L'INCERTEZZA DEL DIRITTO PRODUCE CERTEZZA DELLA PENAE DEL DOLORE PER I CITTADINI TOSSICODIPENDENTI.
(Relazione al Convegno sul decennale della legge Jervolino-Vassalli, Roma 26 giugno 2000)
Basta una rapida scorsa alle centinaia di articoli di stampa che dieci anni fa annunciarono agli italiani la grande svolta nella "lotta alla droga" per cogliere uno dei punti nodali su cui la signora Russo Iervolino e i suoi seguaci imperniavano la loro crociata: "noi non siamo quelli che vogliono sbattere in galera i drogati, tanto è vero uno dei punti qualificanti della nostra legge è il potenziamento dell'assistenza sanitaria ai tossicodipendenti".
In effetti, analizzando la produzione legislativa di quel periodo, dobbiamo ammettere che lo sforzo di creare un sistema dei servizi migliore sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo fu fatto, "sulla carta":
l'art. 27 della L. 162/90 (recepito poi integralmente nel Testo Unico sulle tossicodipendenze, DPR 309/90, all'art. 118) così recita: "In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il ministro degli Affari Sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali; b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e
deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del ministro della Sanità. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600
milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127; b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887".
Il ministro della Sanità di allora, Francesco De Lorenzo, si mise subito al lavoro e sfornò il D.M. 30.11.1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali); il decreto entrò in vigore il 31 gennaio 1991.
All'art. 2, il decreto recita, fra l'altro: " Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività: c) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena; ";
Art. 3, comma 2: "I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico...";
Art. 4 (Istituzione dei SERT): "Ciascuna USL provvede alla istituzione e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'Art. 27 della legge n. 162 del 1990... La USL, ove sia già operante il servizio per le tossicodipendenze, provvede ad integrare il relativo organico, con l'osservanza delle determinazioni di cui al comma 1, con le figure professionali eventualmente carenti, di cui al presente regolamento, nonchè ad adeguarne le caratteristiche funzionali ed organizzative";
Art. 5 (modalità di funzionamento): "Le UU.SS.LL. - tramite i SERT - assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana. Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei SERT per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei SERT per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3". Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei SERT al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2, può essere garantito, anche attraverso il collegamento tra i SERT, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonchè l'uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esig
enze del bacino di utenza";
Art. 6 (Organico): "I SERT dispongono di una propria pianta organica, definita dalla regione con riferimento ad un organico individuato sulla base dei criteri di cui all'allegata tabella 1 ". La tabella citata individua le qualifiche degli operatori e il numero degli stessi, distinguendo fra "bassa" utenza (11 operatori), "media" (16 operatori) e "alta" utenza (21 operatori). Inoltre: " Le dotazioni organiche sono, altresì, integrate quando nel territorio di competenza del SERT siano presenti strutture carcerarie ".
Dal combinato disposto della legge e del decreto attuativo si evince che i "nuovi" SERT sarebbero dovuti entrare in funzione, in tutte le 20 Regioni, al massimo entro il mese di maggio del 1991: per ottenere un tale risultato il legislatore ha previsto la figura straordinaria del "commissario ad acta" nonché la deroga al blocco della assunzioni per la formazione degli organici (deroga confermata per vari esercizi finanziari). E' utile tenere presente che stiamo parlando di leggi ancora pienamente in vigore, a distanza di dieci anni, non essendo state soggette ad alcuna abrogazione, modificazione e/o integrazione. Prova ne sia:
- il D.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) così recita: " Per i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali si richiama la normativa sull'istituzione dei Sert di cui alla legge n. 162 del 1990 e D.M. 30 novembre 1990, n. 444 ";
- nell'autunno 1997 il Coordinamento Radicale Antiproibizionista (CORA) ed il consigliere regionale verde Pasquale Cavaliere chiesero al Commissario di Governo presso la Regione Piemonte di bloccare l'iter di promulgazione del Piano Sanitario Regionale, poiché conteneva orari di apertura dei SERT inferiori a quelli previsti dalla legge; il 14/11/97 la Presidenza del Consiglio dei Ministri rinviava il Piano sanitario al Consiglio Regionale per infrazione dell'art. 118 del D.P.R. 309/90 "che richiede un'apertura continuativa nelle ventiquattro ore sia per i giorni feriali che festivi"; il Consiglio Regionale adeguava il testo del PSR alla legge nazionale ;
- l'art. 4, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei SERT"; il termine di tempo (4 giugno 1999) è ampiamente scaduto ma il ministro Turco, anche su questo, è inadempiente.
D'altronde, i suoi predecessori non sono da meno; pochi mesi dopo il varo della "legge antidroga", iniziano i problemi: " Per la creazione dei Sert sono riuscita a distribuire già da alcuni mesi anche tutti i fondi del 1991: in tutto sono 270 miliardi già a disposizione delle regioni e non mi sembra poco " (<>, colloquio con Rosa Russo Jervolino, "L'Espresso" del 30/06/91); Don Ciotti non la pensa così: "Mancano i fondi I fondi stanziati finora, anche se sono cresciuti rispetto al passato, non permetteranno di star dietro gli impegni che la nuova legge comporta. Che io sappia, per esempio, non esiste da nessuna parte un Sert aperto tutto il giorno. Mentre sono sicuro che alcuni, penso per esempio a quello di Mirafiori Sud in Piemonte, sono aperti solo per alcune ore la settimana " (<>, colloquio con don Luigi Ciotti, "L'Espresso" del 30/06/91). E le Regioni non devono essere molto operative se il ministro della Sanità De Lorenzo, da San Patrignano (sic), annuncia "l'intenzione di compiere indagini e collocare commissari ad acta in quelle Regioni che ancora non hanno attivato i Sert" ("Il Mattino", 8/07/91; "Secolo", 9/07/91).
La "Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti nel 1991", presentata dal Governo al Parlamento il 31/01/92, offre un quadro ottimistico della situazione. Nel capitolo dedicato allo "Stato di attuazione delle norme sul potenziamento dei SERT" si può leggere: " un apposito gruppo tecnico della Conferenza Stato-Regioni ha provveduto ad individuare criteri omogenei di comportamento, in particolare per i profili riguardanti il computo del numero dei tossicodipendenti contemporaneamente in trattamento, l'istituzione dei nuovi servizi, l'eventuale aumento delle dotazioni organiche connesso con le attività di informazione e prevenzione. Dagli approfondimenti effettuati è emerso che la disponibilità finanziaria di lire 240 miliardi e 600 milioni annui prevista dall'art. 27 della legge (162/90, ndr) è da considerare complessivamente congrua in rapporto ai costi che derivano dall'adeguamento degli organici dei servizi esistenti - valut
ando l'utenza media con parametri omogenei e rigorosi - e per l'attivazione di nuovi servizi, con criteri di responsabile selettività, nelle aree che ne sono carenti. E' stata conseguentemente predisposta una proposta di ripartizione, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 18 aprile 1991, articolata sui seguenti elementi: a) assunzione di 3446 unità di nuovo personale per il potenziamento nell'organico dei servizi esistenti, ad un costo medio per ogni unità, comprensivo di oneri riflessi, stimato in lire 50 milioni annui; b) assunzione di 802 unità di nuovo personale da destinare a 74 servizi di nuova istituzione; c) assegnazione alle regioni della complessiva somma di lire 28 miliardi e 200 milioni (pari a 564 unità di personale) per la specifica finalità di incremento degli organici standard in relazione ad esigenze connesse con le attività di informazione e prevenzione Tale ripartizione è stata approvata dal CIPE il giorno 30 maggio 1991 e di ciò è stata da
ta immediata comunicazione agli assessori regionali alla sanità ai fini della formalizzazione dei provvedimenti rientranti nelle competenze delle unità sanitarie locali tutte le regioni e province autonome hanno adottato i provvedimenti occorrenti per consentire alle unità sanitarie locali di procedere all'istituzione dei nuovi SERT ed adeguare le strutture già esistenti alle nuove norme Solo in cinque casi, tutti della Regione Lazio, si è proceduto alla nomina dei Commissari "ad acta" previsti dalla legge ".
