Presso la Procura della RepubblicaC/o Tribunale di Biella
Sede
Oggetto: Procedimento n. 53/99 R.N.R. nei confronti di "Ignoti". Opposizione all'archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Con la presente, il sottoscritto Giulio Manfredi, nato a Murazzano (Cn) il 23/07/1961, ivi residente in via Roma n. 63, a nome e per conto del Coordinamento Radicale Antiproibizionista (CO.R.A.), rivolge formale opposizione alla proposta di archiviazione dell'esposto del CO.R.A. (registrato dalla Procura di Biella il 9/03/99, presentatori Giulio Manfredi e Giorgio Inzani) di cui al procedimento in oggetto; proposta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, Dr.ssa Rossella Soffio, il 13/06/00 e notificata al sottoscritto il 7/07/00.
In particolare, il sottoscritto fa presente quanto segue:
A) il giorno 11/07/00 il sottoscritto si recava negli uffici di segreteria della Procura di Biella per acquisire copia integrale degli atti relativi al procedimento in oggetto; gli veniva consegnato un fascicolo composto dall'esposto in oggetto, dal foglio riportante l'assegnazione del procedimento alla Dr.ssa Soffio (fatta il 1 /03/99 dal Procuratore della Repubblica Dr. Enrico Gumina) e dal foglio con cui la Dr.ssa Soffio richiede al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione dell'esposto in oggetto; rispetto al testo prestampato, il Pubblico Ministero ha aggiunto di suo pugno le seguenti, testuali, parole: "ma soprattutto che nei fatti narrati nell'esposto non vi sono reati per i quali occorre procedere (le scelte in merito alle politiche di lotta e controllo delle tossicodipendenze, come tutte le scelte politiche, spettano al Parlamento e non al giudice penale che deve soltanto vegliare sul rispetto della legalità";
B) non risulta dal fascicolo suddetto l'espletamento di qualsivoglia attività di indagine istruttoria da parte del Pubblico Ministero;
C) per rispetto della verità, il sottoscritto fa presente che l'esposto del CO.R.A., presentato in decine di Procure della Repubblica italiane, è basato sulla puntigliosa elencazione di leggi, decreti, circolari (per la precisione sono elencati 15 - quindici - provvedimenti normativi, una sentenza della Corte Costituzionale, una sentenza della Cassazione Civile, una Relazione del Governo al Parlamento e un Rapporto dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte) in materia di tossicodipendenze e sulla puntuale richiesta alla magistratura di appurare se tali provvedimenti siano stati attuati oppure, da dieci anni, inattuati e disattesi, con grave violazione del diritto alla salute di migliaia di cittadini tossicodipendenti; nell'esposto suddetto non è assolutamente affrontato il problema della riforma delle "politiche di lotta e controllo delle tossicodipendenze" poiché i presentatori dell'esposto sono pienamente consapevoli della differenza di funzioni svolte dal potere
giudiziario rispetto al potere legislativo;
C) nella giornata di sabato 17/06/00, il consigliere regionale radicale Carmelo Palma, accompagnato dall'esponente radicale biellese Iolanda Casigliani, ha visitato il carcere di Biella. In particolare, è stato visitato il centro clinico dell'Istituto; a precisa richiesta del consigliere Palma, gli operatori presenti hanno affermato che: non esiste alcuna convenzione fra il suddetto centro clinico e l'Azienda Sanitaria Locale per il trattamento dei detenuti tossicodipendenti (che rappresentano oltre il 30% del totale); negli ultimi dieci anni il suddetto centro clinico non ha attuato una sola somministrazione di metadone per precisa scelta della direzione sanitaria, che provvedeva anche a interrompere i trattamenti metadonici in corso; negli ultimi dieci anni non vi è stato un solo caso di positività accertata a sostanze proibite tra la popolazione detenuta (ad eccezione di quella che ha usufruito di giorni di uscita dal carcere) né un solo caso di overdose in carcere. La direttrice del carcere, Dr.ssa Ardit
o, era presente ed ha confermato quanto detto dagli operatori. I sunnominati Carmelo Palma e Iolanda Casigliani sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per qualsiasi approfondimento e si riservano di interpellare su quanto visto e sentito sia il Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sia l'Assessore regionale alla Sanità;
D) il sottoscritto richiama le seguenti leggi e provvedimenti:
1) Art. 96 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
"Prestazioni soco-sanitarie per tossicodipendenti detenuti - Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti ";
2) Art. 2 del D.M. 30 novembre 1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali):
" Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività: . C) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena ";
3) Art. 3 del D.M. citato: " I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico ".
4) Le disposizioni suddette, rimaste in vigore senza modificazioni per dieci anni, sono state profondamente innovate dal D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria ", che all'art. 1, recita: " Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi ". L'art. 8 del D.Lgs. in oggetto precisa, inoltre: "A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti ".
5) La circolare esplicativa del Ministero della Sanità N. A7013820 del 28/12/99, in cui gli allora Ministri della Sanità Rosy Bindi e della Giustizia Oliviero Diliberto, tra l'altro, scrivono: " tutto il personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della tossicodipendenza, con rapporto di impiego o a convenzione, fermo restando lo status giuridico, è posto dal 1 gennaio 2000 alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale Il personale operante nei due suddetti settori continuerà a svolgere le attività fino ad oggi poste in essere raccordandosi direttamente con i competenti dipartimenti e servizi delle aziende sanitarie locali, i cui responsabili coordineranno lo svolgimento delle inerenti attività I direttori degli istituti penitenziari e i direttori generali delle aziende sanitarie locali, sulla base anche degli indirizzi regionali, stabiliscono le necessarie intese ai fini dello svolgimento delle funzioni trasferite, assicurando l'indispensabile collegam
ento tra il personale sanitario penitenziario e quello del Servizio sanitario nazionale Tra gli obiettivi di assistenza da garantire primariamente (ai detenuti tossicodipendenti) vanno indicati: l'immediata presa in carico dei detenuti da parte del SERT competente sull'istituto penitenziario, al fine di evitare inutili sindromi astinenziali ed ulteriori momenti di sofferenza del tossicodipendente, assicurando la necessaria continuità assistenziale la predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, predisposti a partire da una accurata valutazione multidisciplinare dei bisogni del detenuto, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici (metadone ecc.), anche di mantenimento; la disponibilità di trattamenti farmacologici sostitutivi tenendo conto del principio della continuità terapeutica (in particolare per le persone che entrano in carcere già in trattamento), concordati e condivisi con il tossicodipendente detenuto; la attuazione di trattamenti farmacologici con antagonisti, qu
ando indicati, in particolare nella fase di avviamento e preparazione all'assistenza post-detentiva Gli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome sono invitati a portare sollecitamente a conoscenza delle aziende sanitarie locali il contenuto della presente circolare. Il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è pregato di formulare ai Provveditorati regionali specifiche indicazioni al riguardo.".
6) La circolare N. 3510/5960 del 29/12/99, inviata dal Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria a tutti i Direttori degli Istituti Penitenziari, in cui, tra l'altro, è scritto: " E' altresì noto che i SERT dal 1990 ad oggi hanno prestato dei servizi che in determinati luoghi, sia per la ridotta frequenza degli accessi in istituto penitenziario da parte dei medici addetti a tale servizio, sia per obiettive difficoltà di raccordo funzionale tra SERT ed istituto penitenziario, si sono rivelati non del tutto soddisfacenti E' tuttavia verosimile - oltre ad essere auspicabile - che a partire dal 1 gennaio 2000 i SERT, in vista dell'obiettivo finale dichiarato dalla legge di riordino della medicina penitenziaria (il miglioramento dell'assistenza sanitaria offerta alla popolazione detenuta e internata), si diano un'idonea organizzazione per assicurare il funzionamento del servizio, aumentando la presenza di operatori del SSN in ambito penitenziario. Ciò che avverrà certamente anche
nel settore della prevenzione, in ordine al quale oggi il SSN non è presente negli istituti penitenziari Fermo restando lo status giuridico ed economico in godimento al 31 dicembre 1999, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2000 tutto il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai tossicodipendenti sarà posto alle dipendenze funzionali del SSN Sembra altresì opportuno fornire le seguenti precisazioni (peraltro già sottolineate con riferimento al SERT nella nota del Direttore Generale n. 150346/4-1-29 del 22 maggio 1998) in ordine ad alcuni possibili punti critici del nuovo regime: deve essere assicurata al detenuto o internato tossicodipendente la prosecuzione del programma terapeutico in svolgimento all'esterno; non deve essere posto alcun ostacolo o resistenza di varia natura ad eventuali interventi di disassuefazione mediante metadone o simili nei confronti di tossicodipendenti ".
E) da quanto scritto si evince che è stata sufficiente una fugace visita di controllo nel carcere di Biella per appurare l'esistenza di una situazione di fatto che risulta palesemente violare il combinato disposto della normativa citata e che richiede urgentemente lo svolgimento di indagini serie e approfondite da parte degli inquirenti.
Tutto ciò premesso, e richiamando tutte le considerazioni svolte nell'esposto suddetto, il sottoscritto richiede alla S.V. la prosecuzione delle indagini preliminari per accertare, in particolare, se i detenuti tossicodipendenti nel carcere di Biella possono usufruire dell'assistenza sanitaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 230/99, dell'art. 96, comma 3, del DPR 309/90 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 444/90.
Il sottoscritto elegge il proprio domicilio legale presso la sede del Gruppo Consiliare "Radicali-Lista Emma Bonino" - Consiglio Regionale del Piemonte - via Alfieri, 19 - 10121 Torino.
Distinti saluti.
Torino, 12 luglio 2000
Giulio MANFREDI
Membro Direzione Politica CORA