', sul piano nazionale ed internazionale, la riforma delle politiche e delle legislazioni sulla droga, come tentativo di riconquistare la certezza del diritto per contrastare il crimine contro la vita rappresentato dalle politiche proibizioniste; (in neretto il testo dell'emendamento).

Eppure, anche in ambito radicale, questa sottolineatura non e' stata completamente indolore. Per es. J.F. Hory (presidente del PR e del Cora) in un suo lungo intervento aveva sostenuto che "dire CRIMINE CONTRO L'UMANITA' significa fare una scelta definitoria fantasmatica e poco opportuna", e lo stesso G. F. dell'Alba (parlamentare europeo del gruppo radicale) argomentava che le definizioni di "crimine contro l'umanita'" erano molto lontane dal proibizionismo pero', poi, mentre ci elencava queste definizioni, noi ci guardavamo gli uni con gli altri per l'aderenza delle definizioni ai dettati proibizionistici.

Comunque il Congresso ha rappresentato un momento importante di approfondimento scientifico e politico. Bastera' qui - tra i tanti- citare alcuni interventi:

- quello di Eduardo McKenzie (economista colombiano) che ci spiegava che mentre la lotta contro il cartello di Medellin fu portata avanti con metodi violenti (e che costarono la vita a 1.150 persone morte ammazzate) contro il cartello di Cali' il governo ha scelto la via legalitaria ottenendo la sconfitta del cartello stesso. Ebbene, di fronte a questa scelta legittima del governo, gli Usa hanno minacciato l'embargo economico nei confronti di 5.000 prodotti colombiani. Eduardo M.K. concludeva il suo intervento lanciando un appello a Chirac perche' intervenisse sul governo americano.

- Come contraltare all'intervento di Eduardo c'e' stato l'intervento telefonico di Bourecat Ali' (dagli Usa dove e' rifugiato protetto dalla CIA) che spiegava le connessioni molto precise fra il Re del Marocco e Chirac per un controllo del traffico di droga nel Mediterraneo. Bourecat concludeva il suo intervento dicendo che era costretto a rifugiarsi negli Usa per sfuggire a precise minacce di morte.

- Importante l'intervento di M. Pannella che verteva su una precisa analisi della SOCIALBUROCRAZIA che alimenta e si alimenta di leggi proibizioniste.

Senza troppe forzature si puo' dire che questo Congresso ha svolto la stessa funzione profetica che nel 1935 Salvemini svolse nei confronti del totalitarismo comunista.

Ma, per rispondere adeguatamente alla domanda posta all'inizio della premessa, occorre aggiungere un terzo tassello argomentativo abbastanza inusuale ed e' una non breve bibliografia minima che cerca di far chiarezza sulla complessita' dell'argomento

b) BIBLIOGRAFIA

1- Atti del nono Congresso del Cora. Parigi 5-7 giugno 1998

2- I volonterosi carnefici di Hitler di Daniel J. Goldhagen che, introducendo due concetti analitici:

a) antisemitismo eliminazionista

b) realizzatori (perpetrator), capovolge l'interpretazione corrente sulle origini e sui "realizzatori" dell'Olocausto. (Per analogia e' possibile parlare di un "proibizionismo eliminazionista").

3- L'ordine del terrore di W. Sofsky che, partendo dall'analisi del totalitarimo di H. Arendt formula l'ipotesi di una formazione sociale definita POTERE ASSOLUTO (le socialburocrazie proibizioniste hanno molte caratteristiche di questa formazione).

4- Lo Stato criminale (i genocidi del XX secolo) di Y. Ternon che argomenta come gli Stati siano produttori di genocidi (Nell'operare una discriminazione fra droghe "proibite" e "tollerate" lo Stato e' servo del Potere assoluto)

5- Il secolo breve -1914-1991- di E. Hobsbawum, che spiega e definisce il contesto generale nel quale nascono e si sviluppano i totalitarismi (compreso il proibizionismo, secrezione integralista dell'Occidente democratico)

6- Il libro nero del Comunismo di autori vari che documentano origine, sviluppo, parziale arretramento delle tanato-burocrazie nel mondo (modello di riferimento dei proibizionisti)

7- Cigni selvatici di Jung Chang che descrive la quotidianita' spaventosa della "anarco - burocrazia" (che rappresenta uno dei pilastri del proibizionismo)

Poi due libri che cercano di rispondere al quesito: e' possibile che nella piu' grande democrazia del mondo nascano dati totalitari? (Salvemini di fronte al maccartismo aveva risposto: si)

8- American tabloid di James Ellroy, attorno e dietro gli assassinii dei Kennedy la narcomafia si pone come punto di riferimento certo

9- Tutte le droghe del presidente di G. C. Arnao spiega il ruolo delle agenzie (e di Anslinger) nella nascita del proibizionismo.

