c/o la Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Trento
Oggetto: Procedimento nr. 1244/98 Mod. 21 N.R. nei confronti di LOVASTE Raffaele ed altri.
Con la presente, il sottoscritto Giulio Manfredi, nato a Murazzano (Cn) il 23/07/1961, ivi residente in via Roma n. 63, a nome e per conto del Coordinamento Radicale Antiproibizionista (CO.R.A.), rivolge formale opposizione alla proposta di archiviazione dell'esposto del CO.R.A. (firmatari Bertè, Manfredi e Spagnoli) relativa al procedimento in oggetto; proposta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero Dr. Davide Ognibene e notificata al CO.R.A. il giorno 27/04/1999.
In particolare, il sottoscritto fa presente quanto segue:
La motivazione addotta dal PM per suffragare l'archiviazione è riduttiva e insufficiente. Affermare che "i fatti in oggetto di denuncia non raccolgono ipotesi penalmente rilevanti rientrando gli stessi in un ambito decisionale demandato alla mera discrezione medica" significa, infatti, non aver colto la portata dell'esposto del CO.R.A., che individua precise inadempienze di leggi nazionali in materia di tossicodipendenze, inadempienze che durano da 8 anni!
Per quanto concerne le inadempienze imputabili alle Amministrazioni della Provincia Autonoma di Trento, si richiama il combinato disposto dell'art. 118 del DPR 309/90 (Testo Unico in materia di tossicodipendenze) e del D.M. 444/90 (regolamento sull'attività dei SERT), che prevedeva l'entrata in funzione della normativa "entro il maggio del 1991". Si tratta di disposizioni inerenti il "diritto alla salute" dei cittadini tossicodipendenti che non possono essere derogate da provvedimenti degli enti locali; il sottoscritto richiama, in proposito, la lettera (allegato A) del Servizio Attività di Gestione Sanitaria della Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.), da cui si desumono giorni ed orari di apertura del SERT di Trento (il SERT italiano con il maggior numero di utenti) manifestamente inadeguati; il sottoscritto stigmatizza, inoltre, il tentativo di utilizzare il servizio di "pronto soccorso" come "SERT di riserva", ipotesi che confligge sia con la chiara volontà del legislatore di assicurare al cittadino toss
icodipendente un'assistenza specialistica continuata nel tempo e nello spazio sia con la manifesta evidenza dell'impossibilità che il servizio di "pronto soccorso" possa assolvere a tale compito.
Il sottoscritto richiama poi i dati inerenti la P.A.T. desunti dalla "Relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia" del 30 aprile 1997 (allegato B), da cui risulta che l'organico del SERT non corisponde ai parametri previsti dalla Tabella n. 1 allegata al DM 444/90.
Per quanto concerne le responsabilità dell'équipe sanitaria del SERT di Trento, dal 1991 ad oggi, si richiama l'evoluzione della normativa in materia di trattamenti farmacologici delle tossicodipendenze: fino al referendum del 18 aprile 1993, il SERT aveva il monopolio della somministrazione del metadone, l'unico farmaco sostitutivo consentito (ai sensi del D.M. 445/90, abrogato dall'esito referendario): pertanto, il rifiuto del trattamento metadonico poneva l'utente del SERT di fronte ad un'alternativa radicale: o l'astinenza o la "droga di strada". La vittoria del referendum ha sancito la libertà terapeutica in materia di tossicodipendenze ed ha permesso l'emanazione della Circolare 30 settembre 1994, n. 20 (Linee-guida per il trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi), pienamente operante, che, fra l'altro, afferma: "... il trattamento dell'abuso di sostanze mediante il metadone, riducendo il rischio di assunzione di eroina per via endovenosa ed il conseguente uso promiscuo di sirin
