Oggetto: sull'assistenza sanitaria ai cittadini detenuti nelle carceri piemontesi; in particolare, sulla situazione dei detenuti tossicodipendenti;
in particolare, i casi Biella e Saluzzo.
I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che:
1) nel mese di giugno i consiglieri regionali radicali Carmelo Palma e Bruno Mellano hanno compiuto visite ispettive in dieci dei tredici istituti penitenziari situati nella Regione Piemonte, rilevando, in particolare, quanto segue:
- nel carcere di Alessandria, su 30 detenuti tossicodipendenti solo uno usufruiva di trattamento metadonico; gli operatori carcerari lamentano l'assenza di attività del servizio per le tossicodipendenze (SERT) di riferimento;
- nel carcere di Asti, ad una situazione di assistenza sanitaria che risulta complessivamente buona si accompagna il grave problema, con risvolti anche di salute pubblica, derivante della perdurante assenza di allacciamento dell'istituto all'acquedotto comunale;
- nel carcere di Biella, gli operatori del centro clinico hanno affermato che: non esiste alcuna convenzione fra il suddetto centro clinico e l'ASL di riferimento per il trattamento dei detenuti tossicodipendenti; negli ultimi dieci anni il suddetto centro clinico non ha praticato una sola prescrizione di metadone per precisa scelta della direzione sanitaria del carcere; negli ultimi dieci anni non vi è stato un solo caso di positività accertata a sostanze proibite tra la popolazione detenuta (ad eccezione di quella che ha usufruito di giorni di uscita dal carcere) né un solo caso di overdose in carcere; la direttrice dell'istituto era presente ed ha confermato le dichiarazioni degli operatori;
- nel carcere di Cuneo, i medici interni hanno definito sostanzialmente buono il rapporto con il SERT di riferimento; su 90 detenuti td.ti presenti, solamente sei usufruivano di trattamenti metadonici;
- nel carcere di Fossano, i medici interni hanno definito soddisfacente la collaborazione con il SERT di riferimento; dei circa 80 detenuti td.ti presenti, solamente 2/3 usufruivano di trattamenti metadonici; la presa in carico dei "nuovi giunti" da parte del SERT risulta sollecita; ci è stato segnalato che l'ospedale di Fossano ha recentemente rifiutato il ricovero di due detenuti;
- nel carcere di Novara, da segnalare l'assenza nell'infermeria di letti di degenza (l'istituto ospita oltre venti detenuti sottoposti al regime speciale del "41bis", il cui eventuale ricovero ospedaliero presenterebbe difficoltà);
- nel carcere di Saluzzo, tutti gli interlocutori (vice-direttore, medico del carcere, educatrice) hanno affermato che l'attività del SERT, già sporadica in passato, si era negli ultimi mesi ridotta a zero; prova ne sia che nessuno dei 185 detenuti tossicodipendenti presenti nel carcere di Saluzzo (il 50% dei reclusi complessivi) usufruisce di trattamento metadonico; rispetto all'inadeguatezza complessiva dell'attività del SERT di Saluzzo si rimanda alla lettura dei dati riportati nel "Rapporto n 2 - Agosto 1999" dell'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze della Regione Piemonte;
- nel carcere di Torino, uno dei problemi emersi rispetto al trattamento dei detenuti td.ti è il lasso di tempo esistente fra la "prima presa in carico" e l'inizio della terapia; a volte, passano anche 72 ore;
il metadone viene somministrato solo a scalare e ad un numero irrisorio di detenuti;
- nel carcere di Vercelli, la situazione della gestione sanitaria sembra essere soddisfacente: rispetto ai trattamenti metadonici, la responsabilità è del SERT, che non interrompe i trattamenti che i nuovi giunti avevano già in corso e prescrive anche trattamenti a mantenimento.
