1) responsabilita' del medico2) rottura della dipendenza politica del direttore generale delle USL
1) Art 86 Codice Deontologico Medico:
"Il medico che di trovi a costatare, nell'operato di altri colleghi, GRAVI ED INEQUIVOCABILI casi di scorretta condotta professionale, ASTENENDOSI DAL PRONUNCIARE APPREZZAMENTI DI SORTE e fatto salvo ogni intervento nel solo ed esclusivo interesse del malato, deve darne comunicazione al Presidente dell'Ordine".
Problema: i medici ed il personale sanitario vivono una condizione di assoluto privilegio mancando un qualunque meccanismo di controllo e verifica che garantisca il cittadino malato nei loro confronti (il malato e' un consumatore particolarmente debole: sta male e non conosce la medicina). In piu' con giurisprudenza e legge disegnate a loro misura!
Ipotesi di soluzione: creare una "guardia di finanza" della sanita', un "Agenzia nazionale di controllo sulla sanita'" che controlli attivamente la categoria a cui e' affidato il monopolio della salute: verifica sulle cartelle cliniche, valutazione dello stato di salute dei cittadini convenzionati con un certo medico, ecc.)
Il diritto alla salute dei cittadini non puo' continuare ad essere consegnato alla sola responsabilita' del medico (che puo' esserci ono!).
All'"Ispettorato" il compito di vigilare attivamente sugli esercenti di professioni sanitarie (esistono gli indicatori di qualita' sulla quale poter dare un giudizio) per prevenire danni ai cittadini ed anche di accogliere le richieste di risarcimento dei cittadini danneggiati (evitando le lungaggini del procedimento civile) con un fondo simile a quello sugli infortuni sul lavoro per poi rivalersi sul medico (scoperto per questa evenienza da polizze assicurative per legge!).
Ci sono comunque varie opzioni proposte dai giuristi.
UN REFERENDUM per togliere all'Ordine professionale la funzione disciplinare e di controllo (Legge 502/92 art 8 comma 3) (se non per abolire l'ordine direttamente).
Sostituendo ad esso un'ispettorato con personale medico e non proprio, e non comandato (distaccato dalle USL), con carriera autonoma e precise incompatibilita' (con la regione di laurea e di attivita') e turnazioni adeguate.
IN SINTESI OTTENERE QUELLO CHE SI E' OTTENUTO PER I LAVORATORI ANCHE PER IL CONSUMATORE-MALATO: certezza di vigilanza attiva, certezza di risarcimento, certezza di punizione (senza omerta' corporativa) e quando avremo una concorrenza pubblico - privato questo organismo ci garantirebbe da una concorrenza scorretta (riportando lo Stato alle funzioni di controllo e non di gestione!).
2) Articolo 3, comma 6 Decreto legislativo 30/12/92 n. 502:
"Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione
di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon
andamento e di imparzialita' dell'amministratore, il presidente della giunta
della regione, su conforme delibera della giunta, risolve il contratto
dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore
generale".
Non si potrebbe correggere questo articolo per rendere più
indipendente il manager delle USL (Direttore generale) dal potere politico?
Togliendo alcune parti dell'articolo si garantirebbe una maggiore
autonomia nei cinque anni di durata della carica e quindi, senza la costante
paura di scontentare la giunta, potrebbe mirare con maggiore tranquillita' al
risanamento della USL per conseguire l'incentivo previsto..