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Conferenza Emma Bonino
Partito Radicale Maurizio - 14 luglio 1995
Indicazione dei prezzi all'unità di misura

NOTE della Conferenza-stampa della Commissaria europea Emma

Bonino - Bruxelles, 14/7/1995

La Commissione ha approvato una proposta di semplificazione in

materia di indicazione del prezzo dei prodotti. Il nuovo

dispositivo sostituisce infatti un sistema complicatissimo,

stratificatosi in una serie di norme, varate tra il 1975 ed il

1988, tanto complicato che non è mai entrato in vigore! Il

vecchio sistema prevedeva infatti, per prodotti alimentari e non

alimentari, che si potesse derogare dall'indicazione del prezzo

all'unità di misura nel caso di prodotti venduti in determinate

"gamme", nazionali oppure europee.

Erano ben 18 pagine di Gazzetta Ufficiale la cui applicazione

era un vero rompicapo, senza peraltro aiutare molto il

consumatore nella possibilità di paragonare fra di loro i prezzi

dei prodotti, e fare una scelta ragionata. In più il vecchio

sistema presentava addirittura dei paradossi. Per esempio:

- per il gelato, l'indicazione del prezzo al litro era

obbligatoria se presentato in confezioni da 25Ogr, ma non in

confezioni da 3OOgr.;

- per le conserve di frutta in scatola o in barattolo, per

le quali il prezzo al kg o al litro era obbligatorio per

confezioni da 250gr o 500gr, ma non per barattoli da 106, 156,

212, 370....grammi!

Insomma, l'applicazione del vecchio sistema sarebbe stata

l'incubo del negoziante, obbligato a distinguere fra quei

prodotti per i quali l'indicazione del prezzo unitario era

obbligatoria e quelli per i quali invece, perché presentati in

diverse gamme, l'indicazione non era obbligatoria. Date tutte

queste difficoltà, si è continuato a rinviare per 7 anni la messa

in vigore del sistema e il Parlamento, diversi Stati membri e le

organizz&azioni dei consumatori chiedevano alla Commissione di

semplificare.

Il nuovo sistema

La Commissione si è basata sull'obiettivo di un livello

elevato di protezione dei consumatori, come previsto

dall'art.129A del Trattato di Maastricht (è la prima volta che

costituisce la base giuridica di una norma comunitaria). E' stato

spezzato il legame fra le gamme e l'indicazione del prezzo

all'unità di misura . Riconosciamo infatti che le gamme hanno una

loro utilità di politica industriale, commerciale, di protezione

dell'ambiente ... Ma, per quanto riguarda la comparazione fra

prodotti, cosa c'è di più semplice che il prezzo all'unità di

misura?

Il campo di applicazione della nuova direttiva sono tutti i

prodotti alimentari e non alimentari per i quali tale indicazione

è pertinente. Per dare un esempio semplice, tutti quei prodotti

che si acquistano normalmente al supermercato, o dal droghiere

sotto casa, o nel negozietto di quartiere ( è inutile quindi fare

degli esempi spiritosi, come spesso si diverte a fare la stampa,

dicendo che la Commissione vuole imporre la vendita dei camion

alla tonnellata, o dei vestiti al centimetro quadrato di stoffa).

La Commissione ha lasciato un ampio margine alla

sussidiarietà. Infatti, gli Stati membri possono procedere

all'esenzione di quei prodotti alimentari per i quali

l'indicazione del prezzo all'unità di misura non sia

significativa o possa creare confusione ( per esempio, prodotti

alimentati disparati venduti in uno stessi imballaggio, vedasi un

plateau di formaggi preconfezionato). Nello stesso modo, possono

continuare ad essere venduti al pezzo quei prodotti per i quali

tale modo di vendita è abituale in certi Stati membri: per

esempio, in Belgio si vendono i cetrioli al pezzo, e non a

peso.... in Danimarca, le uova si vendono a peso, e non

all'unità...

Inoltre, gli Stati membri possono esentare per 4 anni

supplementari i piccoli dettaglianti dall'obbligo di indicare i

prezzi all'unità di misura. Noi riteniamo che 4 anni

supplementari siano un termine sufficiente per adeguarsi. Infatti

bisogna tener presente che:

- tutti i prodotti confezionati prsentano già

sull'imballaggio il "codice a barre", che puo' essere letto

facilmente da un lettore ottico;

- che tale lettore ottico è venduto attualmente in Belgio

tra i 15.000 ed i 25.OOO FB in media, e che si puo'inserire in

tutti i registratori elettronici di cassa, di cui i dettaglianti

sono già forniti;

- che il prezzo relativo di tale installazione non puo' che

diminuire nel tempo in senso relativo, dato il progresso della

tecnica e dell'elettronica;

- che un vincolo di double affichage di prezzi si dovrà

comunque introdurre nella fase di preparazione alla moneta unica,

e che a quel punto il termine di riferimenti più chiaro sarà

evidentemente il prezzo all'unità di misura;

- che comunque la direttiva prevede che la Commisssione

presenti un rapporto "intérimaire" dopo de anni, e cioè due anni

prima che scatti l'obbligo per i "petis commerces", per fare il

punto sulle eventuali, residue difficoltà.

Ricordiamo comunque che l'obbligo dell'indicazione del prezzo

all'unità di misura esiste già in certi Stati membri, come la

Francia o la Svezia, e che funziona con soddisfazione di tutti.

Che molte catene di supermercati, anche in altri paesi, già lo

applicano come strumento di politica commerciale e di trasparenza

nei confronti dei consumatori

 
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