Scritto il 18-Gen-95 alle 17:47:48 da L.Faccini:
LF> La Corte Costituzionale ha così aperto un varco pericoloso
LF> che può essere utilizzato per aggirare il principio di
LF> rappresentatività delle Camere, permettendo che siano elusi
LF> i comandi costituzionali della durata delle Camere, del
LF> divieto di proroga e del limite entro il quale devono
LF> essere elette le nuove Camere (settanta giorni dallo
LF> scioglimento delle vecchie). La Costituzione verrebbe
LF> travolta. Da un sistema democratico potremmo passare ad
LF> un'autocrazia.
LF> Ad una maggioranza parlamentare che volesse impedire lo
LF> scioglimento delle Camere, o che volesse comunque spostare
LF> più in là nel tempo la loro scadenza, basterebbe apportare
LF> anche piccole modifiche alla legge elettorale (per esempio,
LF> l'abbassamento della quota proporzionale al 24 per cento !)
LF> e poi impedire l'approvazione delle disposizioni attuative.
Mah! Il precedente non è creato dalla decisione della Corte; esiste, piuttosto, un problema reale riguardo ad un controllo preventivo di costituzionalità delle leggi promulgate dal Parlamento che non c'è.
Nel caso del Referendum Segni, ad esempio, l'esigenza di correggere i collegi elettorali non inficiava, comunque, la possibilità di andare alle elezioni. I collegi non erano logicamente costituiti, ma esistevano nello stesso numero che nella legge precedente, che si era vista abrogare soltanto le norme relative alla percentuale minima necessaria per designare l'elezione dei candidati attraverso la logica del sistema maggioritario. Sembra che tutti si dimentichino che la precedente legge elettorale per il Senato era formalmente una legge di tipo maggioritario, con una quota proporzionale del 25%. Il rinvio ad un calcolo proporzionale dei seggi attribuiti, si verificava perché nessuno riusciva a raggiungere il 60% dei voti che venivano richiesti per assegnare il seggio uninominale di quel dato collegio.
Ci troviamo, quindi, di fronte a due situazioni completamente diverse, in quanto, nel caso fosse passata l'abrogazione della quota proporzionale, i collegi, piu che rivisti, andavano aumentati di numero, e questo per arrivare ad una legge che non fosse anticostituzionale: il numero dei senatori e dei deputati è fissato dalla Costituzione.
Cosa succederebbe, però, se il Parlamento varasse una legge simile, senza, per altro, procedere alle eventuali correzioni riguardo all'esigenza di non costituire una legge anticostituzionale?
Be', sicuramente ci troveremmo di fronte ad un palese abuso. Certo, legiferare consapevolmente anticostituzionalmente è sempre possibile, vista la mancanza di controlli preventivi, ma conviene farlo? E poi, forse, in casi del genere potrebbe rivelarsi fondamentale il ruolo del Capo dello Stato, che potrebbe benissimo non stare al gioco.
Mi riferisco al rinvio motivato alle Camere di una legge, e anchea quanto scritto nell'articolo 91. Qui bisognerebbe sentire un costituzionalista, ma credo che nel caso il Presidente si rifiutasse di promulgare una legge perché da lui ritenuta anticostituzionale, non si potrebbe far altro che investire della questione la Corte Costituzionale, se non altro per giudicare riguardo alle competenze costituzionalmente attribuite ad ognuno. Insomma, forse per vie traverse si potrebbe arrivare ad un pronunciamento sul merito da parte della Corte riguardo ad una data legge non ancora in vigore, perché non promulgata dal Presidente, laddove con questa il Parlamento tenda a sovvertire l'intero assetto e quindi attribuirsi, di fatto, dei poteri che non ha, tenendo per l'appunto presente che il tutto avverrebbe attraverso l'uso dello strumento della legislazione ordinaria.
Ma laddove tutto ciò non dovesse avvenire, vuoi perché a nessuno venga in mente di sollevare la questione, vuoi perché nessuno si accorga degli elementi di anticostituzionalità contenuti nella legge, bisognerebbe attendere il momento nel quale la legge, presunta anticostituzionale, che è però a tutti gli effetti in vigore, e che non potrebbe non esserlo, fosse stata anche il frutto di un risultato referendario, venga da qualcuno in qualche modo impugnata (il termine, nel caso specifico è scorretto, ma rende l'idea dei passaggi).
E da questo momento che nascerebbero dei grandissimi casini, in quanto non si potrebbero svolgere le elezioni prima di un giudizio di Costituzionalità della Corte Cost., oppure, ancora più grave, nel caso queste si fossero svolte, si dovrebbe poi procedere all'annullamento dei risultati elettorali laddove, appunto, la legge fosse successivamente dichiarata anticostituzionale. Insomma, il sistema di garanzie costituzionali non è completamente indifeso, ma di certo si rischia un sovrarriscaldamento istituzionalmente pericoloso, al quale il buon senso dovrebbe consigliare di non arrivare.
Insomma, per evitare casi del genere, sarebbe bene predisporre dei controlli preventivi, che di fatto la Corte già attua nei confronti dei referendum.
Ma questo, probabilmente, è però quello che non potrebbe fare, secondo le attribuzioni che ha, per quanto la ragionevolezza induca a pensare al contrario. Va anche detto, però, che una buona parte dell'opinione dei costituzionalisti ritiene questo controllo preventivo in un qual modo legittimo.
LF> E' opportuno allora che gli organi
LF> costituzionali dello Stato esaminino con attenzione la
LF> sentenza stessa al fine di assumere le iniziative
LF> istituzionali necessarie a chiarire l'esistenza del
LF> principio negato dalla Corte ed eventualmente a sancirlo
LF> nell'ordinamento con una espressa previsione legislativa.
Sono d'accordo con le conclusioni; rimango però dell'opinione che non si tratta di un principio negato dalla Corte, ma di una vera è propria falla costituzionale.
--- MMMR v3.54 *