Di seguito faccio un rapido esame dell'ormai famosissimo decreto Biondi.
Tra parentesi, ogni tanto, raramente, alcuni miei commenti.
Alla fine una domanda per tutti: dov'è loscandalo???
articolo 1:
commi 1 e 2
prevede la custodia cautelare in carcere qualora vi siano "situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova" e qundo l'imputato "stia per darsi alla fuga" (la valutazione di entrambe le situazioni rimane totale discrezionalità del giudice);
articolo 2:
comma 1 a
dispone che la custodia cautelare in carcere sia disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (valutazione di totale discrezionalità del giudice);
Elenca i reati per cui si applica la custodia cautelare in carcere (associazione mafiosa, sequestro a scopo di estorsione, finalità di terrorismo, associazione per traffico internazionale di stupefacenti) e quelli per cui si apllica la custodia cautelare in carcere "a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure" (omicidio, rapina, estorsione aggravata, fabbricazione, importazione, vendita, detenzione e porto d'armi da guerra, esplosivi, alcune fattispecie di reati in materia di stupefacenti);
comma 1 b
Vieta la custodia cautelare in carcere per delitti diversi;
Fanno eccezione al divieto i procedimenti per diversi reati, tra cui quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (furto aggravato, rapina ed estorsione semplice) oltre che violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violenza carnale, corruzione dei minorenni, usura, riciclaggio etc.) e inerenti persone dichiarate delinquente abituale o che abbiano trasgredito alle prescrizioni di una misura cautelare (comma che determina una amplia discrezionalità del giudice);
articolo 3:
impone al giudice di motivare la decisione anche sull'esame delle memorie difensive (quasi quasi, passo passo che si possa arrivare veramente alla parità tra accusa e difesa?);
articolo 4:
le motivazioni della custodia cautelare in carcere devono fondarsi su "elementi di fatto" anche con riferimento alla gravità del reato, alla pericolosità del soggetto, alla sua personalità, alle circostanze del fatto e al tempo trascorso dalla commissione del reato (finalmente ogni tanto anche il giudice deve dire perché compie un atto come la privazione della libertà di un cittadino non ancora riconosciuto colpevole e condannato, e soprattutto motivarlo: mi pare un sano principio di responsabilità!)
articolo 5:
comma 1:
adegua i diversi articoli collegati tra di loro;
comma 2:
per decidere sull'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere il giudice può interrogare l'imputato (magari per farsi un'idea sulla motivazione che adesso sarà obbligato a scrivere sul provvedimento) presenti accusa e difesa;
comma 3:
adegua i diversi articoli collegati tra di loro;
Il resto del decreto affronta temi inerenti informazioni sul registro delle notizie di reato, segreto sull'informazione di garanzia e sull'invito a comparire, sul giudizio abbreviato.
Nessuno ha sottolineato infine l'importante modifica sui difensori di ufficio: con questo decreto si introduce la pronta reperibilità del difensore d'ufficio di turno anche in caso di sciopero. Dunque se proprio si vuol definire questo un decreto anti magistrati, si dica anche che è anti avvocati (rende di fatto inutile lo sciopero di questa categoria).