NOTE della Conferenza-stampa della Commissaria europea Emma
Bonino - Bruxelles, 14/7/1995
La Commissione ha approvato una proposta di semplificazione in
materia di indicazione del prezzo dei prodotti. Il nuovo
dispositivo sostituisce infatti un sistema complicatissimo,
stratificatosi in una serie di norme, varate tra il 1975 ed il
1988, tanto complicato che non è mai entrato in vigore! Il
vecchio sistema prevedeva infatti, per prodotti alimentari e non
alimentari, che si potesse derogare dall'indicazione del prezzo
all'unità di misura nel caso di prodotti venduti in determinate
"gamme", nazionali oppure europee.
Erano ben 18 pagine di Gazzetta Ufficiale la cui applicazione
era un vero rompicapo, senza peraltro aiutare molto il
consumatore nella possibilità di paragonare fra di loro i prezzi
dei prodotti, e fare una scelta ragionata. In più il vecchio
sistema presentava addirittura dei paradossi. Per esempio:
- per il gelato, l'indicazione del prezzo al litro era
obbligatoria se presentato in confezioni da 25Ogr, ma non in
confezioni da 3OOgr.;
- per le conserve di frutta in scatola o in barattolo, per
le quali il prezzo al kg o al litro era obbligatorio per
confezioni da 250gr o 500gr, ma non per barattoli da 106, 156,
212, 370....grammi!
Insomma, l'applicazione del vecchio sistema sarebbe stata
l'incubo del negoziante, obbligato a distinguere fra quei
prodotti per i quali l'indicazione del prezzo unitario era
obbligatoria e quelli per i quali invece, perché presentati in
diverse gamme, l'indicazione non era obbligatoria. Date tutte
queste difficoltà, si è continuato a rinviare per 7 anni la messa
in vigore del sistema e il Parlamento, diversi Stati membri e le
organizz&azioni dei consumatori chiedevano alla Commissione di
semplificare.
Il nuovo sistema
La Commissione si è basata sull'obiettivo di un livello
elevato di protezione dei consumatori, come previsto
dall'art.129A del Trattato di Maastricht (è la prima volta che
costituisce la base giuridica di una norma comunitaria). E' stato
spezzato il legame fra le gamme e l'indicazione del prezzo
all'unità di misura . Riconosciamo infatti che le gamme hanno una
loro utilità di politica industriale, commerciale, di protezione
dell'ambiente ... Ma, per quanto riguarda la comparazione fra
prodotti, cosa c'è di più semplice che il prezzo all'unità di
misura?
Il campo di applicazione della nuova direttiva sono tutti i
prodotti alimentari e non alimentari per i quali tale indicazione
è pertinente. Per dare un esempio semplice, tutti quei prodotti
che si acquistano normalmente al supermercato, o dal droghiere
sotto casa, o nel negozietto di quartiere ( è inutile quindi fare
degli esempi spiritosi, come spesso si diverte a fare la stampa,
dicendo che la Commissione vuole imporre la vendita dei camion
alla tonnellata, o dei vestiti al centimetro quadrato di stoffa).
La Commissione ha lasciato un ampio margine alla
sussidiarietà. Infatti, gli Stati membri possono procedere
all'esenzione di quei prodotti alimentari per i quali
l'indicazione del prezzo all'unità di misura non sia
significativa o possa creare confusione ( per esempio, prodotti
alimentati disparati venduti in uno stessi imballaggio, vedasi un
plateau di formaggi preconfezionato). Nello stesso modo, possono
continuare ad essere venduti al pezzo quei prodotti per i quali
tale modo di vendita è abituale in certi Stati membri: per
esempio, in Belgio si vendono i cetrioli al pezzo, e non a
peso.... in Danimarca, le uova si vendono a peso, e non
all'unità...
Inoltre, gli Stati membri possono esentare per 4 anni
supplementari i piccoli dettaglianti dall'obbligo di indicare i
prezzi all'unità di misura. Noi riteniamo che 4 anni
supplementari siano un termine sufficiente per adeguarsi. Infatti
bisogna tener presente che:
- tutti i prodotti confezionati prsentano già
sull'imballaggio il "codice a barre", che puo' essere letto
facilmente da un lettore ottico;
- che tale lettore ottico è venduto attualmente in Belgio
tra i 15.000 ed i 25.OOO FB in media, e che si puo'inserire in
tutti i registratori elettronici di cassa, di cui i dettaglianti
sono già forniti;
- che il prezzo relativo di tale installazione non puo' che
diminuire nel tempo in senso relativo, dato il progresso della
tecnica e dell'elettronica;
- che un vincolo di double affichage di prezzi si dovrà
comunque introdurre nella fase di preparazione alla moneta unica,
e che a quel punto il termine di riferimenti più chiaro sarà
evidentemente il prezzo all'unità di misura;
- che comunque la direttiva prevede che la Commisssione
presenti un rapporto "intérimaire" dopo de anni, e cioè due anni
prima che scatti l'obbligo per i "petis commerces", per fare il
punto sulle eventuali, residue difficoltà.
Ricordiamo comunque che l'obbligo dell'indicazione del prezzo
all'unità di misura esiste già in certi Stati membri, come la
Francia o la Svezia, e che funziona con soddisfazione di tutti.
Che molte catene di supermercati, anche in altri paesi, già lo
applicano come strumento di politica commerciale e di trasparenza
nei confronti dei consumatori