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Conferenza droga
Manfredi Giulio - 28 giugno 2000
Al Direttore Generale
A.S.L. 17 di Savigliano

Dr. Antonio FABBRICATORE

Al Sindaco Di Saluzzo

Dr. Stefano QUAGLIA

(per conoscenza)

LORO SEDI

Oggetto: gravi inadeguatezze riscontrate nel servizio di assistenza sanitaria ai cittadini tossicodipendenti reclusi nel carcere di Saluzzo.

Egregio Direttore Generale,

Le scrivo per informarLa di quanto sono venuto a conoscenza nel corso della visita ispettiva da me compiuta nel carcere di Saluzzo sabato 17 giugno 2000; in risposta alle mie richieste d'informazioni sugli interventi sanitari attivati dal SERT di Saluzzo nell'istituto penitenziario mi è stato risposto da tutti gli interlocutori (vice-direttore, medico del carcere, educatrice) che l'attività del SERT, già sporadica in passato, si era negli ultimi mesi ridotta a zero; prova ne sia che nessuno dei 185 detenuti tossicodipendenti presenti nel carcere di Saluzzo (il 50% dei reclusi complessivi) usufruisce del trattamento metadonico.

Mi permetto, per una migliore comprensione del problema, di citare la normativa di riferimento:

- Art. 96 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):

"Prestazioni soco-sanitarie per tossicodipendenti detenuti - Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti ";

- Art. 2 del D.M. 30 novembre 1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali):

" Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività: . C) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena ";

- Art. 3 del D.M. citato: " I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, soco-riabilitativo e medico-farmacologico ".

Le disposizioni suddette, rimaste in vigore senza modificazioni per dieci anni, sono state profondamente innovate dal D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria ", che all'art. 1, recita: " Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi ". L'art. 8 del D.Lgs. in oggetto precisa, inoltre: "A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti ".

Di grande interesse è la circolare esplicativa del Ministero della Sanità (N. A7013820 del 28/12/99), in cui gli allora Ministri della Sanità Rosy Bindi e della Giustizia Oliviero Diliberto, tra l'altro, scrivono: " tutto il personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della tossicodipendenza, con rapporto di impiego o a convenzione, fermo restando lo status giuridico, è posto dal 1 gennaio 2000 alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale Il personale operante nei due suddetti settori continuerà a svolgere le attività fino ad oggi poste in essere raccordandosi direttamente con i competenti dipartimenti e servizi delle aziende sanitarie locali, i cui responsabili coordineranno lo svolgimento delle inerenti attività I direttori degli istituti penitenziari e i direttori generali delle aziende sanitarie locali, sulla base anche degli indirizzi regionali, stabiliscono le necessarie intese ai fini dello svolgimento delle funzioni trasferite, assicurando l'in

dispensabile collegamento tra il personale sanitario penitenziario e quello del Servizio sanitario nazionale Tra gli obiettivi di assistenza da garantire primariamente (ai detenuti tossicodipendenti) vanno indicati: l'immediata presa in carico dei detenuti da parte del SERT competente sull'istituto penitenziario, al fine di evitare inutili sindromi astinenziali ed ulteriori momenti di sofferenza del tossicodipendente, assicurando la necessaria continuità assistenziale la predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, predisposti a partire da una accurata valutazione multidisciplinare dei bisogni del detenuto, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici (metadone ecc.), anche di mantenimento; la disponibilità di trattamenti farmacologici sostitutivi tenendo conto del principio della continuità terapeutica (in particolare per le persone che entrano in carcere già in trattamento), concordati e condivisi con il tossicodipendente detenuto; la attuazione di trattamenti farmacologic

i con antagonisti, quando indicati, in particolare nella fase di avviamento e preparazione all'assistenza post-detentiva Gli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome sono invitati a portare sollecitamente a conoscenza delle aziende sanitarie locali il contenuto della presente circolare. Il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è pregato di formulare ai Provveditorati regionali specifiche indicazioni al riguardo.".

Il dottor Giancarlo Caselli non si fa pregare e già il 29/12/99 invia a tutti i Direttori degli Istituti Penitenziari una circolare (3510/5960) in cui, tra l'altro, è scritto: " E' altresì noto che i SERT dal 1990 ad oggi hanno prestato dei servizi che in determinati luoghi, sia per la ridotta frequenza degli accessi in istituto penitenziario da parte dei medici addetti a tale servizio, sia per obiettive difficoltà di raccordo funzionale tra SERT ed istituto penitenziario, si sono rivelati non del tutto soddisfacenti E' tuttavia verosimile - oltre ad essere auspicabile - che a partire dal 1 gennaio 2000 i SERT, in vista dell'obiettivo finale dichiarato dalla legge di riordino della medicina penitenziaria (il miglioramento dell'assistenza sanitaria offerta alla popolazione detenuta e internata), si diano un'idonea organizzazione per assicurare il funzionamento del servizio, aumentando la presenza di operatori del SSN in ambito penitenziario. Ciò che avverrà certamente anche nel settore della prevenzione,

in ordine al quale oggi il SSN non è presente negli istituti penitenziari Fermo restando lo status giuridico ed economico in godimento al 31 dicembre 1999, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2000 tutto il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai tossicodipendenti sarà posto alle dipendenze funzionali del SSN Sembra altresì opportuno fornire le seguenti precisazioni (peraltro già sottolineate con riferimento al SERT nella nota del Direttore Generale n. 150346/4-1-29 del 22 maggio 1998) in ordine ad alcuni possibili punti critici del nuovo regime: deve essere assicurata al detenuto o internato tossicodipendente la prosecuzione del programma terapeutico in svolgimento all'esterno; non deve essere posto alcun ostacolo o resistenza di varia natura ad eventuali interventi di disassuefazione mediante metadone o simili nei confronti di tossicodipendenti ".

Da quanto illustrato, mi pare risulti palese come la riforma della medicina penitenziaria sia imperniata su un grande principio di civiltà: il carcere non deve essere più un "mondo a parte", i cittadini detenuti sono detentori dello stesso diritto alla salute dei cittadini fuori dalle sbarre e il principio, scrive il legislatore, deve inverarsi a partire dalla situazione dei detenuti tossicodipendenti. Dal combinato disposto di quanto elencato, mi pare emergano chiaramente le funzioni che ciascuna istituzione (A.S.L., SERT, istituto di pena) deve svolgere, nella piena consapevolezza che qualsiasi ritardo, qualsiasi omissione si ripercuotono sulla vita e sulla salute di persone sottoposte sia al peso del carcere sia al peso della tossicodipendenza.

Le chiedo, pertanto, di verificare se il SERT di Saluzzo abbia assicurato in modo adeguato l'assistenza sanitaria ai cittadini tossicodipendenti reclusi nel carcere locale; gradirei, a questo proposito, ricevere una relazione dettagliata sugli interventi posti in essere negli ultimi cinque anni (per esempio, numero dei trattamenti metadonici praticati ) e, in particolare, i provvedimenti adottati in seguito alla riforma della medicina penitenziaria.

RingraziandoLa per l'attenzione e certo di un pronto riscontro, Le invio distinti saluti.

Torino, 23 giugno 2000

Bruno MELLANO

Consigliere regionale

"Radicali - Lista Emma Bonino"

 
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