2) Per una migliore comprensione dei problemi emersi dalle visite suddette, i sottoscritti consiglieri richiamano la seguente normativa di riferimento (le sottolineature in grassetto sono opera degli scriventi):
- Art. 96 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
"Prestazioni soco-sanitarie per tossicodipendenti detenuti - Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti ";
- Art. 2 del D.M. 30 novembre 1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali):
" Le UU.SS.LL. si avvalgono dei SERT per le seguenti attività: . C) collaborazione con il servizio sanitario penitenziario ai fini degli interventi di cura e riabilitazione a favore dei detenuti tossicodipendenti, nell'ambito dei programmi concordati dalle UU.SS.LL. stesse con gli istituti di pena ";
- Art. 3 del D.M. citato: " I SERT devono assicurare in ogni caso la disponibilità dei principali trattamenti di carattere psicologico, soco-riabilitativo e medico-farmacologico ";
- Le disposizioni suddette, rimaste in vigore senza modificazioni per dieci anni, sono state profondamente innovate dal D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria ", che all'art. 1, recita: " Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi ". L'art. 8 del D.Lgs. in oggetto precisa, inoltre: "A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti ";
- Di grande interesse è la circolare esplicativa del Ministero della Sanità (N. A7013820 del 28/12/99), in cui gli allora Ministri della Sanità Rosy Bindi e della Giustizia Oliviero Diliberto, tra l'altro, scrivono: " tutto il personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della tossicodipendenza, con rapporto di impiego o a convenzione, fermo restando lo status giuridico, è posto dal 1 gennaio 2000 alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale Il personale operante nei due suddetti settori continuerà a svolgere le attività fino ad oggi poste in essere raccordandosi direttamente con i competenti dipartimenti e servizi delle aziende sanitarie locali, i cui responsabili coordineranno lo svolgimento delle inerenti attività I direttori degli istituti penitenziari e i direttori generali delle aziende sanitarie locali, sulla base anche degli indirizzi regionali, stabiliscono le necessarie intese ai fini dello svolgimento delle funzioni trasferite, assicurando l'
indispensabile collegamento tra il personale sanitario penitenziario e quello del Servizio sanitario nazionale Tra gli obiettivi di assistenza da garantire primariamente (ai detenuti tossicodipendenti) vanno indicati: l'immediata presa in carico dei detenuti da parte del SERT competente sull'istituto penitenziario, al fine di evitare inutili sindromi astinenziali ed ulteriori momenti di sofferenza del tossicodipendente, assicurando la necessaria continuità assistenziale la predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, predisposti a partire da una accurata valutazione multidisciplinare dei bisogni del detenuto, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici (metadone ecc.), anche di mantenimento; la disponibilità di trattamenti farmacologici sostitutivi tenendo conto del principio della continuità terapeutica (in particolare per le persone che entrano in carcere già in trattamento), concordati e condivisi con il tossicodipendente detenuto; la attuazione di trattamenti farmacolog
ici con antagonisti, quando indicati, in particolare nella fase di avviamento e preparazione all'assistenza post-detentiva Gli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome sono invitati a portare sollecitamente a conoscenza delle aziende sanitarie locali il contenuto della presente circolare. Il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è pregato di formulare ai Provveditorati regionali specifiche indicazioni al riguardo.".
- Il dottor Giancarlo Caselli, Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, già il 29/12/99 invia a tutti i Direttori degli Istituti Penitenziari una circolare (3510/5960) in cui, tra l'altro, è scritto: " E' altresì noto che i SERT dal 1990 ad oggi hanno prestato dei servizi che in determinati luoghi, sia per la ridotta frequenza degli accessi in istituto penitenziario da parte dei medici addetti a tale servizio, sia per obiettive difficoltà di raccordo funzionale tra SERT ed istituto penitenziario, si sono rivelati non del tutto soddisfacenti E' tuttavia verosimile - oltre ad essere auspicabile - che a partire dal 1 gennaio 2000 i SERT, in vista dell'obiettivo finale dichiarato dalla legge di riordino della medicina penitenziaria (il miglioramento dell'assistenza sanitaria offerta alla popolazione detenuta e internata), si diano un'idonea organizzazione per assicurare il funzionamento del servizio, aumentando la presenza di operatori del SSN in ambito penitenziario. Ciò che
avverrà certamente anche nel settore della prevenzione, in ordine al quale oggi il SSN non è presente negli istituti penitenziari Fermo restando lo status giuridico ed economico in godimento al 31 dicembre 1999, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2000 tutto il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai tossicodipendenti sarà posto alle dipendenze funzionali del SSN Sembra altresì opportuno fornire le seguenti precisazioni (peraltro già sottolineate con riferimento al SERT nella nota del Direttore Generale n. 150346/4-1-29 del 22 maggio 1998) in ordine ad alcuni possibili punti critici del nuovo regime: deve essere assicurata al detenuto o internato tossicodipendente la prosecuzione del programma terapeutico in svolgimento all'esterno; non deve essere posto alcun ostacolo o resistenza di varia natura ad eventuali interventi di disassuefazione mediante metadone o simili nei confronti di tossicodipendenti ";
- La Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Piano Sanitario Regionale del Piemonte 1997-1999), all'Allegato C), punto 6, fra gli "obiettivi specifici" in materia di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, così recita alla lettera k): "migliorare l'assistenza ai tossicodipendenti detenuti mediante una più fattiva collaborazione fra servizi pubblici, enti ausiliari ed altri soggetti che operano all'interno ed all'esterno degli istituti di pena; verificando che venga rispettato il diritto alle cure dei detenuti tossicodipendenti ed in quali istituti di pena siano di fatto indisponibili le terapie metadoniche rimuovendone gli impedimenti".
3) Dal combinato disposto della normativa suddetta è possibile estrapolare le seguenti deduzioni:
Il Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/90) ed il relativo decreto attuativo (DM 444/90) individuano senza ombra di dubbio nelle "unità sanitarie locali" (ora "aziende sanitarie locali") e, in particolare, nei SERT gli enti deputati alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti, "d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni"; pertanto, fino alla riforma della medicina penitenziaria (D.Lgs. 230/99 citato), la legge ha previsto la compresenza di due soggetti (SERT e medicina interna del carcere), compresenza indispensabile a garantire il diritto alla salute del cittadino tossicodipendente; è, pertanto, da ritenere inammissibile qualunque comportamento dei medici penitenziari tendente a svolgere un ruolo esclusivo in materia nonché qualunque comportamento, specie se omissivo, del SERT, tendente ad accettare una tale situazione; al riguardo è utile citare il seguente passo della lettera che il Dr. Caselli ha inviato al CO.R.
A. (Coordinamento Radicale Antiproibizionista) il 18 aprile scorso in risposta ad una richiesta di chiarimenti in materia: << Il trattamento di disassuefazione con metadone trova nel Ser.T. l'organo competente ad operare sulle modalità e tempi e "gli organi penitenziari non devono intervenire su tali scelte, né condizionarle", come indicato nella già citata circolare prot. N. 150346/4-1-29 del 22 maggio 1998 e successivamente ribadito nella circolare prot. N. 3510/5960 del 29 dicembre 1999 >>. Per altro verso, è da ritenere inammissibile qualunque comportamento del Sert tendente a trattare i cittadini detenuti in modo diverso dagli altri utenti. Al riguardo, i sottoscritti consiglieri richiamano: le cifre ufficiali fornite dall'amministrazione penitenziaria e riportate nella "Relazione annuale del Governo al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia nel 1999": alla data del 31 dicembre 1999, dei 15.097 detenuti tossicodipendenti ristretti nelle carceri italiane, solamente 939 (il 6,2%) usufr
uiva di trattamenti metadonici (dei tossicodipendenti liberi in carico ai servizi, il 48% ha ricevuto almeno una volta una prescrizione di metadone); quanto riscontrato dai consiglieri regionali radicali nel corso delle visite suddette nelle carceri, visite per loro natura brevi e superficiali e, quindi, atte a rilevare solamente la punta dell'iceberg;
b) la riforma della medicina penitenziaria (D.Lgs. 230/99 citato) intende inverare anche rispetto all'assistenza sanitaria dei detenuti il principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.): i cittadini detenuti, essendo detentori al pari degli altri del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.), rientrano a pieno titolo nel Servizio Sanitario Nazionale, che deve garantire loro "livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi" (art. 1 D.Lgs. citato); la riforma, considerata la sua portata, avverrà gradualmente, sia rispetto ai soggetti (innanzitutto, considerata la loro particolare condizione, i detenuti tossicodipendenti, vedi art. 8, comma 1, D.Lgs. citato) sia rispetto all'ambito territoriale (sperimentazione in tre regioni - Lazio, Toscana e Puglia - art. 8, comma 2, D.Lgs. citato). E' da rilevare, però, che l'esclusione della Regione Piemonte dall'ambito della suddetta sperimentazione non esime l'Assessorato competente dall'
assumere nel frattempo tutte quelle iniziative e tutti quei provvedimenti atti a permettere la messa a regime di una riforma tanto rilevante quanto complessa; le circolari citate del Ministero della Sanità e del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria intendono fornire sia agli Assessorati Regionali sia agli Istituti Penitenziari le coordinate su cui muoversi per una corretta impostazione del lavoro; gli interpellanti intendono mettere in risalto la particolare attenzione riservata nei documenti suddetti all'annoso problema dei trattamenti metadonici in carcere e la novità rappresentata dalla ventilata possibilità di effettuare trattamenti di "mantenimento"; tali trattamenti possono garantire al detenuto quel sostegno farmacologico necessario sia ad evitare overdosi in carcere (dove, è risaputo, la droga circola, magari assunta tramite siringhe artigianali) sia ad affrontare con meno rischi la scarcerazone: studi scientifici hanno dimostrato che chi esce dal carcere ha otto volte più probabilità degli al
tri di incorrere in un'overdose, poiché il suo fisico non è più assuefatto all' "eroina di strada". A questo proposito, i sottoscritti consiglieri invitano gli uffici competenti dell'Assessorato alla Sanità e Assistenza ad acquisire informazioni dettagliate sull'iniziativa di riorganizzazione degli interventi sulle dipendenze in atto nel carcere milanese di San Vittore: in attuazione della riforma della medicina penitenziaria, è in fase di costituzione un SERT interno al carcere, che ha già ampliato in quantità e qualità i trattamenti metadonici, programmandoli non solamente per chi entra in carcere ma anche per chi esce dal carcere, per fornire quel sostegno necessario ad evitare ricadute.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri impegnano l'Assessore Regionale alla Sanità e Assistenza:
- a presentare in Consiglio Regionale, entro fine anno, una dettagliata relazione sui trattamenti sanitari svolti dai SERT negli Istituti Penitenziari della Regione Piemonte, a partire dal 1995 fino ad oggi; tale Relazione potrebbe essere predisposta dall'Osservatorio Epidemiologico sulle Dipendenze della Regione Piemonte e rappresentare un prezioso strumento di analisi e approfondimento per tutti gli operatori;
- a fornire al Consiglio chiarimenti sulle mancanze e inadeguatezze riscontrate dai consiglieri regionali radicali nelle carceri piemontesi; in particolare, i sottoscritti consiglieri chiedono di sapere: la reale situazione dell'assistenza sanitaria nelle carceri di Biella e Saluzzo; la valutazione dell'Assessore sull'inadeguatezza qualitativa e quantitativa dei trattamenti metadonici effettuati in carcere, specie se rapportati a quelli praticati nei SERT;
- a presentare in Consiglio un piano di iniziative atto a "rimuovere gli impedimenti" all'effettuazione delle terapie metadoniche negli istituti di pena, dando finalmente concreta attuazione a quanto previsto nel Piano Sanitario Regionale;
- ad illustrare in Consiglio la Sua valutazione politica sulla riforma della medicina penitenziaria, sugli atti e sui provvedimenti che il Suo Assessorato ha già preso in materia, sugli atti e sui provvedimenti che il Suo Assessorato intende assumere in prospettiva, sull'attuale stato di realizzazione della suddetta riforma.
Torino, 27 luglio 2000
Carmelo PALMA
Bruno MELLANO
Marisa SUINO
Angelino RIGGIO
Wilmer RONZANI
Roberto PLACIDO