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Manfredi Giulio - 25 aprile 2001
VADEMECUM PER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NELLE CARCERI

Per maggiore chiarezza, utilizziamo un esempio "concreto": il signor Tizio, residente a Palermo, detenuto nel carcere di Torino.

Il signor Tizio vuole votare il 13 maggio.

Primo problema: Tizio non sa se gode ancora del diritto di voto. Risposta: Tizio faccia comunque richiesta (nei modi che vedremo); sarà il Comune di residenza (Palermo) a comunicargli se può o no votare.

Cosa deve fare Tizio in pratica?

<< Deve far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzioneà La dichiarazione deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso à>> (art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

In parole povere, Tizio, entro giovedì 10 maggio, deve chiedere di esercitare il proprio diritto di voto, attraverso l'ufficio matricola del carcere (in gergo carcerario, "deve mettersi a modello 13"); Tizio comunicherà all'ufficio matricola di essere già in possesso della "tessera elettorale" (che sostituisce il vecchio certificato elettorale!) oppure di non esserne in possesso.

Cosa deve fare il Direttore del carcere?

Il Direttore del carcere di Torino deve trasmettere la richiesta di Tizio al Sindaco di Palermo; se Tizio non ha ancora la tessera elettorale, deve richiedere al Sindaco di Palermo che gli sia spedita.

Il Direttore del carcere deve informare capillarmente i detenuti su come possono esercitare il diritto di voto. Non basta una circolare appesa in bacheca; sarebbe opportuna la consegna ad ogni detenuto di un vademecum; oppure, la circolare (o il vademecum) devono essere affissi in luoghi ben visibili ed accessibili a tutti (per esempio, i passeggi delle "ore d'aria").

Cosa deve fare il Sindaco?

<<à Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma,un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).>> (art. 8 citato).

In parole povere, se Tizio fosse residente a Torino, il sindaco di Torino deve svolgere, attraverso l'ufficio elettorale, quanto appena scritto; visto che Tizio è di Palermo, il sindaco di Palermo, attraverso l'ufficio elettorale, deve inviare subito (per fax, fonogramma, telegramma) al Direttore del Carcere di Torino l'attestazione di inclusione di Tizio negli elenchi degli elettori (oppure, la comunicazione che Tizio ha perso il diritto di voto); deve, inoltre, inviare a Tizio la tessera elettorale, se non già in su possesso. Deve, poi, informare per conoscenza l'ufficio elettorale di Torino.

Nota bene: gli elenchi di elettori che sono consegnati al presidente di ciascun seggio all'atto della costituzione del seggio (vedi articolo 8 citato, lettera a) non sono tassativi; nulla vieta che possano essere integrati successivamente, durante le votazioni, con altri nominativi.

<< E' da tenere presente à che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione, ma non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto (in grassetto nell'originale, nda), non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge, ma consigliato dal Ministero dell'Interno per agevolare il compito dei seggi à>> (dalla pubblicazione "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" del Ministero dell'Interno, copia della quale è consegnata a ciascun presidente di seggio all'atto della costituzione del seggio - pag. 70).

In definitiva, il detenuto Tizio può votare se porta con sé al seggio elettorale due cose:

1) attestazione del Sindaco di Palermo da cui risulta che Tizio è elettore a tutti gli effetti;

2) tessera elettorale.

Lo dice la legge: <<1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.>> (art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

ULTIMA COSA: se Tizio fosse residente a Torino e non a Palermo, deve comunque compiere tutti gli atti di cui sopra; il termine di cui all'art. 8 della L. 136/76 - "entro il terzo giorno antecedente la data della votazione..," - non deve considerarsi tassativo; l'interpretazione generalmente accolta è che il cittadino elettore deve essere posto nelle condizioni di votare fino all'ultimo minuto utile.

Che cosa possono e debbono fare i riferimenti locali della Lista Bonino?

Devono verificare che i Direttori delle carceri informino capillarmente i detenuti su come possono esercitare il diritto di voto.

I candidati locali possono anche inviare ai detenuti una loro lettera con allegato vademecum.

(testo a cura di Sergio D'Elia e Giulio Manfredi)

 
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