Nelle forme di governo parlamentari l'istituto della fiducia, che deve intercorrere necessariamente tra il Parlamento eletto a suffragio universale e il Governo (che del primo è espressione), s'accompagna notoriamente al potere di dissoluzione delle Camere quando queste siano incapaci di esprimere un Governo e quindi un indirizzo politico.
Per contro, essendo le forme di governo presidenziali fondate sulla separazione netta dei poteri legislativo ed esecutivo, affidati rispettivamente ed esclusivamente al Parlamento e al Presidente della Repubblica (entrambi espressione del suffragio universale diretto), in esse non trovano applicazione né l'istituto della fiducia parlamentare al Governo, né il contrappeso costituito dalla possibilità di abbreviare il mandato del Parlamento in caso di crisi di governo insolubili.
Il Documento dell'Intergruppo parlamentare per la riforma liberale, ai punti 1) e 2) delinea un'organizzazione dei poteri dello Stato di tipo presidenziale, escludendo qualsivoglia rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento; nulla dice, però, a proposito dell'intangibilità del mandato delle Camere, principale garanzia (non solo formale) dell'equiordinazione del potere legislativo al potere esecutivo (ognuno nel proprio ambito, s'intende).
Mi auguro che si tratti di una dimenticanza dovuta a errore materiale.