Secondo l'articolo 81 della vigente Costituzione italiana, "Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi o nuove spese" (comma III) e "Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte" (comma IV).
La Corte costituzionale, però, può conoscere della legittimità delle leggi dello Stato o in via principale, ovvero in seguito a un ricorso promosso da una o piú Regioni, o in via incidentale, ovvero quando nel corso di un giudizio sia sollevata un'eccezione di legittimità costituzionale d'ufficio (cioè dal giudice stesso) o da una delle parti.
Essendo le leggi di bilancio e di spesa difficilmente suscettibili di formare oggetto di un giudizio dinanzi alla Magistratura ordinaria o amministrativa, è quantomeno improbabile che la Corte costituzionale sia chiamata a pronunciarsi sulla loro conformità alle norme che impongono la copertura delle spese e il pareggio di bilancio.
Sarebbe quindi opportuno attribuire a un gruppo di membri di una o dell'altra Camera (per esempio il 10 o 20%) la facoltà di eccepire in via principale dinanzi alla Corte l'illegittimità costituzionale delle leggi prive della copertura finanziaria. Ciò gioverebbe sia alla certezza del diritto che alle finanze dello Stato.