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Conferenza Emma Bonino
Cattaneo Enrico - 25 giugno 1997
BSE

Riporto di seguito il testo del comunicato stampa del 18 giugno 1997 aulle nuove limitazioni per prevenire il rischio BSE (dal sito Internet dell'Unione Europea).

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La Commissione approva una serie di misure riguardanti la BSE

DN: IP/97/527 Date: 1997-06-18

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ip/97/527

Bruxelles, 18 giugno 1997

La Commissione approva una serie di misure riguardanti la BSE

La Commissione ha approvato in data odierna varie proposte sulla BSE presentate dal Sig. Franz FISCHLER,

Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, di concerto con la Sig.ra Emma BONINO, commissario per la

politica dei consumatori e la tutela della salute. Le proposte in parola intendono rafforzare la protezione della

salute umana e degli animali contro eventuali rischi connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Le

proposte riguardano in particolare:

- l'esclusione dall'alimentazione umana e animale di tutti i materiali ad alto rischio, segnatamente la testa,

compresi il cervello e gli occhi ma esclusa la lingua, nonch il midollo spinale di bovini, ovini e caprini di etß

superiore a 12 mesi e la milza di ovini e caprini;

- la copertura giuridica della prassi attuale per quanto riguarda la gelatina prodotta da bovini del Regno Unito;

viene cio revocata la possibilitß di esportare la gelatina in questione per utilizzarla in alimenti destinati al

consumo umano o animale, in cosmetici e in prodotti farmaceutici; continuerß invece ad essere autorizzata

l'esportazione di gelatina per usi tecnici;

- la decisione del marzo 1996 che introduce il divieto di esportare carni bovine dal territorio del Regno Unito, la

quale sarß modificata per chiarire le norme relative alla riesportazione dal Regno Unito di carni bovine ottenute

da bovini non originari del Regno Unito;

- l'introduzione di un sistema comunitario di rintracciabilitß e di etichettatura per tutti i prodotti ottenuti da

bovini non originari del Regno Unito cui non si applica il divieto di esportazione.

Nel commentare le proposte, il sig. FISCHLER ha affermato che l'approccio della Commissione nei confronti della BSE

continua a ispirarsi al principio della sicurezza dell'origine, della lavorazione e dell'impiego delle materie prime e che le proposte

odierne sono conformi a tale orientamento. Ha aggiunto che in considerazione dell'esito delle ispezioni effettuate dalla

Commissione su tutto il territorio dell'Unione prudente escludere i materiali ad alto rischio dalla catena alimentare umana ed

animale. La sig.ra BONINO ha ribadito che urgente adottare un approccio prudenziale al fine di eliminare in massima misura

ogni rischio per la salute umana.

Materiale specifico a rischio

Il gruppo di esperti convocato dall'Organizzazione mondiale della sanitß (OMS) il 3 aprile 1996 ha raccomandato che "nessuna

parte e nessun prodotto di animali che abbiano presentato sintomi di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile entri nella

catena alimentare umana o animale" e che "i vari paesi non consentano l'immissione, nella catena alimentare umana o animale, di

tessuti nei quali potrebbe essere presente l'agente della BSE." La prima raccomandazione giß stata attuata nella legislazione

dell'Unione europea. Il 21 ottobre 1996 il comitato scientifico veterinario si espresso circa la seconda raccomandazione.

Il comitato ha ritenuto che, sulla base di studi sull'infezione sia naturale che sperimentale, e tenuto conto di un margine di

sicurezza, i tessuti che devono essere esclusi dall'alimentazione umana ed animale sono il cervello, gli occhi e il midollo spinale di

bovini, ovini e caprini di etß superiore ad un anno nonch la milza di ovini e caprini.

