Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mar 25 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Movimento club Pannella
Faccini Liliana - 18 ottobre 1995
COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 ottobre 1995

Il GIP presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Augusta Iannini, ha dichiarato "non manifestamente infondate" le due questioni di costituzionalità sollevata dai difensori di Marco Pannella, Paolo Vigevano, Mimmo Pinto, Rita Bernardini, Vittorio Pezzuto e Benedetto Della Vedova, arrestati lo scorso 27 agosto a Roma mentre distribuivano hashish e marijuana per protestare contro la penalizzazione di quelle sostanze stupefacenti, e per rilanciare i referendum per la liberalizzazione delle stesse.

La prima questione riguardava proprio la legge stupefacenti, limitatamente alle norme relative ad hashish e marijuana: il GIP ha ritenuto "la non manifesta infondatezza, per violazione degli artt. 3, 13, 25 Costituzione, degli artt. 73 comma 4, comma 5 ultima parte e 14 lett. b) n. 1 e 2 DPR 309 del 9.10.1990 nella parte in cui dette norme includono, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le sostanze stupefacenti e psicotrope con riferimento alla condotta di lieve entità riconducibili al quinto comma dell'art. 73 legge stupefacenti", e per conseguenza ha sospeso il procedimento a carico di Pannella e degli altri militanti radicali, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

Nell'ordinanza di remissione, la dott.ssa Iannini evidenzia che quelle norme appaiono "arbitrarie ed irragionevoli" perché 1) con esse si sanzionano penalmente "i componenti diversi dalla detenzione - di quelle sostanze la cui nocività è paragonabile o addirittura inferiore a sostanze non vietate, commercializzate dallo Stato ma dichiaratamente nocive, come il tabacco o in libera vendita come l'alcool e gli psicofarmaci, dai quali certamente deriva dipendenza ed assuefazione, come riconosciuto espressamente dallo stesso legislatore"; 2) "a seguito di referendum abrogativo è stata sottratta alla sanzione penale la detenzione per uso personale di tali sostanze con evidente valutazione di irrilevanza della protezione della salute dei consumatori, mentre sono rimaste penalmente rilevanti condotte quali quelle contestate agli attuali indagati, identificabili nella cessione di modesti quantitativi, anche a titolo gratuito, che della detenzione costituiscono presupposto logico e necessario".

A tale ultimo proposito, il GIP ha voluto evidenziare come "non è infrequente nella prassi giudiziaria che l'acquirente di sostanze stupefacenti leggere (non punibile) ceda poi a titolo gratuito ed occasionale parte delle sostanze detenute ad altri, con conseguenze devastanti (pregiudizi e precedenti penali) che rischiano di incidere pesantemente nello sviluppo della personalità e nel successivo inserimento sociale di un soggetto".

La seconda questione, pure giudicata non manifestamente infondata, riguarda una importante norma precessuale (l'art. 294 comma 6 c.p.p.) come modificata dalla recente e contestata riforma (c.d. "legge sulla custodia cautelare").

Una delle innovazioni più significative di quella riforma consiste nella previsione che il p.m. non potrà mai più procedere all'interrogatorio della persona raggiunta da ordinanza di custodia cautelare prima che questa sia stata interrogata dal Giudice per le indagini preliminari. Ma il legislatore ha omesso di estendere tale divieto anche nella ipotesi di arresto in flagranza di reato. In tal caso, infatti, l'arrestato può tuttora essere sottoposto ad interrogatorio investigativo dal P.M. prima dell'interrogatorio del Giudice della convalida: ciò che è esattamente accaduto a Marco Pannella nella vicenda in questione, essendo stato lui interrogato dal P.M. dottor Misiani nell'immediatezza dei fatti.

Anche su tale norma, dunque, ritenuta lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dovrà dunque pronunciarsi la Corte Costituzionale.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail