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Conferenza Movimento club Pannella
Ragusa Franco - 13 gennaio 1995
Ri: Le ragioni

Scritto il 12-Gen-95 alle 20:51:07 da R.Carullo:

RC> Capisci ora quello che volevamo dire: che si trattava

RC> della scelta - quasi irreversibile - del sistema elettorale

RC> (turno unico compreso), con tutte le conseguenze sul

RC> sistema dei partiti, e non della mera abolizione della

RC> quota proporzionale?

No, non capisco cosa c'entri, anche se, sicuramente, questa decisione della Consulta favorirà i doppioturnisti, in quanto avranno qualcosa da spendere, la quota proporzionale, in sede di contrattazione politica.

Quello che non mi piace, però, è proprio questo discorso sull'irreversibilità. Non ci si può lamentare che non sia stata concessa la possibilità di potersi esprimere su di una materia, e poi accettare la logica che su determinate materie, per i noti limiti del referendum abrogativo, non ci potrebbe più essere la possibilità, da parte della volontà popolare, di potersi esprimere, rimandando il tutto alla volontà dei politici.

Se non si attacca il problema alla radice, non si può certo pretendere di trovare consensi su delle battaglie di principio che avvengono, però, soltanto in occasione della risoluzione di interessi specifici. Tra l'altro, ripeto, per quel poco che se ne sa, la sentenza della Corte è formalmente corretta, alla lettera (poi, comunque, ci sarà occasione di verificare).

Certo, poteva chiudere un occhio e rinviare l'attuazione del risultato referendario a dopo, a quando il Parlamento avesse regolamentato la materia laddove bisognava necessariamente creare dei nuovi collegi, per sopperire al diminuito numero dei deputati e senatori avvenuto a seguito dell'abolizione della quota proporzionale, e questo per rispettare gli art. 56 e 57 della Costituzione. La legge che infatti poteva uscire dal risultato referendario sarebbe stata una legge, sì perfetta, ma con il lieve difetto di essere anticostituzionale. E dato che difficilmente si sarebbe potuto arrivare a poter svolgere una tornata elettorale con una legge anticostituzionale, alla quale prima o poi qualcuno avrebbe fatto opposizione, sarebbe stato necessario attendere un provvedimento di legge integrativo che... non sta scritto da nessuna parte che il Parlamento avrebbe potuto, o dovuto, approvare in tempi brevi.

Insomma, congelando il risultato si poteva anche ammettere l'ammissibilità, ma questo sarebbe stato decidere secondo "Giurisprudenza", vecchia o innovativa quanto si vuole, e non secondo Costituzione, proprio quello che Pannella andava contestando in questi ultimi giorni: voleva una Corte che decidesse secondo Costituzione? L'hanno accontentato!

Comunque... ero convinto che passassero, anche perché, nel mio piccolo, aspiro a vedere rafforzati tutti gli strumenti di democrazia diretta.

Ma dei limiti di cui sopra, nel caso specifico, non se ne può fare una colpa alla Corte, che trova i sui motivi di essere e di giudicare nel dettato dell'art. 134. Certo, può sembrare discutibile che nel caso dei Referendum si faccia un controllo di costituzionalità preventivo, a differenza dei progetti di legge approvati dal Parlamento; per quanto, una forma di controllo su questi ultimi può essere vista nel rinvio alle Camere di una legge esercitabile dal Presidente della Repubblica e anche, volendo, in quanto materia non direttamente regolamentata dalla Costituzione, dai giudizi delle commissioni parlamentari. E c'è inoltre da tenere conto che attraverso il referendum abrogativo non si arriva a stabilire una normativa che può essere lecitamente ritenuta come l'effettiva volontà popolare riguardo a tutta la materia che gli verrà sottoposta a giudizio, mancando infatti qualsiasi tipo di processo formativo della legge; processo formativo che per il Parlamento, invece, è disciplinato in maniera molto severa d

alla Costituzione. Di fatto, nel poter scegliere soltanto fra il prendere o il lasciare, si pone la volontà popolare in una posizione che, se per quanto riguarda l'aspetto formale ha un'attribuzione piena del potere legislativo, così non si può dire per quanto riguarda l'aspetto sostanziale, in quanto la funzione legislativa esercitata, riducendosi al solo voto finale, e non prevedendo una fase formativa e di affinazione precedente al voto, può tranquillamente definirsi "monca".

Per cui, nonostante non possa trovare altre conferme, non avendo sotto mano la regolamentazione completa della legge che attribuisce il giudizio di ammissibilità dei referendum proprio alla Corte, mi sembrano molto deboli le argomentazioni di G.Vitale (985).

E non capisco, tra l'altro, come si possano fare dei paragoni di similitudine tra la proposta abrogativa fatta da Segni e queste ultime due. In quel caso, infatti, la legge che ne usciva fuori non contrastava con nessun dettato costituzionale; il problema dei collegi andava risolto perché c'era un'evidente disparità, ma non era di fondamentale necessità risolverlo ai fini costituzionali.

--- MMMR v3.54 *

 
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