10- Burocrati di tutto il mondo: disunitevi. La megamacchina narcoburocratica di G. Inzani (Re Nudo n 15) cerco di delineare un primo abbozzo interpretativo complessivo.

Infine due testi che delineano il discrimine positivo per battere le farneticazioni proibizioniste e cioe' la centralita' della singola persona libera e responsabile.

11- Bhagavad gita commentata da Gandhi Laddove Gandhi afferma "Ogni uomo o donna, per quanto debole e' il difensore della propria liberta' e del rispetto di se'. Questa difesa e' valida anche se tutto il mondo si schierasse contro il singolo resistente"

12- Dinamica dell'inconscio di C.G.Jung dove viene data la definizione di SE' come scopo della vita.

Questa lunga premessa si puo' concludere rimandando la risposta al secondo paragrafo.

2. DEFINIZIONE

Per arrivare alle definizioni del 1998 (statuto del Tribunale Penale Internazionale: TPI) ci fu un lungo cursus che parti' dalle riflessioni di Lemkin, il quale, nel 1944, a fronte dei crimini nazisti conio' il termine di GENOCIDIO ("distruzione della sicurezza personale, della liberta', della salute, della dignita' e persino degli individui appartenenti a gruppi umani");

nel 1945 alcuni giuristi avanzarono il concetto di CRIMINI CONTRO L'UMANITA' (non in opposizione al concetto di genocidio, in quanto esso vi e' incluso), specificando che non e' l'inumanita' dell'omicidio a caratterizzare il "C.C. l'UMANITA' " ma il fatto che le vittime sono condannate a morte per quello che sono o per quello che si crede esse siano.

8.8.45 Il Tribunale Militare Internazionale ingloba nel suo Statuto (oltre ai crimini di guerra e il crimine contro la pace) il "C.C. l'UMANITA' " (Nota di Y. Ternon: questa espressione fu tradotta in tedesco con "crimine contro la compassione" ( Menschlickeit) come se - osservo' H. Arendt - "i nazisti avessero semplicemente mancato di tenerezza umana, il che e' certamente la litote del secolo")

10.12.48 La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che stabiliva le prerogative dell'individuo nello Stato e garantiva i diritti della persona umana, si concludeva precisando, nell'articolo 30. "Nessuna disposizione della presente Dichiarazione puo' essere interpretata nel senso di implicare che uno Stato, un gruppo o una persona abbiano il diritto di esercitare un'attivita' o compiere degli atti miranti alla distruzione dei diritti e delle liberta' in essa enunciati"

Con questa Dichiarazione veniva data al "C.C.l'UMANITA' ". L'elemento normativo preciso che gli mancava (Lombreis).

26.8.85 Convenzione sul genocidio (prevenzione e repressione) arriva a risultati molto simili a quelli del 1998, importante pero' (poiche' si parlava solo di gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso - a causa soprattutto dei veti incrociati di URSS e Cina) la definizione proposta in sesta Commissione di Pieter Drost "il crimine di genocidio nella sua forma piu' grave e' la distruzione deliberata di esseri umani presi individualmente in ragione della loro appartenenza a una collettivita' umana qualsiasi in quanto tale".

