1. L'80 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale è attribuito in ragione proporzionale sulla base di liste presentate da ciascun soggetto politico in ambito provinciale secondo le disposizioni della vecchia legge n. 108 del 1968 (tali liste provinciali si definiscono "gruppo di liste provinciali"). Le liste provinciali vanno presentate in non meno della metà delle province della regione (con arrotondamento all'unità superiore).
2. Il restante 20 per cento dei seggi è attribuito con sistema maggioritario sulla base di liste regionali (di coalizione). E' previsto l'obbligo di collegamento tra gruppi di liste provinciali e liste regionali. Più gruppi di liste provinciali (senza alcun limite, anche trenta !) possono collegarsi con la stessa lista regionale. La lista regionale deve contenere da un minimo della metà dei candidati da eleggere con il sistema maggioritario, ad un massimo del totale di tali candidati (ad esempio in Lombardia: da 8 a 16 candidati, essendo 80 il numero dei consiglieri assegnati alla regione). Ci si può candidare sia in una lista regionale sia in un gruppo di liste provinciali (al massimo in tre province). In ogni lista provinciale e regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (con arrotondamento all'unità più vicina; ad esempio, se i candidati sono 7, il limite massimo è 5 e non 4).
3. Le elezioni si svolgono in un unico turno. L'elettore vota su una sola scheda e può esprimere due voti: uno a favore di una lista provinciale e uno a favore di una lista regionale, anche se non collegate tra loro. L'elettore può inoltre esprimere una preferenza a favore di un candidato della lista provinciale prescelta. La lista regionale è bloccata, cioè per essa non si esprimono preferenze.
Sulla sinistra della scheda, in altrettanti piccoli rettangoli, sono riportati i contrassegni delle liste provinciali con una riga per indicare la preferenza. Le liste provinciali collegate alla medesima lista regionale sono riportate una sotto l'altra all'interno di un rettangolo più grande che reca sulla destra, al centro, il nome del capolista della lista regionale e il contrassegno o i contrassegni di tale lista regionale (gli stessi contrassegni delle liste provinciali oppure un diverso unico contrassegno). L'ordine delle liste sulla scheda è stabilito con sorteggio (tanto per le liste regionali che per quelle provinciali).
4. Alla lista regionale che ottiene la maggioranza relativa dei voti è garantita la maggioranza assoluta dei seggi del consiglio. Tale maggioranza va da un minimo del 55 per cento dei seggi (qualora la lista abbia avuto meno del 40 per cento dei voti) ad un massimo del 60 per cento dei seggi (qualora abbia superato il 40 per cento dei voti). Se i seggi della lista regionale (20 per cento) non fossero sufficienti per raggiungere le predette maggioranze, è prevista l'attribuzione di un'ulteriore quota di seggi in sovrannumero rispetto alla composizione originaria del consiglio. (Tale quota di seggi in sovrannumero potrebbe essere anche molto elevata, in particolare se chi ha preso più seggi in sede provinciale non vince sulla lista regionale).
5. I seggi da assegnare con la quota maggioritaria sono attribuiti ai candidati compresi nella lista regionale. Qualora questa esaurisca i propri candidati sono recuperati i primi candidati non eletti dei gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale vincente.
6. Qualora i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale vincente abbiano già conseguito con il riparto proporzionale più del 50 per cento del totale dei seggi assegnati al consiglio, è previsto che la metà della quota maggioritaria dei seggi sia distribuita proporzionalmente tra i gruppi di liste provinciali di minoranza. (Pertanto conviene prendere il 49 e non il 50 per cento dei seggi in sede provinciale ! Infatti nel primo caso si ha 49 + 20 = 69 per cento dei seggi, nel secondo solo 50 + 10 = 60 per cento dei seggi !).
7. E' previsto uno sbarramento per accedere al riparto dei seggi. Ogni gruppo di liste provinciali deve ottenere, nell'intera regione, almeno il 3 per cento dei voti validi, a meno che la lista regionale collegata non abbia superato il 5 per cento. Pertanto i due sbarramenti sono in alternativa tra loro, basta superare uno soltanto di essi.
Ad esempio, a Rifondazione comunista basterà superare il 3 per cento come gruppo di liste provinciali; gli elettori di Rifondazione potranno dare il secondo voto alla lista regionale della coalizione "progressista" che include anche forze e candidati di "centro". Rifondazione sarà di fatto alleata di tali forze senza che ciò risulti in modo esplicito e trasparente.
Altro esempio: tutti i "satelliti" o "cespugli" del PDS avranno degli eletti anche senza superare il 3 per cento perchè la lista regionale supererà certamente il 5 per cento. Con il sistema proporzionale, più si differenzia e si moltiplica l'offerta di liste, più si prendono voti: anche una lista che prende lo 0,5 per cento può essere determinante per arrivare primi e vincere le elezioni !
