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Conferenza Emma Bonino
Donvito Vincenzo - 18 giugno 1996
SERVIZI FINANZIARI

OSSERVAZIONI SUL LIBRO VERDE PRESENTATO DALLA COMMISSIONE

osservazione di carattere generale

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E' evidente che, fintanto che le normative comunitarie non vengono recepite dalle legislazioni nazionali, o fintanto che le decisioni comunitarie non assumono carattere di legge con altrettante sanzioni per il non-rispetto, l'attività della Commissione in materia ha scopo puramente indicativo, spesso frustante per l'utente e il consumatore che, confrontando la tutela che legislazioni di altri Paesi hanno in materia rispetto a quella del suo Paese (l'Italia in primis, non avendo neanche una legge quadro che tuteli il diritto al consumo), si sente ancor più preso in giro.

Questa osservazione dovrebbe stimolare la Commissione ad incrementare la sua attività -diretta o attraverso le associazioni per i dirittti degli utenti e consumatori- in particoalre nei confronti di quei Paesi che non hanno ancora una legislazione. E questo per favorire la formazione di gruppi di pressione e progetti che cerchino di recuperare l'attuale gap.

osservazioni di carattere specifico

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Ostacoli che impediscono ai consumatori di godere pienamente dei vantaggi arrecati dal mercato unico per i servizi finanziari.

Mancanza di armonizzazione tributaria

E' opportuno e urgente un "pesante" intervento nei confronti della Corte di Giustizia, che sta remando in direzione contraria rispetto a quella che tutti dicono (o fanno finta) di volere.

Un intervento in merito deve servire ad annullare quella sentenza che stabilisce che uno Stato membro ha facoltà di non ammettere la deduzione dei premi di assicurazione vita versati ad assicuratori non stabiliti in tale Stato membro al fine di preservare la coerenza del proprio regime fiscale.

E' una sentenza che: 1) vanifica qualunque iniziativa comunitaria in materia, 2) scoraggia qualunque cittadino comunitario a stipulare un contratto al di fuori dei confini del suo Stato nazionale, 3) invita gli operatori a non dare un'informazione veritiera e completa: infatti, un'impresa che decida di operare oltre i confini dello Stato presso cui è registrata, non informerebbe sui vantaggi fiscali del suo prodotto, in quanto sarebbero inferiori rispetto ai concorrenti registrati in quello Stato (e qui c'è anche l'impedimento della libertà d'impresa all'interno del mercato comunitario).

 
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