DUE ANNI DI GARANZIA PER ACQUISTI COMUNITARIIL SOLE 24 ORE, inserto Europa, pag.2
di Elisabetta Carli
Acquisti più tranquilli. con due anni di garanzia. E quanto intende assicurare ai cittadini europei una proposta di direttiva del commissario Ue ai consumatori, Emma Bonino, accolta favorevolmente dalla Commissione di Bruxelles, la scorsa settimana.
11 testo ha lo scopo di fissare una garanzia legale di due anni, a partire dalla consegna del bene comprato in un qualsiasi esercizio commerciale dei Quindici. Questo per porre fine a una situazione estremamente variegata tra i Paesi comunitari che vanno da un periodo minimo di sei mesi, in Germania e Austria ad altri - Francia, Belgio, Olanda e Finlandia - che non pongono limiti alla garanzia e accettano i reclami del consumatore sulla cattiva qualità e sul non funzionamento di un prodotto anche dopo 10, 15 addirittura 20 anni dall'acquisto. L'ltalia e la Danimarca, invece, prevedono un anno di tempo per l'acquirente insoddisfatto, la Svezia due, la Gran Bretagna e l'lrlanda sei.
La direttiva si occupa anche di garanzie commerciali che, nella seconda pane del documento, vengono meglio inquadrate giuridicamente e per le quali si prevede un'armonizzazione al minimo comune denominatore della legislazione esistente in materia tra i Paesi europei. Per fornire un elemento di orientamento supplementare al consumatore delI'Unione il testo chiarisce anche la diversità tra garanzia legale e commerciale, termini che spesso sono confusi dal pubblico. Se la prima ha il diritto di annullare il contratto e di ottenere una riduzione del prezzo, la seconda presuppone la sostituzione o la riparazione delI'oggetto acquistato. La garanzia legale europea inoltre prevede per il consumatore la libera scelta tra il diritto alla riparazione del bene e la riduzione del prezzo dell'oggetto difettoso e - nel primo anno dall'acquisto - tra lo scioglimento del contratto di vendita o la sostituzione del prodotto.
L'acquirente dovrà comunque denunciare eventuali problemi al venditore non più tardi di un mese dalla scoperta del difetto nella merce acquistata. Altrimenti potrebbe perdere ogni diritto di rivalsa. La direttiva fornisce anche una definizione di "bene difettoso" basandola sulla nozione di "difetto di conformità al contratto di vendita" stabilita da vari parametri tra cui anche la valutazione della pubblicità fatta del prodotto.
Per il testo comunitario, inoltre la responsabilità della garanzia legale e tutta del venditore; il quale ha comunque il diritto di rivalsa nei confronti del produttore quando il difetto e imputabile a quest'ultimo.
Quanto alla garanzia commerciale deve essere contenuta in un documento scritto nel quale compariranno la durata e l'estensione territoriale di tale protezione, oltre al nome e all'indirizzo di chi si fa garante della vendita. La direttiva deve ora passare al vaglio del Parlamento e, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, lascerà due anni di tempo ai 15 Paesi comunitari per adeguarvisi.