La "Relazione sullo stato delle td.ze in Italia nel 1992" nulla dice rispetto al problema in oggetto; quella relativa al 1993 gli dedica poche righe: l'allora ministro della Solidarietà Sociale, Fernanda Contri, illustrando i lavori della prima Conferenza Nazionale sulla droga (Palermo, 24-26 giugno 1993), accenna a " numerose dichiarazioni di insoddisfazione per lo stato dei servizi pubblici in alcune realtà regionali relativamente alla istituzione stessa dei servizi, alle carenze ed all'elevato turn-over del personale, all'inadeguatezza dei locali, etc. Su tali questioni, il Ministro della sanità (Maria Pia Garavaglia, ndr), presente alla Conferenza, dopo aver richiamato la competenza regionale in materia, ha rinnovato il suo impegno finalizzato all'adozione di tutti i provvedimenti di sua competenza per dare piena attuazione al decreto 444/90 ".
Per non tediare eccessivamente il lettore, compio un salto temporale e passo alla "Relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia nel 1996", la prima redatta dall'attuale Ministro degli Affari Sociali, Livia Turco. Anche l'esponente del primo governo di sinistra-centro nella storia della Repubblica è parca d'informazioni: " E' da notare che il numero dei SERT attivi è variato rispetto alle precedenti rilevazioni in relazione alle continue modifiche che in ogni regione si verificano in base a quanto previsto dal D.M n. 444 del 1990 e in seguito alla nuova normativa sanitaria (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.) relativamente alla ristrutturazione delle unità sanitarie locali in Aziende ".
Dal 13 al 15 marzo 1997 si tiene a Napoli la Seconda Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze; vi partecipa anche il CORA, che presenta, fra le altre, una Relazione sulla questione dei controlli sui finanziamenti "antidroga" elargiti fino ad allora a Regioni, Province, Comuni, Unità Sanitarie Locali. A tale controllo sarebbe deputato il "Nucleo Operativo", costituito da funzionari di vari Ministeri, che ha vissuto di vita stentata per cinque anni per poi essere tacitamente accantonato.
Nella "Relazione sullo stato delle td.ze in Italia nel 1997", il ministro Turco nulla scrive sull'attuazione delle disposizioni di legge sugli organici dei SERT; il governo non fornisce direttamente nessuna informazione neppure nella "Relazione 1998", l'ultima disponibile (la "Relazione sullo stato delle td.ze in Italia nel 1999" deve essere presentata dal Governo in Parlamento entro il 30 giugno 2000); sono, comunque, eloquenti gli scarni dati forniti dalle Regioni e allegati alla stessa : la Regione Campania comunica di avere 41 SERT, in cui lavorano 372 operatori (calcolando gli operatori su un' "utenza media" - 16 operatori per SERT - l'organico necessario dovrebbe essere di 656 unità, più le dotazioni per le carceri); la Calabria comunica di avere 15 SERT e 147 operatori (anche nell'ipotesi che tutti i SERT calabresi fossero a "bassa utenza" gli operatori dovrebbero essere almeno 161, più le dotazioni per le carceri); in Sicilia, secondo i dati forniti dalla Regione e relativi al 1997: "SERT previsti
: 52" - "Personale utilizzato: 120 circa". Ma il dato più eclatante è quello relativo ai trattamenti metadonici in carcere: la "Relazione 1998" contiene una tabella (pag. 187), elaborata dal Ministero di Grazia e Giustizia (ora solo più "di Giustizia", sic), da cui risulta che su 13.567 detenuti tossicodipendenti presenti nelle carceri italiane solo 620 (il 4,5%) usufruiscono di trattamento metadonico; da un'altra tabella (pag. 180) apprendiamo che i SERT hanno somministrato il metadone al 44,7% dei loro utenti "diretti" e al 2% dei loro utenti in carcere; ricordo che stiamo parlando della situazione del 1998, quando era vigente il disposto dell'art. 2 del D.M. 444/90 citato in precedenza (collaborazione tra équipe del SERT ed équipe della medicina penitenziaria). Ora la materia è stata radicalmente innovata dal Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria ": " Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazio
ni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi " (art. 1); " A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzoni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti " (art. 8). La legge sancisce un principio di civiltà: i cittadini detenuti hanno lo stesso diritto alla salute - e, pertanto, all'assistenza sanitaria - degli altri, a partire proprio da quei cittadini che assommano al peso della detenzione quello della tossicodipendenza; la legge pone le basi per il superamento di quelle incomprensioni o, peggio, contrapposizioni fra SERT e medici penitenziari che i militanti del CORA hanno avuto modo di riscontrare in questo decennio in tutta Italia e di cui, è utile sempre ricordarlo, hanno fatto le spese i detenuti tossicodipendenti.