17.7.98 Statuto del T.P.I. (approvato a Roma)

Art. 6 - crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio si intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

a) ....

b) Cagionare gravi lesioni all'integrita' fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;

c) Sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

Art. 7 -Crimini contro l'umanita'

1. Ai fini del presente Statuto, per C.C. L 'UMANITA' si intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

a) ....

b) Sterminio; [2.b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita diretta a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto e alle medicine;]

c) ... e)... f)... g)...

h) Persecuzione [2.g.) per "persecuzione" s'intende l'internazionale e grave privazione di diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identita' del gruppo o della collettivita']

Persecuzione contro un gruppo o una collettivita' dotati di propria identita', ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale o di genere sessuale (..) o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;

Si puo' concludere questo secondo paragrafo affermando che il proibizionismo sulle droghe e' un crimine contro l'umanita' per le lettere b) e h) e un crimine di genocidio per le lettere b) e c) realizzato dalla megamacchina narcoburocratica che si costituira' in "potere assoluto" se saranno superate le contraddizioni interne del variegato fronte internazionale (con alla testa le agenzie americane da un lato e l'apparato di potere cinese dall'altro, passando per talebani e mafie varie)

3. FATTISPECIE

Bisogna a computare (Paese per Paese) le vittime dirette di questo crimine. In Italia si puo' farlo computando le vittime (per overdose, per AIDS, per epatiti B e C) negli ultimi dieci anni, che possono essere calcolate (per difetto) in 60.000 persone che sarebbero sicuramente vive se non si fossero trovate nelle condizioni di clandestinita' sanitariamente incontrollabili ma controllate dalla criminalita'.

Occorre sempre richiamare un raffronto fra la sieropositivita' dei td. olandesi (7%) e td italiani (70%) spiegata solo dalle diverse leggi sottostanti.

Chiedersi chi sono i responsabili di questi 60 mila morti non e' domanda oziosa, perche' solo dalla individuazione delle responsabilita' puo' discendere una effettiva - e non parolaia com'e' l'attuale - politica di prevenzione per il futuro

4. UN CASO PARTICOLARE - PROIBIZIONISMO SULLE CURE

E' abbastanza difficile capire se, dietro il proibizionismo sulle cure, c'e' un disegno organico o se, al contrario ci sia, da parte della magistratura una volontß di colpire a casaccio mentre, da parte della categoria medica si registra una disattenzione che rasenta la sciatteria. Resta - come punto fermo - il fatto certo della giurisprudenza nel settore, che, a cinque anni di distanza, disattende completamente il risultato referendario del 1993 ( che prevedeva la possibilita', per il medico, di prescrivere al cittadino farmacodipendente da eroina una terapia con farmaci sostitutivi).

Questo particolare proibizionismo (che e' alla base del reato previsto dall'art. 7 c. b dello Statuto del TPI), e' difficilmente quantificabile.

Puo' essere utile citare un caso particolare: xy, medico milanese, 56 anni, viene, nell'ottobre 1997 incriminato per "spaccio di metadone" (reato che prevede - c. primo art. 73 - una pena massima di 22 anni) solo perche' assiste terapeuticamente alcuni farmacodipendenti da eroina rifiutati dai SERT o dai loro medici di base.

Dopo 15 mesi dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., il GIP non ha ancora fissato la data dell'udienza preliminare (aveva un mese di tempo). Quanti sono i casi simili a questo? E' impossibile dirlo.

5. CONCLUSIONE

Perche' il TPI venga insediato e' necessaria la ratifica dello Statuto da parte di almeno 60 stati. Sara' un percorso difficile e non scontato che vede il Partito Radicale in prima linea. Nel frattempo gli antiproibizionisti, anche a partire da quanto contenuto nei paragrafi precedenti, debbono saper incalzare i proibizionisti, soprattutto quelli in buona fede, che sono numerosi. Dire loro - che a prescindere (o magari grazie) dalla loro buona fede - il proibizionismo e' un crimine contro l'umanita', significa sicuramente scuotere le loro coscienze, le loro buone fedi.

Ma, piu' in generale, e' necessario rilanciare le ragioni ideali del confronto almeno a livello politico (i magistrati, si sa, sono impermeabili al confronto) e chiedere conto delle responsabilita' (o irresponsabilita') politiche:

- e le liberta' personali?

- e la democrazia?

- e l'economia?

- e la giustizia?

- e la sanita' (per gli esclusi dalla "riduzione del danno")?

Quali giustificazioni si possono accampare di fronte alle vittime del proibizionismo, in particolare i non consumatori di droga, minacciati da profitti criminali, spaventati dall'insicurezza sociale, angosciati dall'impotenza delle "politiche d'ordine"?

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail