Oggetto: sull'interpretazione autentica dell'art. 8 del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria ).Il sottoscritto senatore,
Richiamati:
- l'art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 230/99 (S.O. alla G.U. 16/07/99) in oggetto, che così recita:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonché le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto è stabilita la durata della fase sperimentale, tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.";
- la circolare esplicativa del Ministero della Sanità N. A7013820 del 28/12/99, che recita, fra l'altro: " tutto il personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della tossicodipendenza, con rapporto di impiego o a convenzione, fermo restando lo status giuridico, è posto dal 1 gennaio 2000 alle dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale ";
- la circolare del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia N. 3510/5960, che recita, fra l'altro: " Fermo restando lo status giuridico ed economico in godimento al 31 dicembre 1999, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2000 tutto il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai tossicodipendenti sarà posto alle dipendenze funzionali del SSN ";
- il Decreto 20 aprile 2000 (G.U. 1/06/00) "Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Determinazione della durata della fase sperimentale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230", che recita, fra l'altro:
" Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della giustizia sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il trasferimento graduale, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie non già trasferite ai sensi del precedente comma 1; ritenuto opportuno, ai fini della effettuazione di una sperimentazione che consenta di poter disporre di elementi informativi utili a poter successivamente procedere al trasferimento delle funzioni sanitarie sull'intero territorio nazionale, di individuare regioni situate nel nord, nel centro e nel sud del Paese e nelle quali siano presenti istituti penitenziari di rilevante importanza, avuto riguardo anche alla composizione della popolazione detenuta; sono individuate le seguenti regioni: Toscana, Lazio e Puglia ";
Rilevato che:
- il termine di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 230/99 scadeva il 15/08/99 mentre il decreto in oggetto è stato adottato solamente il 20/04/00; risulta geograficamente difficile ascrivere la Toscana al Nord Italia; risulta politicamente incomprensibile l'aver escluso dalla sperimentazione regioni del Nord in cui sono, appunto, " presenti istituti penitenziari di rilevante importanza, avuto riguardo anche alla composizione della popolazione detenuta ";
- pare all'interrogante evidente che dal combinato disposto delle disposizioni citate si debba trarre la seguente intepretazione della legge: dal 1 gennaio 2000, in tutta Italia, sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie relative alla prevenzione e all'assistenza dei detenuti tossicodipendenti; per quanto concerne tutte le rimanenti funzioni sanitarie si attua la sperimentazione solo in tre regioni;
- l'interrogante ha verificato che fra gli addetti ai lavori (personale dei SERT, personale della medicina penitenziaria, mass media ) è diffusa, invece, un'altra interpretazione: anche per quanto concerne il passaggio al SSN dell'assistenza sanitaria ai tossicodipendenti detenuti si deve attendere la sperimentazione nelle tre regioni .
Tutto ciò premesso, il sottoscritto senatore interroga il Ministro della Sanità e il Ministro della Giustizia per sapere:
- se intendono fornire tramite circolare urgente un'interpretazione autentica dell'art. 8 del D.Lgs. 230/99, nella consapevolezza che qualsiasi ritardo o omissione dovuti ad interpretazioni errate e/o capziose delle norme concorrono al sabotaggio di una legge di grande civiltà, che ha finalmente equiparato, almeno sulla carta, i cittadini detenuti agli altri rispetto alla tutela del diritto costituzionale alla salute (art. 3 e 32 Cost.).