Nel valutare il rischio negli Stati membri diversi dal Regno Unito e nei paesi terzi, la Commissione consapevole che farine di

carni e di ossa, che potrebbero essere state esposte alla BSE, sono state esportate in quantitß considerevoli dal Regno Unito

tra l'inizio degli anni 1980, quando la BSE si manifestata per la prima volta negli allevamenti britannici, fino ad almeno il 1990,

quando gli Stati membri e la maggior parte dei paesi terzi hanno adottato il divieto nazionale d'importazione sulle farine a base di

carni e di ossa provenienti dal Regno Unito. Gli animali di molti altri paesi potrebbero quindi essere stati infettati. Si ritiene

inoltre che durante questo periodo sia stato esportato dal Regno Unito un numero significativo di animali infetti. I loro tessuti

sarebbero stati sottoposti a trasformazione e potrebbero essere stati riciclati nei mangimi, esponendo cosø gli animali degli altri

Stati membri all'agente della BSE.

Poich allo stato attuale nessuno Stato membro o paese terzo pu essere considerato esente da ogni forma di encefalopatia

spongiforme trasmissibile (TSE), si propone di vietare in tutti i paesi l'impiego di materiale specifico a rischio. Conformemente

agli obblighi dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel testo prevista la

possibilitß di una deroga per i paesi terzi in futuro. Le domande per beneficiare di tale deroga dovrebbero essere formulate

conformemente alle norme internazionali sull'esenzione dalle TSE ed essere oggetto di un parere del comitato scientifico

veterinario prima di passare all'esame del comitato veterinario permanente.

Per gli Stati membri non si propone una siffatta deroga poich non si conosce la situazione esatta nei vari paesi per quanto

riguarda le TSE e poich sono stati denunciati casi di scrapie in tutto il territorio dell'Unione. La concessione di una deroga ad

uno Stato membro sulla base dell'esenzione dalle TSE, inoltre, dovrebbe essere accompagnata dal divieto degli scambi verso

tale Stato membro di bovini, ovini e caprini, misura che perturberebbe il mercato unico degli animali vivi.

Poich necessario preventivare un certo periodo di tempo per consentire agli operatori di conformarsi a tali norme e per

notificare il testo all'OMC, si propone che la decisione decorra dal 1 ottobre 1997.

Esportazioni di carni bovine e di prodotti ottenuti da carni bovine dal Regno Unito

La decisione della Commissione dell'11 giugno 1996 ha fissato una serie di prerequisiti che, ove soddisfatti, consentirebbero di

togliere il divieto di esportazione sulla gelatina ottenuta da bovini britannici.

Poich detti prerequisiti per la produzione di gelatina non sono stati soddisfatti, le esportazioni non sono state autorizzate. Sulla

scorta di studi scientifici recenti, inoltre, non possibile garantire che il processo in questione sia in grado di inattivare gli agenti

delle TSE. Il comitato multidisciplinare del 3 aprile 1997 ha dichiarato che non pu ritenersi sicura alcuna produzione se le

materie prime impiegate per la produzione di gelatina sono potenzialmente infette. Occorre quindi revocare la possibilitß di

esportare gelatina fabbricata con materie prime ottenute da bovini macellati nel Regno Unito da utilizzare per alimenti, mangimi,

cosmetici e prodotti farmaceutici.

Il Regno Unito autorizzato ad esportare, per usi tecnici, alcuni prodotti, quali la gelatina, fabbricati con materie prime ottenute

da bovini macellati nel Regno Unito, purch siano adeguatamente etichettati. Possono altresø essere esportati i prodotti

fabbricati con materie prime ottenute da bovini non macellati nel Regno Unito. Il Regno Unito ha introdotto un sistema di

rintracciabilitß della gelatina in questione in modo da garantire la possibilitß di determinare l'origine delle materie prime.

L'Unione europea dovrebbe introdurre un sistema di rintracciabilitß ed etichettatura per tutti i prodotti non originari del Regno

Unito cui non si applica il divieto di esportazione da questo paese.

Conformemente alla decisione 96/239/CE, i prodotti ottenuti da bovini non macellati nel Regno Unito devono provenire da

stabilimenti riconosciuti, registrati, sottoposti a controllo veterinario ufficiale e dotati di un sistema che garantisca la possibilitß di

risalire all'origine delle materie prime. L'esportazione di tali prodotti pu avere luogo immediatamente, senza ispezione previa

della Commissione.

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