Ritengo che quando la questione della funzione e del funzionamento della giustizia venga affrontato partendo da problemi come quello della custodia cautelare, allora l'argomento "giustizia" sia colto a partire dagli effetti e non dalle cause.
Al fine di invertire il filo del ragionamento su questa questione, propongo una ipotesi:
LE BRIGATE ROSSE HANNO CENTRATO L'OBIETTIVO DI COLPIRE IL "CUORE DELLO STATO".
Ci sono riuscite anche se in modo non compiutamente consapevole, nel senso che la loro impostazione ideologica faceva sì che esse ritenessero che cuore-dello-stato fosse la struttura economica e da questo punto di vista esse hanno fallito.
Noi, al contrario, appartenenti alla tradizone liberale sappiamo che il vero "cuore dello Stato" è il diritto, o meglio la CERTEZZA DEL DIRITTO ed è da quseta prospettiva che è allora possibile affermare che le BR non hanno fallito il loro obiettivo politico.
Infatti le Brigate Rosse hanno costretto lo Stato italiano a varare, per sconfiggerle, la legislazione emergenziale che costituisce la più ampia deroga al principio lockeano della certezza del diritto. In base a quella legislazione, infatti, chi commette un reato non ha più certezza della pena che potrebbe essergli comminata, visto l'ampio spazio che viene offerto agli sconti di pena per i delatori.
D'altronde dal fenomeno brigatistico è derivata un'ulteriore conseguenza che intacca l'altro principio-guida dello Stato di diritto: quello della separazione dei poteri. Infatti lo Stato italiano, mancando di affrontare politicamente i problemi sollevati dalle BR, ha scelto di ignorarli e di affidare alla magistratura l'onere, e l'onore, di dissolvere il problema terrorismo. Con questa scelta, però, lo Stato italiano ha gettato le basi per il ruolo suppletivo della funzione politica che è stato assunto dalla magistratura.
Le BR hanno dunque introdotto nel nostro organismo statuale una contraddizione lacerante, poichè lo Stato italiano, per difendere una parte di se stesso, cioè la partitocrazia e il consociativismo, ha dovuto negare la propria ESSENZA di Stato moderno, vale a dire fondato su certezza del diritto e separazione dei poteri.
Il ruolo abnorme e spesso strumentale del pentitismo, l'uso della carcerazione preventiva come sostitutiva della pena, la deroga al principio della presunzione di innocenza nascono da quella contraddizione e ne è prova il fatto che son stati proprio questi gli strumenti giuridici che si sono ritorti contro ciò che lo Stato italiano ha scelto, all'epoca del terrorismo, di conservare di sè, partitocrazia e consociativismo, che non sono "cuore dello stato", ma sua cornice degenerativa.
Auspico dunque che i Riformatori fungano da stimolo per far assumere al prossimo dibattito parlamentare sul disegno di legge sulla giustizia un più ampio respiro che dalle cause, l'incompiutezza dello stato di diritto, discenda fino agli effetti, l'abuso della custodia cautelare.
L'errore del governo nel presentare il tema delle garanzie giuridiche su un argometo così specifico come quello della carcerazione preventiva e per di più sotto forma di decreto-legge non poteva che impedire, anzichè favorire, la soluzione politica della crisi della Prima Repubblica, poichè sciogliere un nodo politico comporta una presa di posizione critica sulle cause primigenee che quel nodo hanno creato.