ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
A) Giudice di pace
L. 21 Novembre 1991, n.374 (1)
CAPO IV - Norme di Coordinamento, Transitorie e Finali
39. Coordinamento. - 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore", queste debbono intendersi sostituite ripettivamente con le espressioni "giudice di pace" e ufficio del giudice di pace".
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 27 novembre 1991, n. 278, S.O.
(Questo per avere una "pezza d'appoggio" a chi sostiene che i giudici di pace non possono autenticare le sottoscrizioni referendarie; in ogni caso, abbiamo rivolto un quesito scritto al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro dell'Interno e alla Corte di Cassazione)