(SEGNALAZIONE DA GIULIO MANFREDI)
Da "IL SOLE-24 ORE" del 31 maggio 1996:
Torino - Neanche le regioni possono "eludere" i referendum con leggi-fotocopia che, pur non modificando i punti su cui la consultazione popolare avrebbe dovuto esprimersi, abrogano la norma da sottoporre al vaglio delle urne e vanificano l'opera dei comitati promotori.
I principi espressi nel 1978 dall Corte Costituzionale per gli organi statali, che prescrivono l'eliminazione della sostanza oggetto dei quesiti referendari, devono essere estesi anche alla disciplina del referendum regionale. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Torino nella sentenza 576/96, depositata questa settimana, dovendo decidere nel referendum abrogativo della legge regionale in materia di caccia, dichiarato improcedibile dalla giunta piemontese nel 1988, proprio perché la legge da abrogare non esisteva più. "E' necessario - si legge nel dispositivo della prima sezione civile - valutare previamente se il referendum non debba effettuarsi anche sulla nuova disciplina legislativa." ....