La dichiarazione dell'urgenza di un disegno o di una proposta di legge (art. 72, comma II, Cost. e artt. 68-69 Reg. Cam. Dep.) ha l'effetto di accelerare il procedimento, abbreviando i termini entro i quali le Commissioni devono esprimere i propri pareri in sede consultiva o presentare le relazioni all'Assemblea.
I procedimenti abbreviati non comportano la modifica di alcuna fase del procedimento legislativo, né tantomeno sottraggono all'Assemblea la potestà di approvazione del pdl/ddl.
Diverso contenuto e àmbito d'applicazione ha invece il procedimento di esame e di approvazione in Commissione in sede legislativa (o deliberante) di progetti di legge, disciplinato dall'art. 72, comma III. Questa procedura consente infatti che la volontà della Camera interessata sia espressa non già dall'Assemblea plenaria, bensì da una delle sue Commissioni. Molto opportunamente, il successivo comma IV elenca le materie in ordine alle quali è prescritta la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera (ovvero, dell'Assemblea plenaria).
Emilio Colombo