Perché lo stato delle cose nei SERT italiani è sempre quello che legittimava l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio D'Ambrosio, alla notizia della bocciatura del suo Piano Sanitario da parte del Governo, ad affermare << che si recherà a Roma per segnalare ai funzionari governativi che "nessuna regione in Italia prevede aperture 24 ore su 24" e che "nel piano sanitario piemontese si è previsto, nell'arco del triennio, il passaggio dalle 4-5 ore di apertura quotidiana alle 12 ore, con un raddoppio della pianta organica >> (ANSA regionale, 14/11/97). Ecco, sono state proprio queste parole dell'assessore a determinare in me e poi in altri militanti del CORA una nuova consapevolezza e una conseguente decisione: rivolgerci alla magistratura, dovunque possibile, pr denunciare la mancata attuazione, o la diversa applicazione sul territorio nazionale e regionale, delle citate disposizioni di legge, con conseguente grave e protratta negazione dell'assistenza sanitaria per milioni di persone, in pat
ente violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione. A questo proposito è utile citare la sentenza della Corte Costituzionale 26 luglio 1979, n. 88: " Il bene a questa afferente - alla salute, ndr -è tutelato dall'art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicchè si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso ". E' utile anche tenere a mente che i SERT sono deputati alla prevenzione e cura non solo degli assuntori di eroina di strada ma altresì: alla prevenzione della diffusione delle infezioni da HIV e delle altre patologie correlate alla tossicodipendenza; alla prevenzione e cura delle alcooldipendenze e delle politossicodipenden
ze; alla prevenzione e cura dei consumatori delle cosiddette "droghe sintetiche", un fenomeno che quando nacque la legge Jervolino-Vassalli era appena agli albori (e rispetto al quale la constatazione che non esiste in tutta Italia un Sert che il sabato sera sia presente davanti alle discoteche suona tanto paradossale quanto reale e accettata da tutti); come pure era del tutto marginale nel 1990 la presenza di persone extracomunitarie tossicodipendenti, mentre ora e, soprattutto, in prospettiva, tale presenza rappresenta e rappresenterà un dato significativo.
Un'iniziativa, quella del CORA, dunque, in primo luogo, per la certezza del diritto e della legalità, nel solco della migliore tradizione radicale ("Il Partito Radicale proclama il diritto e la legge ", recita il Preambolo allo Statuto del PR); ma anche un'iniziativa per smascherare l'ipocrisia di chi fa della "lotta alla droga" un facile cavallo di battaglia elettorale per poi in fare nulla per chi di droga (e di proibizionismo sulle droghe ) muore. Nel 1998 ho predisposto il testo di un esposto che è stato integrato, innanzitutto, dai compagni milanesi del CORA e del "Gruppo Scienza e coscienza" (tre nomi per tutti, Lucio Bertè, Giorgio Inzani e Augusto Magnone) con tutta la normativa inerente i trattamenti metadonici, anzi, meglio, l'inadeguatezza quantitativa e qualitativa di tali trattamenti. Ricordo qui, solamente, che l'efficacia del metadone (unico farmaco sostitutivo consentito nella cura delle tossicodipendenze fino ai giorni nostri, quando è in via di autorizzazione anche la buprenorfina) è ormai
scientificamente dimostrata, tanto da essere riconosciuta e ampiamente documentata nelle <> emanate dal Ministro della Sanità Raffaele Costa nell'ormai lontano 1994. L'esposto è stato poi integrato con i riferimenti alla situazione locale acquisiti dai militanti antiproibizionisti in molte regioni d'Italia: in Piemonte, in Valle D'Aosta, in Lombardia, in Liguria (dove Stefano Petrella ha svolto un grande lavoro), in Emilia, a Bolzano e Trento, in Toscana, nelle Marche, in Abruzzo, in Calabria , in Sicilia e Sardegna, decine di Procure della Repubblica sono state investite dai nostri esposti. Inutilmente, finora: alcuni di noi sono stati sentiti dagli inquirenti, alcune Procure hanno svolto indagini concrete, ma nessuna Procura ha citato in giudizio né un responsabile di Sert, né un Direttore generale di Unità Sanitaria Locale, né un Assessore regionale alla Sanità, né un Ministro della Sanità. Certo, ha giocato a nostro sfavore la nuova configurazione del reato di abuso d'ufficio derivante dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, per cui occorre dimostrare il "dolo generico" dell'agente (la partitocrazia vincente ha prima mandato a casa quella perdente utilizzando una prassi giudiziaria in materia di abuso d'ufficio per cui il dolo era "presunto", poi ha cambiato la legge per evitare di fare la stessa fine); ci pare, comunque, incredibile che, a fronte di una serie di dati e testimonianze specifici relativi a omissioni patenti di legge, la risposta delle Procure sia stata o il silenzio o l'archiviazione.
