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Conferenza Emma Bonino
Partito Radicale Maurizio - 18 maggio 1996
POLITICA DEI CONSUMATORI: LA COMMISSIONE ADOTTA UNA PROPOSTA DI DIRETTIVA CONCERNENTE LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO

La Commissione ha adottato oggi una proposta di direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, mirante a garantire una base minima di diritti per i consumatori in caso di acquisto di beni difettosi. La proposta di direttiva comporta due parti: la prima assicurerà a tutti i consumatori una garanzia legale di due anni dalla consegna del bene. La seconda riguarda la garanzia commerciale cui vengono aggiunti obblighi di trasparenza e di informazione. Visto che si tratta di una armonizzazione minima, gli Stati membri potranno mantenere o adottare disposizioni più protettive dei consumatori.

Il contesto

"E' inconcepibile che in un mercato unico, i consumatori, che beneficiano di una protezione comune per quanto riguarda le clausole abusive, la pubblicità ingannevole e certe pratiche commerciali come la vendita a domicilio e, tra poco, le vendite a distanza, non possano trovare nel diritto comunitario alcun conforto quando i beni acquistati si rivelano difettosi", ha detto la signora Bonino, Commissario europeo responsabile per la politica dei consumatori. "Il consumatore europeo potrà presto, speriamo, comprare dei beni con una stessa moneta in tutta l'Unione; si sente dire che il mercato unico è stato realizzato a suo beneficio e che vi deve prendere parte approfittando della possibilità di effettuare acquisti transfrontalieri; in un avvenire prossimo questo consumatore potrà, nel contesto della società dell'informazione, effettuare acquisti in un grande "centro commerciale universale" senza uscire da casa sua; come spiegare a questo consumatore che, quando il bene comprato non corrisponde alle sue legitt

ime aspettative o si rivela difettoso, i suoi diritti varieranno completamente secondo il paese del venditore?" ha aggiunto la signora Bonino.

Bisogna ricordare a questo riguardo che, secondo gli studi condotti dalla Commissione, le leggi nazionali relative alla "garanzia legale" variano non solo nella definizione di bene difettoso nel quadro della responsabilità contrattuale, ma anche per quanto riguarda i diritti concessi ai consumatori, le modalità di attuazione di questi diritti e i termini entro cui possono essere esercitati. Per esempio, mentre paesi come la Germania o l'Austria stabiliscono un termine di "garanzia legale" di appena sei mesi dopo l'acquisto, altri paesi come l'Italia o la Danimarca stabiliscono un anno, la Svezia due anni; il Regno Unito e l'Irlanda ammettono l'azione di garanzia con un termine di sei anni dopo l'acquisto e paesi come la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi e la Finlandia non stabiliscono alcun termine prefissato, ammettendo cosi' che il consumatore possa reagire ad un difetto di un prodotto rilevato addirittura 10, 15 o 20 anni dopo l'acquisto.

Garanzia legale

Il testo della direttiva proposta dalla Commissione costituisce il follow-up del Libro verde del 1993 sulle garanzie dei beni di consumo e i servizi post vendita. La direttiva garantirà ad ogni consumatore, indipendentemente dal paese dell'Unione dove ha effettuato il suo acquisto, una garanzia legale di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore potrà scegliereliberamente tra il diritto alla riparazione del bene o una riduzione di prezzo e, durante il primo anno, potrà ugualmente scegliere la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di vendita o la sostituzione del bene. Questi diritti possono essere limitati se si tratta di difetti minori. In ogni caso, il consumatore dovrà, tuttavia, denunciare il difetto al venditore entro un mese dalla constatazione, pena la decadenza dai suoi diritti. La direttiva armonizzerà ugualmente la definizione di bene difettoso nel quadro della vendita, basandosi sulla nozione di difetto di conformità al contratto, in accordo con la linea delle più moderne le

gislazioni e del diritto internazionale della vendita. La proposta stabilisce certi criteri per valutare la conformità del bene al contratto e, conformemente con le condizioni moderne di commercializzazione, prende in considerazione, a tale scopo, anche le dichiarazioni pubblicitarie relative al prodotto.

Nella tradizione della maggior parte dei diritti nazionali, la proposta di direttiva considera il venditore come direttamente responsabile della "garanzia legale" nei confronti del consumatore finale. Tuttavia, per evitare l'aumento dei costi per il venditore e per permettere il buon funzionamento dell'economia caricando i costi sui veri responsabili dei difetti del prodotto, la proposta stabilisce il diritto del venditore di rivalersi sul produttore quando il difetto è imputabile a quest ultimo.

Garanzia commerciale

Per quanto riguarda le garanzie commerciali, cioè le garanzie liberamente offerte dai venditori o dai produttori, la Commissione si astiene totalmente dall'interferire nella libertà commerciale delle parti.Si limita a stabilire il principio secondo il quale queste garanzie devono apportare un valore aggiunto rispetto ai diritti già accordati ai consumatori dalla legge, come per certi obblighi di trasparenza. Secondo la proposta della Commissione, ogni garanzia deve figurare in un documento scritto che stabilisce chiaramente, gli elementi essenziali necessari alla sua attuazione, in particolare la durata e l'estensione territoriale della garanzia cosi' come il nome e l'indirizzo del garante. La pubblicità relativa alla garanzia è considerata come facente parte integrante delle condizioni della stessa.

"La presente proposta costituisce una tappa fondamentale per il compimento del mercato interno a beneficio dei consumatori e di una sana concorrenza. Questa rafforzerà la fiducia dei consumatori in questo mercato e contribuirà così anche a rafforzare il loro sentimento di appartenenza ad una stessa comunità, cioè, la cittadinanza europea. Si tratta una volta ancora di avvicinare l'Europa ai suoi cittadini" ha concluso la signora Bonino.

 
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