ghe, costituisce uno strumento valido di intervento anche per fini di sanità pubblica, prevenendo la diffusione di malattie infettive, il rischio di mortalità per <>, con positivi effetti ai fini del contenimento delle attività criminali legate al fenomeno della droga... Si sottolinea l'importanza di un pronto inizio del trattamento di disassuefazione con metadone, quando ne sia stata riscontrata l'indicazione medica, al fine di sottrarre al più presto, possibilmente nella stessa giornata, il paziente ai rischi dell'uso di eroina <>... L'esperienza degli U.S.A. ha evidenziato che la maggior parte dei pazienti si giova di dosi comprese tra 50 e 120 mg. e che, in generale, la dose efficace è 80 mg (+/- 20 mg.), a seconda del grado di tolleranza e della capacità di metabolizzare il farmaco...". Pertanto, l'asserita "mera discrezione medica" deve essere collocata entro confini normativi desumibili sia dalla Circolare citata sia dall'enunciato dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 444/90: "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico...". Tale "disponibilità" deve essere non teorica ma concreta, pena l'inficiamento della norma; mentre appare del tutto teorica se consideriamo il seguente passo, tratto sempre dalla "Relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia" del 30 aprile 1997 (allegato B): "... si è dato luogo all'utilizzo del metadone nell'ambito di trattamenti a mantenimento, anche se con dosaggi medio-bassi (da 20 a 40 mg) e nei confronti di un numero molto limitato di tossicodipendenti (circa l'1% di tutti quelli ammessi al trattamento con farmaco sostitutivo)...".
Dalla "Relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze" del 1998 risulta (Allegato C) che la Provincia Autonoma di Trento è al 5· posto in Italia come percentuale di test "positivi" anti-HIV (20,7% di test positivi sul totale dei test eseguiti: la percentuale della Provincia Autonoma di Bolzano è il 7,3%).
A completamento del quadro il sottoscritto richiama, infine, altri passi della Relazione 1997 allegata, ricordando che è sempre la P.A.T. a così scrivere: "... Non esiste un sistema informativo specifico in materia di tossicodipendenze... Non è stata attuata nessuna iniziativa con finanziamenti desunti dal Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga... Non c'è stato nessun collegamento con iniziative internazionali...". Rispetto alla situazione esistente ni primi anni '90, il sottoscritto rimanda a quanto compare nella "Relazione sullo stato delle tossicodipendenze" del 1994 (allegato D): due pagine striminzite senza alcuna indicazione precisa.
Il sottoscritto, infine, non può non accennare alle precise contestazioni formulate nell'esposto "Decarli-Polini" e nella relativa opposizione all'archiviazione; contestazioni che non sono da considerare ultronee ma del tutto pertinenti all'oggetto, tanto da portare il PM ad accomunare i vari esposti presentati sullo stato delle cose nel SERT di Trento in un'unica richiesta di archiviazione. Il quadro che emerge dall'esposto suddetto non può non sollecitare una prosecuzione ed un approfondimento delle indagini: è vero o non è vero che il signor Valerio Costa ha diretto il SERT per vari anni senza avere i titoli per farlo? E' vero o non è vero che il signor Valerio Costa era nel contempo gestore di una comunità per il recupero dei tossicodipendenti? E' vero o non è vero che le terapie metadoniche sono state "concesse" astraendo del tutto dalle condizioni dei pazienti e dalle normative nazionali e locali in vigore? Sono domande precise che necessitano di risposte certe.
Un'archiviazione affrettata di tali quesiti arrecherebbe un ulteriore, grave, danno: svilirebbe e comprometterebbe il grande significato civile rappresentato dalla decisione di due cittadini tossicodipendenti di lottare, con gli strumenti del diritto, per il "diritto alla salute", per il "diritto alla vita" non solo loro ma di tutti i cittadini.
Il sottoscritto elegge il proprio domicilio legale presso la sede centrale del CO.R.A., in via di Torre Argentina 76, 00186 Roma.
Distinti saluti.
Torino, 4 maggio 1999
GIULIO MANFREDI
Direzione Politica CO.R.A.