Resta, comunque, intatto il valore politico degli esposti: il CORA è stata l'unica organizzazione a incardinare un'iniziativa di denuncia circostanziata di uno "stato delle cose" che dura da dieci anni e che è uno dei tanti guasti del combinato disposto della "partitocrazia proibizionista" e delle sue venti propaggini regionali. Ed è proprio dalle Regioni che si può e si deve ripartire: è bastata, per esempio, la visita che i consiglieri regionali radicali del Piemonte hanno compiuto recentemente nelle carceri per acquisire nuovi elementi a sostegno degli esposti: nel carcere di Saluzzo (CN) i 185 detenuti tossicodipendenti non vedono gli operatori del SERT da mesi e non usufruiscono neanche di una goccia di metadone! E le visite dei radicali nelle carceri possono servire anche per permettere ai detenuti meno garantiti di denunciare anch'essi alla magistratura la lesione <> di beni o di diritti costituzionalmente garantiti, quale, appunto, il diritto alla salute; con la sentenza n. 26/99, la Corte Costituzionale ha riconosciuto ai detenuti il diritto alla tutela giurisdizionale; nel caso in oggetto il carcere di Padova aveva "trattenuto" riviste pornografiche ricevute in abbonamento da due detenuti; anche in base a quanto scritto finora, ci pare che esistano nelle carceri italiane "lesioni di diritti" altrettanto se non maggiormente degne di denuncia e di risarcimento.
E a proposito di risarcimento, di grande interesse è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 22/07/99,n. 500, che ha sancito la risarcibilità in sede civile della lesione di un "interesse legittimo" del cittadino; fino a questa sentenza "rivoluzionaria", la risarcibilità era prevista solo in caso di lesione di "diritti soggettivi". I giudici della Cassazione hanno argomentato che la norma di legge in questione - art. 2043 Codice Civile - sancisce genericamente la risarcibilità <>. E, in campo civilistico, si ammette la risarcibilità per la perdita di semplici "chances": il cittadino tossicodipendente non viene leso in un suo "interesse legittimo" (se non in un suo "diritto soggettivo") se il SERT che dovrebbe assisterlo è aperto in giorni ed orari inferiori a quelli previsti dalla legge e/o non ha gli organici previsti dalla legge e/o non assicura i trattamenti sanitari previsti dalla legge? Quel cittadino tossicodipendente non hameno "chances" di cura rispetto a quanto dovuto? Non ho risposte certe, pongo semplicemente domande che necessitano di approfondimento, soprattutto da parte di associazioni quali il Partito Radicale e il CORA che possono direttamente esperire ricorsi in materia in quanto portatori di interessi diffusi e collettivi.
In conclusione: da quanto esposto è forse possibile intuire la mole di lavoro svolta da un'organizzazione come il CORA che da 12 anni vive grazie al lavoro militante e, naturalmente, gratuito di pochissime persone; quanto illustrato è anche, credo, sufficiente per comprendere come anche al "proibizionismo all'italiana" delle Jervolino, dei Giovanardi, ma anche delle Turco e dei Veltroni si attagli benissimo l'aforisma di Ennio Flaiano "La situazione è drammatica ma non è seria".
Buon convegno e buon lavoro!
Giulio MANFREDI
Membro Direzione Politica CORA
P.S. Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati nella relazione il mio indirizzo è:
Giulio Manfredi c/o Gruppo Consiliare "Radicali-Lista Emma Bonino",
via Alfieri 19, 10121 Torino - tel. 011/57.57.401 - fax 011/54.96.83
e.mail : g.manfredi@agora.stm.it