(ansa) - bruxelles, 18 giu - nuovo importante passo avanti, oggi a bruxelles, per rafforzare la protezione dei consumatori nell'ue. la commissione europea ha infatti approvato una proposta di direttiva della commissaria per i consumatori emma bonino che mira a garantire una base minima di diritti a tutti i consumatori nell'ue al momento dell'acquisto di beni di consumo che dovessero poi risultare difettosi. la nuova normativa, una volta approvata dai quindici, permettera' ad esempio al turista finlandese, che intende acquistare l'ultimo modello di un elettrodomestico in italia, di beneficiare di due tipi di garanzie: una garanzia legale minima della durata di due anni a partire dalla consegna dell'apparecchio e una garanzia commerciale del venditore o del produttore che dovra' apportare un complemento di benefici e informazioni il piu' chiare possibili all'acquirente. ''e' assurdo, ha detto la commissaria bonino nel presentare la proposta, che nel mercato unico i consumatori, che fruiscono di una protezione
comune per quanto riguarda le clausole abusive, la pubblicita' menzognera e certe pratiche commerciali come la sollecitazione a domicilio - e ben presto - la vendita a distanza, non possano trovare nel diritto comunitario nessun sostegno quando i beni che acquistano risultano difettosi''. come spiegare ad un consumatore, si e' interrogata ancora bonino, ''che quando acquista un bene che non corrisponde alle sue attese legittime i suoi diritti variano a seconda del paese dove il venditore e' situato''. cosi', ad esempio, la durata della garanzia legale e' di appena sei mesi in germania e in austria, di un anno in italia e in danimarca, di 2 anni in svezia, di sei in gran bretagna e in irlanda. ci sono poi paesi come la francia, il belgio, l'olanda e la finlandia che non prevedono scadenze e ammettono che il consumatore possa reagire al difetto di un prodotto 10, 15 o 20 anni dopo averlo acquistato. la proposta vuole quindi assicurare al consumatore nell'ue la stessa garanzia legale all'acquisto di un bene di
consumo indipendentemente dal paese comunitario dove lo ha acquistato. nel caso in cui il bene risulti difettoso il consumatore potra' anche scegliere liberamente se farlo riparare, oppure chiedere una riduzione del prezzo o ancora, ma entro il primo anno dall'acquisto, disdire il contratto di vendita o sostituire il bene. questi diritti possono essere limitati in caso di difetti ''minori''. per poterne fruire, tuttavia, l'acquirente, ha l'obbligo di dichiarare il difetto al venditore entro un mese dalla sua scoperta. dal canto suo il venditore ha la possibilita' di rivalersi sul produttore qualora quest'ultimo fosse responsabile del difetto.