Ecco la differenza profonda tra sistema proporzionale con premio di maggioranza e sistema maggioritario: il primo induce alla frammentazione, il secondo all' aggregazione e unificazione. La legge approvata, pertanto, spinge a differenziare la presentazione di liste. E queste liste, pur se alleate, saranno costrette a farsi la concorrenza; una concorrenza tanto più forte quanto più sono contigui i rispettivi bacini elettorali ! E bisogna poi aggiungere le conseguenze del voto di preferenza che scatenerà i candidati della stessa lista a farsi la guerra tra loro. Ogni candidato non gareggerà in un piccolo collegio (di circa 100 mila elettori come quelli uninominali) contro candidati avversari, ma competerà in grandi circoscrizioni di alcuni milioni di elettori avendo come avversari, di fatto, anche - e soprattutto - i candidati della propria lista o delle liste "alleate" !
8. La nuova legge ha previsto una norma cosiddetta "antiribaltone" che è però del tutto inadeguata (oltre che incostituzionale). Essa prevede che qualora - nel corso dei primi ventiquattro mesi - il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta sia posto comunque in crisi, la legislatura duri solo due anni anziché cinque.
Se la giunta di "ribaltone" rispetto alla scelta degli elettori viene formata subito, all'inizio della legislatura, oppure dopo due anni, la norma non produce alcun effetto e la legislatura dura cinque anni ! Se invece il "ribaltone" avviene dopo tre mesi, la legislatura continua per altri ventuno mesi !
Questa norma così contraddittoria e sconclusionata è la conseguenza della mancata modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione (bloccata per mesi e mesi da PDS, PPI e Lega). Non è stata introdotta, così, né l'elezione diretta del Presidente della Regione, né quella garanzia di stabilità, prevista dalla legge n. 81 del 1993, in base alla quale sindaco e consiglio "simul stabunt aut simul cadent" (per i comuni è bastata una legge ordinaria perchè non vi sono vincoli costituzionali).
Il Presidente della Regione, oggetto di una mera indicazione politica come capolista della lista regionale, verrà comunque eletto, insieme alla giunta, dal consiglio tra i suoi componenti (come afferma l' art. 122 della Costituzione). Per i comuni, invece, è il sindaco a scegliere la giunta al di fuori del consiglio (se vuole, insomma, ha gli strumenti per resistere allo strapotere partitico). E se il sindaco viene fatto cadere, come si è detto, tornano tutti davanti agli elettori. Per le regioni l'art. 126 della Costituzione prevede invece che se c'è una maggioranza, quale che essa sia, non si possa sciogliere il consiglio. Non vi è pertanto alcuna garanzia di stabilità e di governabilità, nonostante il premio di maggioranza. La norma sopra esaminata non fornisce certamente una garanzia contro i ribaltoni (e contrasta con l'art. 122 della costituzione !). I partiti potranno imporre governi diversi da quelli scelti dagli elettori.
9. Per quanto riguarda i termini per presentare le candidature è stata inserita una deroga in sede di prima applicazione della legge: le liste vanno presentate dallo ore 8 dei 26· giorno alle ore 12 del 25· giorno antecedente quello della votazione (se si vota il 23 aprile le liste vanno presentate il 28 e 29 marzo nelle ore suindicate).
10. Il numero minimo di sottoscrizioni per presentare le liste è stato dimezzato in sede di prima applicazione della legge. Tutti i comuni devono assicurare la possibilità di sottoscrivere le liste per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e per non meno di otto il sabato e la domenica, "svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale". Inoltre "gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra".
Il numero di firme (di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni delle rispettive circoscrizioni) necessario per presentare le liste alle prossime elezioni regionali è il seguente:
liste provinciali
da 375 a 1100 nelle province con meno di 100 mila abitanti
da 500 a 1500 " " fino a 500 " "
da 875 a 2500 " " " " 1 milione "
da 1000 a 3000 " " con più " " "
liste regionali
da 500 a 1500 nelle regioni con meno di 500 mila abitanti
da 875 a 2500 " " fino a 1 milione "
da 1750 a 5000 " " " " " " "
11. La nuova legge ha esteso con qualche semplice adattamento, la disciplina della campagna elettorale delle politiche alle elezioni regionali. Il limite di spesa per candidato è di 60 milioni aumentato (solo per i candidati delle liste provinciali) di 10 lire per abitante. Per chi si candida in più liste provinciali tale limite è aumentato del 10 per cento (rispetto alla provincia con più abitanti); l'incremento è del 30 per cento per chi si candida anche nella lista regionale.
Si applica anche la normativa sul mandatario con esclusione dei candidati che spendono meno di 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio (fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto).
12. La legge, infine, ha aumentato i contributi per le spese elettorali portandoli, complessivamente a lire 1.200 per il numero di abitanti. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione agli abitanti. La quota spettante ad ogni regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti tra i gruppi di liste provinciali che hanno avuto almeno un eletto.
Allegati:
A. la possibile distribuzione dei seggi, provincia per provincia (dal Sole 24 ore).
B. fax-simili (approssimativi) delle schede elettorali con il gioco degli sbarramenti.